RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA SEZ. I TER, 23 NOVEMBRE 2011 numero 9174 GIURISDIZIONE. Giudice ordinario ‒ Casi in cui è coinvolta una P.A. - Assegnazione dei beni confiscati alla mafia decide il giudice penale. Spetta al giudice ordinario ed in particolare a quello penale risolvere le controversie riguardanti la confisca di beni disposta ai sensi della legge n. 575 del 1965, trattandosi di confisca finalizzata non al raggiungimento di scopi istituzionali o al soddisfacimento di interessi pubblici concreti ed attuali ma solo alla realizzazione ed esecuzione di misure di prevenzione. TAR PUGLIA, BARI SEZ. II, 18 NOVEMBRE 2011, numero 1762 EDILIZIA. Condono edilizio ‒ disciplina del 1994 – presupposti per la formazione del silenzio-assenso. Il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone, tra l’altro, la completezza e la non infedeltà della documentazione prescritta. Il diniego di condono per insufficienza documentale riveste carattere del tutto vincolato - anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art 21-octies l.241/90 e s.m. – nel momento in cui l’istanza di condono riveli delle carenze documentali, non sanate in sede procedimentale, né in alcun modo comprovate in via postuma nell’ambito del conseguente giudizio. TAR PUGLIA, BARI SEZ. III, 18 NOVEMBRE 2011, numero 1747 ACCORDI. Inadempimento della convenzione di lottizzazione decide il G.A. La convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui all'art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241 per questo motivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento delle Pubblica amministrazione, sia quella concernente la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. TAR PIEMONTE, TORINO SEZ. I, 17 NOVEMBRE 2011, numero 1203 ACCESSO. Posizione soggettiva legittimante l'accesso - Sulla situazione 'giuridicamente rilevante' per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso. La situazione 'giuridicamente rilevante' per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Di conseguenza, la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di accesso, è sufficiente che essa indichi i presupposti di fatto e renda percepibile l'interesse giuridico concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto la legittimazione all'accesso, in altre parole, non è subordinata alla presumibile fondatezza della pretesa sostanziale a tutela della quale esso è preordinato, ma richiede unicamente che la conoscenza del documento sia funzionale alla tutela di un interesse giuridico protetto dall'ordinamento, e dunque differenziato rispetto all'interesse generico di ogni cittadino a conoscere l'attività dei pubblici poteri.