RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini ADUNANZA PLENARIA 13 LUGLIO 2011, N. 12 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI. Competenza ? Competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma. Spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale a conoscere la controversia relativa all'annullamento di atti concernenti l'esecuzione dei lavori di costruzione del Metanodotto Montalbano Elicona - Messina, ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti. Con la sentenza in rassegna, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce che spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la competenza funzionale a conoscere la controversia relativa all'annullamento di atti concernenti l'esecuzione dei lavori di costruzione del Metanodotto Montalbano Elicona - Messina, ricompreso nella rete nazionale dei gasdotti. A sostegno dell'assunto, la Plenaria evidenzia ? ai sensi dell'art. 41 della legge n. 99 del 2009, la competenza in subiecta materia era prevista spettare al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma comma 1 , da rilevarsi d'ufficio comma 3 , con applicazione della norma anche ai processi in corso comma 5 ? con l'ordinanza n. 1 del 2011, la stessa Adunanza Plenaria ha stabilito che la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere instaurati i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso cfr. sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 213 ? nel caso di specie, il giudizio di cui si tratta è stato instaurato in data antecedente l'entrata in vigore del c.p.a., risultando perciò disciplinata la competenza dalla normativa da applicare ratione temporis ? ciò comporta l'applicazione dell'art. 41 della legge n. 99 del 2009, in quanto espressamente recante al comma 5 l'obbligo dell'applicazione della normativa sulla competenza anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed essendo il processo di cui qui si tratta in corso alla data di entrata in vigore della legge ? non contrasta con questa conclusione la intervenuta abrogazione dell'art. 41 in commento abrogazione disposta ex art. 4, comma 1, punto 43, dell'allegato 4 al c.p.a. , poiché, come è proprio dell'effetto abrogativo, la norma abrogata continua ad applicarsi ai casi insorti sotto la sua vigenza, essendo tale, come visto, il processo sulla controversia in esame, in quanto in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 recante l'espressa previsione della sua applicazione ai processi in tale stato, e non rilevando, perciò, la detta entrata in vigore in data posteriore alla instaurazione del giudizio in questione ? risulta coerente con tale conclusione l'art. 135, comma 1, lettera f , del c.p.a., poiché confermativo della competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio sulle controversie relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti , con previsione identica a quella già recata con il comma 1 dell'art. 41 della legge n. 99 del 2009. ADUNANZA PLENARIA 12 LUGLIO 2011, N. 11 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia di Pubblico impiego - Impugnazione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico. L'impugnazione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico deve essere proposta innanzi al Giudice Ordinario. In materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario perché, in questi casi, si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale invero, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale e speciale della giurisdizione del giudice amministrativo. SEZ. V 30 GIUGNO 2011, N. 3934 RISARCIMENTO DEL DANNO. Risarcimento ai danni della P.A. nell'ambito del rapporto di pubblico impiego - In materia di danno da ritardata assunzione. Sussiste il diritto al risarcimento del danno da tardiva assunzione nel caso in cui il riconoscimento del diritto all'assunzione sia la conseguenza del consolidamento degli effetti del giudicato amministrativo in questo caso, infatti, la mancata esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo da parte dell'amministrazione comporta che la colpa della stessa P.A. si configura come oggettiva ed in re ipsa. In materia di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale , occorrendo invece caso per caso individuare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro. SEZ. V 30 GIUGNO 2011, N. 3912 CONTRATTI PUBBLICI. Contabilità dei lavori nei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari ? Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori - In materia di accertamento della regolarità contributiva per la partecipazione ad una gara pubblica. In materia di accertamento della regolarità contributiva per la partecipazione ad una gara pubblica, prima del d.m. 24 ottobre 2007, il solo fatto che il d.u.r.c. documento unico di regolarità contributiva non fosse regolare, non costituiva di per sé prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata, atteso che, secondo le circolari 26 luglio 2005, n. 92 Inps e 25 luglio 2005, n. 38 Inail, era ostativo alla dichiarazione di regolarità contributiva qualsivoglia inadempimento, a prescindere da qualsivoglia soglia di gravità. In particolare, prima del d. m. del 2007 in questione e del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici creava una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara e la regolarità richiesta all'aggiudicatario al fine della stipula del contratto infatti il concorrente poteva essere escluso solo in presenza di gravi violazioni definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi e quelle non definitivamente accertate non erano causa di esclusione invece, al fine della stipula del contratto, l'affidatario doveva presentare la certificazione di regolarità ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 210 del 2002 art. 38, comma 3, cit. tale disposizione, a sua volta, prevedeva il rilascio del d.u.r.c. che attesta contemporaneamente la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti del'Inps, dell'Inail e della Cassa edili. Viceversa, alla luce della disciplina introdotta dal d. m. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007, e dalla successiva circolare applicativa n. 5 del 2008, e in omaggio ad un coerente indirizzo giurisprudenziale, la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale.