RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE di Daniele Giannini

di Daniele Giannini CORTE COSTITUZIONALE 18 LUGLIO 2011, N. 213 DEMANIO E BENI PUBBLICI. Concessione di beni - Rilascio di concessioni su beni demaniali marittimi. La disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale, atteso che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo , l'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e successive modificazioni e gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo , dal momento che dette norme violano l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, le norme regionali prevedono un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. CORTE COSTITUZIONALE 13 LUGLIO 2011, N. 211 CONTRATTI PUBBLICI. Garanzie e sistema globale di garanzia globale di esecuzione nei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari ? Limiti di garanzia - Automatico incameramento della cauzione provvisoria. L'incameramento della cauzione provvisoria previsto dal citato art. 48, primo comma, seconda parte, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , risulta in primo luogo, coerente rispetto alla circostanza che essa si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche in secondo luogo, è congruente rispetto alla funzione di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, sanzionando la violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante, tenuto conto che l'operatore economico, con la domanda di partecipazione, sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha, dunque, contezza in terzo luogo, costituisce una scelta del legislatore ordinario che, alla luce di siffatte considerazioni, non può essere giudicata frutto di un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità allo stesso spettante e che, quindi, non contrasta in modo manifesto con il canone della ragionevolezza in quarto luogo, i provvedimenti dell'AVCP, previsti dalla citata norma, mirano a garantire che nel settore operino soggetti rispettosi delle regole che lo disciplinano e, quindi, sono diretti a sanzionare la condotta dell'offerente per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle cui è preordinato l'incameramento della cauzione provvisoria, caratterizzato da una funzione differente da quella che connota detti provvedimenti, con conseguente incomparabilità di dette situazioni in quinto luogo, il citato art. 48, comma 1, è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dalla alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell'offerente e, quindi, la norma è strumentale rispetto all'esigenza di garantire imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. CORTE COSTITUZIONALE 10 GIUGNO 2011, N. 184 CONTRATTI PUBBLICI. Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome - Limiti derivanti dal Codice dei contratti. In presenza di una specifica norma statutaria che attribuisca alla Regione a Statuto speciale la competenza legislativa primaria nella materia lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione , è questa norma che deve trovare applicazione, in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione , poiché nel titolo V della parte seconda della Costituzione non è contemplata la materia lavori pubblici . Tanto comporta che la Regione è tenuta ad esercitare la propria competenza legislativa primaria in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali [ ], nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali art. 3 dello statuto speciale di autonomia , e, nel dettare la disciplina dei contratti di appalto riconducibili alla suindicata locuzione, è tenuta ad osservare le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006. Le disposizioni del Codice degli appalti, per la parte in cui sono correlate all'art. 117, secondo comma, lettera e , Cost., ed alla materia tutela della concorrenza , vanno, infatti, ascritte, per il loro stesso contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sentenza n. 144 del 2011 , che costituiscono limite alla potestà legislativa primaria della Regione. La legislazione regionale deve, quindi, osservare anche i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, fissati dal d.lgs. n. 163 del 2006, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, e non può né avere un contenuto difforme dalle disposizioni di quest'ultimo, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo, né alterare negativamente il livello di tutela garantito dalle norme statali sentenze n. 144 del 2011 n. 221 e n. 45 del 2010 con specifico riferimento alla Regione Sardegna, sentenza n. 411 del 2008 . E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 20, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto , nella parte in cui prevede che per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 20, comma 9, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto , nella parte in cui dispone che, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica l'esclusione automatica di cui al comma 8 , anziché prevedere che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. CORTE COSTITUZIONALE 10 GIUGNO 2011, N. 181 ESPROPRIAZIONE. Indennità di espropriazione ? Determinazione del valore del bene. Il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene ablato e non sempre è garantita dalla CEDU una riparazione integrale, come la stessa Corte di Strasburgo ha affermato, sia pure aggiungendo che in caso di espropriazione isolata , pur se a fini di pubblica utilità, soltanto una riparazione integrale può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene. Tuttavia, proprio l'esigenza di effettuare una valutazione di congruità dell'indennizzo espropriativo, determinato applicando eventuali meccanismi di correzione sul valore di mercato, impone che quest'ultimo sia assunto quale termine di riferimento dal legislatore, in guisa da garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica norme sulla espropriazione per pubblica utilità modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 18 aprile 1962, n. 167 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata , come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Norme per la edificabilità dei suoli . Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale , dalla illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica , deriva in via consequenziale la illegittimità costituzionale dell'articolo 40, commi 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità .