RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. IV 13 GIUGNO 2011, N. 3583 EDILIZIA. Permesso di costruire ? Legittimazione - Termini per impugnare il permesso rilasciato a soggetti terzi. In materia di impugnazione del permesso di costruire rilasciato a soggetti terzi, una volta che l'interessato all'impugnazione viene informato dall'amministrazione degli estremi del provvedimento, ha il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi, nel termine decadenziale di legge. Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato si sofferma sulla disciplina dei termini per l'impugnazione del permesso di costruire rilasciato a soggetti terzi. In argomento, il Consesso evidenzia che certamente il termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche o dal contenuto specifico del progetto edilizio cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010 , n. 8705 Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705 Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485 . Tuttavia il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che il soggetto concessionario non si possa lasciare nella perpetua incertezza sulla sorte del proprio titolo edilizio. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire il requisito della piena conoscenza non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità cfr. Consiglio Stato , sez. V, 12 luglio 2010 , n. 4482 . Ciò posto, in ossequio al vecchio brocardo diligentibus jura succurrunt , una volta che l'interessato all'impugnazione del permesso di costruire rilasciato a terzi viene informato dall'amministrazione degli estremi del provvedimento, ha il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi. SEZ. VI 13 GIUGNO 2011, N. 3554 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Preavviso di rigetto - Impugnabilità. Se in astratto può ritenersi condivisibile la tesi della non impugnabilità del preavviso di diniego, di cui all'art. 10-bis, l. n. 241/1990, ad opposte conclusioni deve tuttavia pervenirsi quando a detto preavviso non solo non abbia fatto seguito, in tempi ragionevoli, l'emanazione di alcun provvedimento formale sull'istanza presentata, ma sia anche ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con lesione attuale dell'interesse pretensivo del privato e conseguente applicabilità dei principi, pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di impugnazione degli atti soprassessori. La sentenza in commento approfondisce il regime d'impugnazione del preavviso di rigetto. Sul punto, il Consiglio di Stato rileva che, in astratto, può ritenersi condivisibile la tesi della non impugnabilità del preavviso di diniego, di cui all'art. 10-bis, l. n. 241/1990. Tuttavia, ad opposte conclusioni deve pervenirsi quando a detto preavviso non solo non abbia fatto seguito, in tempi ragionevoli, l'emanazione di alcun provvedimento formale sull'istanza presentata, ma sia anche ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con lesione attuale dell'interesse pretensivo del privato e conseguente applicabilità dei principi, pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di impugnazione degli atti soprassessori cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 27 aprile 1993, n. 487 e 11 marzo 1997, n. 226 . SEZ. V 10 GIUGNO 2011, N. 3513 OTTEMPERANZA. Esecuzione delle decisioni rese su Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. E' ammissibile il ricorso per ottemperanza in caso di mancata esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio giustiziale che si colloca in simmetrica alternativa con quello giurisdizionale ancorchè di più ristretta praticabilità quanto al novero delle azioni esperibili. Con la sentenza in rassegna, il Consiglio di Stato esplicita la regola già contenuta nell'art. 112 del c.p.a., ritenendo ammissibile il ricorso per ottemperanza in caso di mancata esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario. Sul punto, il Consesso rileva che la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha superato le perplessità che si opponevano alla esperibilità del rimedio del ricorso in ottemperanza al fine di ottenere la esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario Cassazione civile , Sezioni Unite, 28 gennaio 2011, n. 2065 . Sicchè, concordando con tale prospettazione, il Collegio osserva che il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio giustiziale che si colloca in simmetrica alternativa con quello giurisdizionale ancorchè di più ristretta praticabilità quanto al novero delle azioni esperibili Consiglio Stato , sez. III, 15 ottobre 2010 , n. 4609 . Ciò posto, il Consiglio svolge una succinta disamina dell'evoluzione del rimedio in parola, evidenziando che, negli anni recenti, è stata progressivamente esaltata l'utilità e la funzione del ricorso straordinario al Capo dello Stato dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare la progressiva giurisdizionalizzazione piena del medesimo anche e soprattutto con riferimento alle garanzie defensionali il punto più avanzato di tale processo evolutivo è rappresentato dal riconoscimento in sede comunitaria della possibilità di porre questioni pregiudiziali ai sensi dell' art. 267 ex art. 234 del Trattato Ce Corte giustizia CE, 16 ottobre 1997, n. 79 . Per altro verso, si evidenzia che il Legislatore ha di recente interpolato l'art. 13 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 espressamente prevedendo ai sensi del modificato articolo 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la possibilità che in sede di ricorso straordinario sia possibile proporre questione di legittimità costituzionale Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 , nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati . Ciò a definitivo superamento delle opposte considerazioni in passato espresse dalla Corte costituzionale, nella decisione 17 dicembre 2004, n. 392 e che costituivano il più rilevante argomento per i sostenitori della tesi della non piena giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario. SEZ. VI 9 GIUGNO 2011, N. 3512 INTERESSI DIFFUSI. Tutela giurisdizionale legittimazione in generale ? Atti impugnabili e vizi deducibili - Presupposti della class action. Il rimedio della c.d. class action , introdotto dall'art. 1, d. lgs. 20 dicembre 2009 n. 198, può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1. E' inammissibile l'azione di classe proposta ex art. 1, co. 1, d. lgs. 20 dicembre 2009 n. 198, allorché con la stessa si lamenti la mancata emanazione di atti a contenuto normativo. La sentenza in rassegna offre una concreta applicazione della disciplina recata dal d. lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 in materia di class action. Sono fondamentalmente due le questioni affrontate dal Consiglio di Stato - i presupposti per l'ammissibilità dell'azione di classe nella specie proposta dal Codacons - la possibilità che, attraverso il suddetto rimedio, si lamenti la mancata emanazione di atti a contenuto normativo. Per ciò che attiene al primo aspetto, il Consiglio rammenta che il rimedio introdotto dell'art. 1, d. lgs. 20 dicembre 2009 n. 198, può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1 . Per questa via, il Consesso ritiene di dover confermare la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure il quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Codacons ai sensi del d. lgs. 20 dicembre 2009 n. 198, nella fattispecie già aveva ordinato al Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, l'emanazione, di concerto, del piano generale di edilizia scolastica previsto dall'art. 3, co. 2, d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . In ordine al secondo tema, il Consiglio rileva che, per precisa scelta legislativa, l'art. 1, co. 1, d. lgs. 20 dicembre 2009 n. 198, richiede per la proponibilità dell'azione ivi disciplinata la mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento alla luce di tanto, si ritiene che debba essere esclusa l'ammissibilità dell'azione allorché con la stessa si lamenti la mancata emanazione di atti a contenuto normativo.