RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. II 2 SETTEMBRE 2011, N. 913 RISARCIMENTO DEL DANNO. Risarcimento ai danni della P.A. in materia espropriazione - Sul risarcimento del danno in seguito al provvedimento di acquisizione sanante. In caso di acquisizione di un terreno con il decreto di cui all'art. 43 del DPR 327/01, emanato prima dell'annullamento dell'articolo medesimo da parte della Corte Costituzionale, al proprietario del terreno, a titolo di risarcimento per mancato godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, non va corrisposta l'indennità di occupazione disciplinata dall'articolo 50 T.U. Espropriazioni, ma gli interessi moratori, previsti dall'articolo 43, comma 6, lett. b , da calcolare dalla data di inizio dell'occupazione, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 25 AGOSTO 2011, N. 1168 AUTOTUTELA. Revoca della gara di appalto e obbligo di indennizzo. In caso di revoca di una gara d'appalto, occorre una puntuale ed accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell'interesse pubblico che ne aveva consigliato l'indizione, in particolare ove sia intervenuta la stipula del contratto di appalto. Il sopravvenire di ragioni anche di mera opportunità che rendano non consigliabile, nella valutazione dei diversi interessi coinvolti nella fattispecie, il permanere di un atto che ha regolato la fattispecie, costituisce una circostanza bastevole a giustificare il ritiro dell'atto sub specie di revoca in questi casi, però, occorre che la P.A. indennizzi il privato per il pregiudizio comunque subito, ai sensi dell'art. 21 quiquies della legge n. 241 del 1990. L'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 delinea una fattispecie riconducibile al modello dogmatico della responsabilità da atto lecito dannoso in cui l'atto di revoca rileva di per sé, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa, quale fattore cui conseguono risvolti patrimoniali a carico dell'amministrazione in relazione agli eventuali pregiudizi che dovessero verificarsi a carico degli amministrati. TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. II 24 AGOSTO 2011, N. 1261 RISARCIMENTO DEL DANNO. Se il privato commette un errore scusabile , non deve risarcire la P.A Elementari ragioni di parità delle parti impongono di riconoscere in capo al privato la esimente dell'errore scusabile, allorquando sia, reciprocamente, l'Amministrazione ad agire, nelle materie di giurisdizione esclusiva del G.A., per pretendere il risarcimento di un danno, che assume provocato dalla condotta colposa del medesimo soggetto privato. La sentenza in commenta affronta il particolare caso in cui la P.A. richieda innanzi al G.A. il risarcimento dei danni procuratile da un soggetto privato, chiarendo quindi che nella fattispecie trova comunque applicazione la disciplina ordinaria relativa all'errore scusabile. In particolare, si afferma che la giurisprudenza comunitaria e quella interna individuino quale esimente dell'Amministrazione, sotto il profilo della sua responsabilità per l'attività svolta, la sussistenza di una obiettiva situazione di incertezza circa le corrette determinazioni pubblicistiche da assumere. Ebbene, secondo il Consesso sussistono delle elementari ragioni di parità delle parti che impongono di riconoscere identica e speculare esimente in capo al privato, allorquando sia, reciprocamente, l'Amministrazione ad agire, nelle materie di giurisdizione esclusiva del G.A., per pretendere il risarcimento di un danno, che assume provocato dalla condotta colposa del medesimo soggetto privato. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 24 AGOSTO 2011, N. 1146 ACCESSO. Casi di esclusione del diritto di accesso - Sull'accesso agli atti istruttori posti alla base di un'informativa prefettizia sfavorevole. In materia di accesso agli atti istruttori posti alla base di un'informativa prefettizia sfavorevole, occorre discernere tra la informativa antimafia, generalmente consistente nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso di regola non esposte al soggetto appaltante , afferma la sussistenza di elementi interdittivi a carico dell'impresa - atto per sua natura pienamente ostensibile - e le risultanze istruttorie a monte , cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima in relazione a tali atti istruttori a monte , l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio ai sensi della legge procedurale penale , in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti - in corso di svolgimento - di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata Viceversa, deve ritenersi illegittimo il diniego di accesso alle informazioni prefettizie rilevanti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 1965 allorquando manchi almeno una puntualizzazione in ordine alla idoneità del documento, di cui viene chiesta l'ostensione, a pregiudicare in concreto l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità, così come espressamente previsto dall'art. 24 comma 2 lett. c della legge n. 241 del 1990. Deve ritenersi illegittima la mancata ostensione dell'informativa antimafia ex art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 nonché di tutta la documentazione ad essa connessa e soggetta a pubblicità per disposizione di legge, ove detta mancata ostensione risulti non motivata con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento, anche, eventualmente, nelle forme deboli della mera visione ovvero dell'estrazione di copia con tecniche di mascheramento.