RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR PUGLIA, BARI, SEZ. I 9 GIUGNO 2011, N. 859 CONTRATTI PUBBLICI. Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte nei contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari ? Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento. La P.A. può fissare requisiti di partecipazione alla gara più gravosi di quelli previsti ex lege. In capo alla stazione appaltante sussiste il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più gravosi di quelli previsti dalla legge, in relazione alle peculiari caratteristiche oggettive ed all'importanza del servizio da affidare. TAR PUGLIA, BARI, SEZ. I 8 GIUGNO 2011, N. 845 CONTRATTI PUBBLICI. Contabilità dei lavori nei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari ? Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori. Le imprese che intendano partecipare alle pubbliche gare d'appalto hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici che tali autodichiarazioni siano veritiere. Sicchè, con specifico riguardo alla dichiarazione di regolarità nel versamento di imposte e tasse, occorre svolgere la seguente distinzione è illegittima l'esclusione quando l'impresa abbia tempestivamente impugnato, prima della pubblicazione del bando, la richiesta di pagamento del tributo viceversa, l'esclusione è legittima nel caso in cui l'impresa abbia dichiarato espressamente, nella domanda di partecipazione, di essere in regola con i doveri contributivi e fiscali, nonostante l'effettiva presenza di carichi pendenti in tal caso infatti la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere completa dell'indicazione del contenzioso pendente. La correttezza contributiva e fiscale è richiesta, alle imprese partecipanti alla selezione per l'aggiudicazione dell'appalto, come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per l'ammissione alla gara di conseguenza, ai fini della valida partecipazione alla selezione, la concorrente deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria. TAR PUGLIA, BARI, SEZ. I 8 GIUGNO 2011, N. 842 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. Principio di legittimo affidamento. Quando il disciplinare di gara commina l'esclusione dalla procedura di evidenza pubblica dell'impresa che omette di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, non può applicarsi la sanzione dell'esclusione ad una a.t.i. nel caso in cui il legale rappresentante dell'a.t.i. stessa abbia sottoscritto la dichiarazione anche per conto degli altri amministratori, menzionandoli nel corpo dell'atto. Il principio di tutela dell'affidamento ingenerato dall'Amministrazione con propri atti o comportamenti trova fondamento nell'ordinamento comunitario, quale corollario del generale principio di certezza del diritto nonché, secondo diversa ricostruzione, quale espressione del generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all'interno del rapporto giuridico. Nel nostro ordinamento, il principio si traduce in un limite all'adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli, in presenza di un contegno tenuto dall'Amministrazione che sia idoneo a suscitare falsi affidamenti. Nelle ipotesi di equivocità delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire, attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e l'interesse pubblico all'individuazione della migliore offerta. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV 7 GIUGNO 2011, N. 1419 URBANISTICA. Piano regolatore generale - Allegati grafici e norme tecniche di attuazione. Le n.t.a. del p.r.g. devono essere disapplicate se sono in contrasto con il D.M. n. 1444/1968. Le norme tecniche di attuazione contenute nel p.r.g., laddove siano in contrasto con l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, devono essere sostituite ope legis dal precetto contenuto in tale ultima norma, la quale si rivela dunque come norma di diretta applicazione, secondo il principio di gerarchia delle fonti che si applica nel caso di contrasto apparente tra le norme .