RASSEGNA TAR

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. I 21 FEBBRAIO 2013, N. 384 GIURISDIZIONE ‒ GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE Illegittima occupazione di un fondo privato ed usucapione del bene da parte della P.A. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad una controversia riguardante l’accertamento del compimento dell’usucapione in favore della P.A. sul bene del privato illegittimamente occupato. Dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione, stabilita per garantire alla scadenza del termine necessario la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, deriva che se la p.a. occupa sine titulo un fondo privato e vi esegue un’opera pubblica, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario cessa l'illiceità permanente e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino a usucapirlo, nonché il credito indennitario. Ne consegue che l'accertamento dell'avvenuta usucapione esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito. TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. I 18 FEBBRAIO 2013, N. 241 GIURISDIZIONE ‒ GIUDICE ORDINARIO ‒ CASI IN CUI È COINVOLTA UNA P.A. Controversie sulla cessione di partecipazioni societarie detenute in società pubbliche decide il GO Con la sentenza in rassegna, il Tar di Venezia chiarisce che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad una controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli atti con i quali un ente locale, al fine di alienare alcune azioni, ha inteso individuare un operatore economico con cui stipulare un contratto. Più precisamente il Tar veneto rileva che, in caso di cessione di partecipazioni societarie detenute in società pubbliche, l’Amministrazione comunale accede non già ad un contratto pubblico” avente, cioè, un oggetto di rilevanza istituzionale , ma ad un contratto di carattere squisitamente privatistico, avente un contenuto di diritto privato alienazione di azioni , che la P.A. pone in essere uti civis” alla stregua di un comune socio di società di capitale. Ciò posto, si osserva che non risulta una riserva al giudice amministrativo della giurisdizione in merito alla cessione di partecipazioni societarie detenute in società pubbliche in questo caso, infatti, la controversia non riguarda la concessione di pubblici servizi, né coinvolge provvedimenti autoritativi concernenti la modificazione di un soggetto gestore di pubblici servizi cfr. Corte cost. n. 204 del 2004 sicché la cognizione della controversia medesima spetta al Giudice ordinario. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I 14 FEBBRAIO 2013, N. 407 CONTRATTI PUBBLICI ‒ AGGIUDICAZIONE ‒ AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Piena conoscenza dei motivi della aggiudicazione, diritto di azione e termine di stand still . Il termine di stand still protegge il diritto del soggetto leso da un illegittimo provvedimento di aggiudicazione a che la sua domanda giudiziale possa essere vagliata, almeno in fase cautelare, quando ancora sia possibile un’immediata ed effettiva tutela e il contratto non sia ancora stato stipulato. A tutela del diritto dell’interessato di far valere tutte le sue ragioni” nell’ambito del giudizio cautelare, invero, la legge pone a carico dell’amministrazione particolari doveri informativi consistenti in primo luogo nel costituire in capo ad ogni interessato la piena conoscenza degli atti adottati nel corso della gara, allegando alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione copia del provvedimento e degli atti da cui possa desumersi la relativa motivazione art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006 e, in secondo luogo, nel garantire all’interessato il completo accesso al fascicolo nel caso in cui egli si avvalga della facoltà prevista dal successivo comma 5 quater. Qualora tali doveri informativi non siano correttamente espletati, anche a causa della mancata o incompleta estenazione dei motivi che sorreggono l’aggiudicazione o gli atti da essa presupposti, si verifica un vulnus al diritto di azione del soggetto leso, al quale viene in tal modo sottratta la facoltà di far valere già nella fase cautelare tutte le possibili ragioni che potrebbero comportare l’interdizione della stipula del contratto vulnus a cui non potrebbe porre rimedio la successiva proposizione di motivi aggiunti qualora si ritenesse che la sopravvenienza di nuovi elementi – dovuta ad un negligente o malizioso assolvimento degli obblighi informativi e motivazionali della p.a. - non incida anche sul meccanismo dello stand still se il contratto non è ancora stato stipulato o in caso contrario sui presupposti per pronunciare l’inefficacia del contratto. TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. III 14 FEBBRAIO 2013, N. 255 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ‒ PRINCIPI DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO Se il Comune aliena un bene senza gara, è tenuto a risarcire il danno da perdita di chance . In base ad un principio generale di matrice comunitaria e anche interna cfr. articolo 41 e 97 Cost. , il Comune che decida di alienare un terreno di sua proprietà ha l’obbligo di attivare una procedura di evidenza pubblica, per mettere a confronto le richieste di acquisto del terreno, a tutela delle ragioni di iniziativa economica delle parti concorrenti nonché dell’interesse pubblico ad un più proficuo utilizzo dei beni della stessa Amministrazione, anche nella fase di loro cessione. Ove il Comune non rispetti l’obbligo di attivare una procedura di evidenza pubblica ai fini della vendita di un terreno di sua proprietà, sussistono tutti i presupposti per concedere al soggetto privato che non abbia potuto partecipare alla suddetta gara il diritto al risarcimento del danno, almeno come perdita di chances in questo caso, invero, sussiste la condotta illecita del soggetto pubblico integrata dalla violazione dei principi e delle norme che imponevano nel caso di specie l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica , la negligenza dell’Amministrazione, quale elemento di colpevolezza nel non osservare la suddetta disciplina concorrenziale , il pregiudizio arrecato al privato ricorrente almeno come perdita di chance , riferita al terreno in questione , il nesso di causalità intercorrente tra la predetta condotta mancata indizione della procedura ad evidenza pubblica e il danno dedotto perdita della possibilità di acquistare il fondo .