RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VII 29 SETTEMBRE 2011, N. 4523 DEMANIO E BENI PUBBLICI ? REGIME GIURIDICO. Concessione demaniale scaduta se la P.A. richiede il pagamento, si deve adire il G.O. Una volta che sia scaduta la concessione demaniale, il concessionario che rimanga nella detenzione del bene è un occupante abusivo il mancato spossessamento o la mancata diffida a restituire il bene e la riscossione dei canoni non comportano, infatti, un rinnovo tacito della concessione, essendo necessario un espresso atto formale di concessione né successivamente l'Amministrazione ha l'obbligo di motivare la sua decisione di recuperare il possesso dell'immobile. Una volta che sia scaduta la concessione demaniale, i provvedimenti con cui l'Amministrazione, sul presupposto di occupazione abusiva di suolo demaniale, ingiunge il pagamento delle somme dovute, attengono esclusivamente a questioni di diritto soggettivo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, e inerenti l'esatta applicazione dei criteri di calcolo alla situazione concreta, privi di apprezzamenti discrezionali pertanto ogni ulteriore questione sulle somme dovute per l'occupazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Una volta scaduta la concessione demaniale, la pretesa di pagamento dell'Amministrazione finanziaria non può essere ricondotta all'originario rapporto concessorio, ma deve qualificarsi quale richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II QUATER 22 SETTEMBRE 2011, N. 7519 GIURISDIZIONE ? GIURISDIZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. In materia di emersione del lavoro irregolare dei soggetti extracomunitari. L'emersione dal lavoro irregolare disciplinata dalla disposizione sopra riportata, lungi dal costituire un diritto soggettivo del lavoratore in nero sulla base della mera dimostrazione del rapporto di lavoro di fatto intercorso con un datore di lavoro nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge in uno specifico settore di attività lavorativa quello dell'assistenza alla persona non autosufficiente, in qualità di cd. badante , costituisce l'esito di un complesso procedimento amministrativo, che può essere avviato solo dal datore di lavoro mediante la presentazione di un'apposita manifestazione di volontà l'autodenuncia . La disciplina della regolarizzazione dei lavoratori stranieri assunti in violazione della normativa in materia attribuisce la legittimazione a promuovere la sanatoria dei rapporti di lavoro in nero esclusivamente alla parte datoriale - senza sancire alcun obbligo del datore di lavoro di presentare la domanda di emersione, rimanendo questi libero di scegliere se fronteggiare le responsabilità amministrative e penali per l'impiego del lavoratore extracomunitario o avvalersi della possibilità di sanatoria - e non prevede né che lo straniero in possesso del requisito dell'attività lavorativa prestata nel periodo considerato possa presentare autonomamente domanda di emersione, né che lo stesso possa in qualche modo opporsi alla richiesta di emersione presentata a suo favore dal datore di lavoro, che rimane unico dominus del procedimento. Lo straniero non può vedersi riconoscere il beneficio dell'emersione sulla sola base della prestazione lavorativa resa di fatto , in quando questa costituisce solo una delle condizioni prescritte dall'art. 1 ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che, per la concessione del beneficio in contestazione, richiede anche ulteriori presupposti, quali la presentazione di un atto di manifestazione di volontà in tal senso da parte del datore di lavoro interessato. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, pertanto, non può ritenersi implicitamente compresa nell'istanza di emersione in sanatoria, ma costituisce, invece, una istanza autonoma, attinente ad ulteriore e successiva fase procedimentale, che prende avvio a seguito della stipulazione del contratto di soggiorno, in quanto prima di tale esito la presentazione della domanda di emersione non equivale alla presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tale effetto riconducibile né alla lettera della disposizione in parola né alla sua ratio. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I TER 22 SETTEMBRE 2011, N. 7516 DIRIGENTE ? DIRIGENTI DELLE PP.AA. ? GIURISDIZIONE. Revoca di incarichi dirigenziali decide il G.O Spetta al giudice ordinario decidere in merito ad una controversia afferente alla legittimità del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'inquadramento di un dirigente pubblico, valutabile alla stregua di un provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale. La sentenza in commento chiarisce che spetta al giudice ordinario decidere in merito ad una controversia afferente alla legittimità del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'inquadramento di un dirigente pubblico, valutabile alla stregua di un provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale. A sostegno dell'assunto, il Tar di Roma rammenta che, nell'ambito del pubblico impiego, le controversie di lavoro soggiacciono al riparto di cognizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, espressamente disciplinato dall'art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001. Ai sensi della citata disposizione, alla cognizione del giudice amministrativo sono devolute tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 1, comma 4 del medesimo decreto delegato incluse le controversie concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali . In particolare, il Tar ammette che devono ritenersi attratte alla cognizione del giudice ordinario, secondo il criterio del cosiddetto petitum sostanziale, tutte quelle controversie che, pur avendo ad oggetto provvedimenti amministrativi presupposti, tendano a conseguire utilità relative allo status del lavoratore e, segnatamente, al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali ex multis, Cass. SS.UU. nn. 1807/2003, 6348/2003, 6635/2005 . TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I TER 21 SETTEMBRE 2011, N. 7481 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. ? INCARICHI ESTERNI. Sull'impugnazione dei provvedimenti di conferimento, all'esterno, di incarichi professionali. Mediante la deliberazione di ricercare all'esterno professionalità per il conferimento di un determinato incarico, l'Amministrazione assume una decisione connotata da carattere autoritativo e, comunque, una decisione che costituisce inequivoca espressione di esercizio di potere amministrativo, direttamente incidente sulle modalità di copertura degli uffici. Quando la contestazione investe il corretto esercizio del potere amministrativo da parte di un'Amministrazione regionale, e quando in particolare viene posta in discussione la non conformità a legge di atti che sono definibili di macro-organizzazione in quanto, attraverso gli stessi, l'Amministrazione definisce i modi di conferimento della titolarità degli uffici, allora in questo caso, in relazione ad atti di tal genere, l'unica situazione soggettiva riscontrabile è l'interesse legittimo. Invero, i provvedimenti amministrativi che in questo caso vengono in rilievo sono del tutto differenti dagli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali di cui si fa menzione nell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 si tratta di provvedimenti connotati da un evidente carattere autoritativo che - in quanto avulsi dagli ordinari poteri del privato datore di lavoro, perché espressione della potestà organizzatoria dell'ente - non possono che instaurare la giurisdizione del giudice amministrativo cfr. TAR Lazio, Sez. I ter, 30 giugno 2008, n. 5328 . Le deliberazioni con cui la Regione si propone di ricercare professionalità all'esterno sono connotate da un carattere immediatamente lesivo delle situazioni soggettive dei dipendenti interni alla medesima Amministrazione regionale i dirigenti della Giunta Regionale e quelli del Consiglio Regionale . I principi generali dell'ordinamento in materia di trasparenza, pubblicità e partecipazione trovano applicazione pure ove non siano espressamente richiamati dalla normativa che disciplina l'attività amministrativa nel caso di specie. Dal provvedimento con cui la Regione decide di ricercare professionalità all'esterno deve emergere che l'Amministrazione stessa abbia eseguito una adeguata comparazione tra l'interesse pubblico alla assegnazione dell'incarico dirigenziale, da attribuire a soggetto esterno all'Amministrazione, e gli altri interessi e posizioni giuridiche confliggenti con il primo tra cui, primo fra tutti, va menzionato l'aspetto economico .