RASSEGNA TAR

TAR PUGLIA, LECCE 14 OTTOBRE 2011, N. 1768 OTTEMPERANZA. Domanda di risarcimento del danno. L'intervento nel processo amministrativo è ammissibile solo se finalizzato alla difesa di un interesse derivato o dipendente da quello della parte principale. Non è ammissibile nel processo amministrativo né l'intervento principale ad infringendum iura utriusque competitoris , con il quale l'interveniente fa valere una pretesa autonoma, incompatibile con quella delle altre parti del processo, né l'intervento adesivo autonomo o litisconsortile , con il quale l'interveniente esercita un'azione autonoma, assumendo tuttavia una posizione uguale e parallela a quella di una delle parti del processo. L'istituto dell'intervento non può essere utilizzato quale rimedio per far valere una pretesa rispetto alla quale l'interveniente avrebbe potuto proporre autonomo ricorso. L'unica forma di intervento ammissibile nel processo amministrativo è quella dell'intervento adesivo dipendente, sia nella forma dell'intervento ad adiuvandum, per il quale è legittimato il titolare di un interesse dipendente dalla posizione giuridica azionata dal ricorrente, che nella forma dell'intervento ad opponendum, per il quale la legittimazione spetta al controinteressato pretermesso o al titolare di un interesse anche di fatto alla reiezione del ricorso. L'estensione della legittimazione all'intervento volontario nel processo amministrativo anche ai soggetti non decaduti dall'esercizio di proprie azioni, se può ritenersi ammissibile nell'ordinario processo di cognizione, anche in correlazione alla sempre più frequente qualificazione di esso come processo sul rapporto, anziché come processo sull'atto, non può in ogni caso ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario. Il giudizio di ottemperanza assume la configurazione di giudizio misto di cognizione ed, al contempo, esecuzione nei soli casi in cui si tratti dell'esecuzione di sentenze del giudice amministrativo e non anche nel caso di sentenze del giudice ordinario. Con riguardo a queste ultime, quello di ottemperanza si configura come mero giudizio di esecuzione, non potendo ritenersi consentito al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, completare ed esplicitare il giudicato riveniente dalla sentenze del giudice ordinario. La domanda risarcitoria può ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza che è un rito speciale solo con riguardo ai danni ulteriori derivanti dalla mancata esecuzione e da violazione ed eluzione del giudicato e non con riguardo ai danni presumibilmente rivenienti dalla attività illegittima della p.a. accertata con sentenza passata in giudicato. TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. II 11 OTTOBRE 2011, N. 1538 RICORSI. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ? trasposizione in sede giurisdizionale. E' esclusa la configurabilità di soggetti controinteressati rispetto alla impugnazione di strumenti urbanistici generali, nella considerazione che la funzione esclusiva dello strumento urbanistico è di predisporre un ordinato assetto del territorio, prescindendo dalla posizione dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possano derivare dalla pianificazione. I proprietari di aree contemplate dal piano regolatore o dalle sue varianti non hanno la posizione formale di controinteressati nei confronti del ricorso giurisdizionale proposto contro lo strumento urbanistico, e non sussiste quindi alcun obbligo per il ricorrente di notificare ad essi il ricorso, indipendentemente dalla natura dell'interesse legittimo fatto valere. In materia di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, la ratio dell'istituto della trasposizione del ricorso in s.g., di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, è quella di garantire ai soggetti coinvolti nel procedimento che consegue alla proposizione del ricorso straordinario di scegliere la sede che ritengono più idonea per la trattazione della controversia, facoltà il cui esercizio deve essere riconosciuto anche alle amministrazioni non statali, le quali non necessariamente devono essere titolari di una situazione giuridica, opposta a quella del ricorrente, diretta alla conservazione dell'atto impugnato - ai controinteressati, infatti, tali enti sono solo equiparati ai fini della legittimazione alla proposizione dell'opposizione - essendo sufficiente che tali soggetti siano comunque portatori di una situazione giuridica qualificata di interesse in relazione all'atto amministrativo impugnato. TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. I 10 OTTOBRE 2011, N. 1510 DISCREZIONALITÀ. Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica - Infermità per causa di servizio. In materia di accertamento dell'infermità del dipendente derivante da causa di servizio, il d.P.R. n. 461/01 ha affidato a un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il compito di accertare l'esistenza del nesso causale e/o concausale della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal dipendente il suddetto d.P.R. non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto. Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili. Il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio, in quanto espresso da organi tecnici imparziali e dotati di specifica competenza tecnica, non può essere contraddetto da pareri sanitari di parte, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente travisamento dei fatti. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III TER 7 OTTOBRE 2011, N. 7785 CONTRATTI PUBBLICI. Principi - Prevalenza della sostanza sulla forma. Per città si intende comunemente un centro abitato piuttosto esteso, con sviluppo edilizio organizzato, che sul piano amministrativo, economico, politico e culturale rappresenta il punto di riferimento del territorio circostante il termine comune ha, invece, una connotazione prettamente tecnica, e rappresenta la più piccola suddivisione territoriale amministrativa dello Stato. Non sussiste una piena e sicura sovrapposizione tra i due termini ed invero, un comune, in senso tecnico, può non essere una città nella accezione di cui sopra, e, viceversa una città, ancorché giuridicamente non possa essere qualificata quale ente locale territoriale, può avere una estensione ben più consistente del primo. Il potere discrezionale della stazione appaltante di prescrivere adeguati requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici è soggetto ai limiti connaturati alla funzione affidata alle clausole del bando volte a prescrivere i requisiti speciali tale funzione consiste nel delineare, attraverso l'individuazione di specifici elementi indicati della capacità economica, finanziaria e tecnica, il profilo delle imprese che si presumono idonee a realizzare il programma contrattuale perseguito dall'Amministrazione ed a proseguire nel tempo l'attività espletata in modo adeguato. La normativa in materia di contratti pubblici esprime sempre più la prevalenza dell'interesse sostanziale rispetto ai canoni meccanicamente formalistici, come può evincersi dalla recente modifica dell'art. 46, del d. lgs. 163/2006, cui il d. l. n. 70 del 13 maggio 2011 ha aggiunto il comma 1 bis, che, nell'escludere che i bandi e le lettere di invito possano contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle dalla stessa norma indicate, ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, rafforzandosi, vieppiù, il principio di matrice comunitaria della prevalenza della sostanza rispetto a quella della forma.