RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I TER 18 LUGLIO 2011, N. 6414 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO. Mezzi di prova e attività istruttoria ? Verificazione - Giudizio amministrativo e mezzi di prova le verificazioni. Soprattutto alla luce delle novità introdotte dal Codice del processo amministrativo con riferimento agli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità, devono considerarsi ormai sicuramente esperibili le verificazioni preordinate all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato, onde consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto e ciò segnatamente quando la situazione di fatto oggetto dell'accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l'accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità. TAR PIEMONTE, TORINO, SEZ. I 14 LUGLIO 2011, N. 783 CONTRATTI PUBBLICI. Contabilità dei lavori nei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari ? Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori - Pagamento delle spese di contratto, correntezza contributiva e revoca del contratto. E' legittima la revoca di una aggiudicazione motivata con la duplice ragione del mancato dovuto pagamento delle spese di contratto e con la mancanza attuale di regolarità contributiva. TAR ABRUZZO, L'AQUILA, SEZ. I 12 LUGLIO 2011, N. 373 CONTRATTI PUBBLICI. Principi - Pubblicità in materia di evidenza pubblica. Alla luce dei consolidati principi di pubblicità in materia di evidenza pubblica, è necessario che gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta siano svolti inderogabilmente in seduta pubblica, e ciò sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica. Peraltro, pure nelle procedure che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici, la pubblicità delle sedute è necessaria in sede di apertura dell'offerta economica, potendo svolgersi in seduta riservata la sola valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II 27 GIUGNO 2011, N. 5661 AUTOTUTELA. Autotutela e silenzio - Sospensione necessaria del processo e sulla natura discrezionale del potere di autotutela. L'istituto della sospensione necessaria del processo può trovare applicazione solo presupponendosi l'esistenza di un nesso di stretta dipendenza e consequenzialità logica tra due controversie, nel senso che il merito dell'una non può essere esaminato prima che venga definita da altro organo giurisdizionale la questione pregiudiziale per cui occorre la sospensione necessaria del processo. In altri termini, l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di presupposizione, per cui l'altro giudizio, oltre ad essere effettivamente pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere. Non è ravvisabile alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela giurisdizionale offerto, costituendo l'esercizio del potere di autotutela facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto potere stante il carattere altamente discrezionale della potestà di autotutela amministrativa da parte della P.A., ne deriva che essa non ha alcun obbligo di provvedere su istanze che ne sollecitino l'esercizio, per cui sulle stesse non si forma il silenzio e la relativa azione, volta a dichiararne l'illegittimità, è da ritenersi inammissibile. La Pubblica amministrazione, nell'ambito della generale potestà di autotutela, può in ogni momento rivedere discrezionalmente gli atti e provvedimenti adottati, ma non ha alcun obbligo di pronunziarsi sulle istanze volte ad ottenere un provvedimento favorevole da parte di coloro che non abbiano tempestivamente impugnato l'atto la cui legittimità pongono in contestazione. Ne consegue che su dette istanze non si forma il silenzio rifiuto impugnabile e quindi che è inammissibile il ricorso proposto avverso il predetto comportamento omissivo.