RASSEGNA TAR

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, TRIESTE, SEZ. I 29 SETTEMBRE 2011, N. 382 CONTRATTI PUBBLICI. Principi - La P.A. non può riservarsi la facoltà di non aggiudicare la gara a proprio insindacabile giudizio. E' illegittima la clausola del bando con cui l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara a proprio insindacabile giudizio, dal momento che occorre sempre il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché l'obbligo di motivare la scelta di non aggiudicare la gara pubblica. La clausola del bando con cui l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara a proprio insindacabile giudizio non necessita di immediata impugnazione, dal momento che detta clausola assume carattere lesivo degli interessi del ricorrente solo nel momento in cui questo si classifica al primo posto nella graduatoria provvisoria. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV 28 SETTEMBRE 2011, N. 2311 AMBIENTE. Competenze delle province - Smaltimento dei rifiuti la Provincia conserva sempre il potere di negare l'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22 oggi l'art. 216 del T.U. Ambientale , l'attività di smaltimento dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio di attività alla provincia territorialmente competente tuttavia, la Provincia conserva il potere di controllo anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verifichino irregolarità od il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l'attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito. Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si può verificare per il fatto che il diniego di autorizzazione sia emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda. TAR LIGURIA, GENOVA, SEZ. II 22 SETTEMBRE 2011, N. 1396 CONTRATTI. PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari ? Avvisi, inviti, esclusione dalla gara - Gare pubbliche e tassatività delle cause di esclusione le incertezze generate dal D.L. n. 70/2011. L'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici introdotto dal D.L. n. 70/2011 , ha inteso prevedere la possibilità di comminare l'esclusione dagli esperimenti di gara solo per l'incertezza nella provenienza della domanda, nel suo contenuto o nella sigillazione dei plichi. Ogni altra ragione di non partecipazione agli incanti non può essere prevista, a pena di nullità della disposizione del bando o della lettera d'invito. E' illegittima l'esclusione da una gara pubblica di una ditta che abbia prestato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello previsto dal bando, ove detta esclusione sia stata comminata ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici invero, la prestazione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello previsto dal bando non sembra rientrare nell'elenco introdotto dal legislatore col citato art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 19 SETTEMBRE 2011, N. 1231 ACCESSO. Accesso ambientale - L'interesse all'accesso alle informazioni ambientali è in re ipsa. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico e si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo , ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Il diritto di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 18 agosto 2005, n. 195, può essere esercitato da chiunque, senza necessità di dimostrare uno specifico interesse detto interesse, infatti, è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, del citato D.Lgs. n. 195. Per l'esercizio del diritto di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 18 agosto 2005, n. 195, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente.