RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato CORTE COSTITUZIONALE 15 APRILE 2011, N. 139 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. Reclutamento del personale - Accesso di cittadini extracomunitari a posti di pubblico impiego. È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4 e 51 Cost. - dell'articolo 38, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le p.a. anche ai cittadini extracomunitari. Il giudice delle leggi è chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Sul punto, il collegio rileva che è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4 e 51 Cost. - dell'articolo in questione, nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le p.a. anche ai cittadini extracomunitari. Ciò posto, la Consulta osserva altresì che l'ordinanza di rimessione si era limitata ad un mero richiamo ad una interpretazione diversa da quella espressamente fatta propria dal rimettente. Tale richiamo si configura, ad avviso del giudicante, quale acritico riferimento ad una opinio della parte, riguardo alla quale il giudice a quo avrebbe dovuto esprimere il proprio motivato convincimento adesivo, non foss'altro che per sconfessare la validità del ragionamento seguito dal medesimo Tribunale nelle precedenti occasioni in cui si è già espresso in senso favorevole all'accesso dei cittadini extracomunitari in posti di lavoro anche in seno alle pubbliche amministrazioni. Sulla scorta di tanto, il collegio sottolinea, infine, come, attraverso il richiesto vaglio di costituzionalità, il giudizio incidentale sia stato nella specie utilizzato in modo assolutamente distorto, in quanto diretto del tutto impropriamente ad ottenere dalla Corte costituzionale un avallo della interpretazione già ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata, nonché già applicata anche dal medesimo Tribunale remittente. CORTE COSTITUZIONALE 13 APRILE 2011, N. 128 POTESTÀ LEGISLATIVA DELLA REGIONE. Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regione - Competenza esclusiva dello Stato - Soppressione delle Autorità d'ambito. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni , introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, nella parte in cui prevede la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito e pone limitazioni alla loro conferma come titolari delle funzioni d'ambito, nonché nella parte in cui prevede la nullità degli atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione. La Consulta è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 quinquies, l. n. 42/2010, che ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale e la nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione. Sul punto, il collegio muove dal presupposto per cui la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Nello specifico, tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema [ ] nel suo aspetto dinamico . Lo Stato ha, pertanto, ad avviso del giudicante, piena facoltà di disporre - come ha fatto con la norma sopra richiamata - la soppressione delle Autorità d'ambito. Sulla scorta di tanto, il giudice delle leggi conclude nel senso che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse in riferimento agli artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni , introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, nella parte in cui prevede la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito e pone limitazioni alla loro conferma come titolari delle funzioni d'ambito, nonché nella parte in cui prevede la nullità degli atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione. CORTE COSTITUZIONALE 13 APRILE 2011, N. 127 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. Reclutamento del personale -Modalità di accesso al pubblico impiego. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 l. reg. Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, per violazione dell'art. 97 cost. La disposizione censurata prevede l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato Agenzia per il diritto allo studio universitario , con palese violazione del principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico. Né la legittimità della norma è assicurata dalla previsione in essa contenuta, secondo la quale gli stabilizzandi debbono essere stati a suo tempo assunti a termine a seguito di selezione pubblica . La Corte costituzionale riaffermando che il principio del concorso pubblico ex art. 97 Cost. costituisce la regola, dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia che prevede, per i dipendenti a tempo determinato, la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato dopo 36 mesi dall'instaurazione, a nulla rilevando che essi siano stati originariamente assunti con selezione pubblica. Nello specifico, il giudice delle leggi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 l. reg. Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, per violazione dell'art. 97 cost. La disposizione censurata prevede l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato Agenzia per il diritto allo studio universitario , con palese violazione del principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico. Né la legittimità della norma è assicurata dalla previsione in essa contenuta, secondo la quale gli stabilizzandi debbono essere stati a suo tempo assunti a termine a seguito di selezione pubblica . Sul punto, la Consulta ha già affermato che il previo superamento di una qualsiasi selezione pubblica è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere. CORTE COSTITUZIONALE 11 APRILE 2011, N. 124 DIRIGENTI DELLE PP.AA. Cessazione incarico dirigenziale - In tema di spoils system. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 d.lgs. n. 150/2009, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5 bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 d.lgs. n. 165/2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo. La Corte costituzionale, nel ribadire i limiti entro i quali lo spoils system può essere ammesso nel nostro ordinamento, dichiara illegittime le norme che prevedevano, per gli incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti a personale non appartenente ai ruoli dell'amministrazione, la cessazione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo. Nello specifico, il giudice delle leggi dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 d.lgs. n. 150/2009, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5 bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 d.lgs. n. 165/2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo. Sul punto, il collegio rileva che la questione di legittimità costituzionale investe una disposizione che, nella parte censurata, prevede un meccanismo di spoils system dalle seguenti caratteristiche a sotto il profilo oggettivo, cioè del tipo e livello di incarico conferito, riguarda i titolari di tutti gli incarichi previsti dall'art. 19 d.lgs. n. 165/2001, compresi in particolare gli incarichi di livello dirigenziale generale b sotto il profilo soggettivo, cioè della provenienza del titolare dell'incarico, si applica agli incarichi a dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 d.lgs. n. 165/2001 art. 19, comma 5 bis, d.lgs. n. 165/2001 c sotto il profilo dell'efficacia nel tempo, opera a regime, essendo cioè destinato a trovare applicazione in occasione di ogni futuro avvicendamento di governo. In ordine al primo profilo, la Consulta ha più volte affermato l'illegittimità costituzionale di meccanismi di spoils system riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione, cioè di funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico, ritenendo, di converso, costituzionalmente legittimo lo spoils system quando riferito a posizioni apicali, del cui supporto l'organo di governo si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico amministrativo. Sotto il secondo profilo, relativo alle caratteristiche del soggetto cui l'incarico viene conferito, la medesima Consulta ha già dichiarato illegittimo un meccanismo di spoils system transitorio una tantum del tutto analogo, sotto il profilo soggettivo, a quello previsto, a regime, dalla disposizione attualmente censurata. Sotto il terzo profilo, ossia l'efficacia nel tempo, la disposizione censurata, ad avviso del collegio, non ha carattere transitorio e non opera una tantum, ma introduce un meccanismo di spoils system a regime. Ne deriva che, se è illegittima una norma che, per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti, a maggior ragione deve ritenersi illegittima una disposizione che consenta di replicare un simile meccanismo per un numero indeterminato di future occasioni.