RASSEGNA TAR di Carlo Vantaggiato

di Daniele Giannini TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IV 1 GIUGNO 2011, N. 2957 OTTEMPERANZA. Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva - Termine per l'attivazione della procedura di esecuzione forzata nei confronti della P.A Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. In forza del predetto termine dilatorio, quindi, il creditore non può intraprendere l'esecuzione forzata prima che siano decorsi centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, al fine di consentire alla p.a. l'espletamento dei procedimenti previsti dalla legge per effettuare i pagamenti, ed il mancato rispetto del predetto termine è rilevabile dal giudice anche d'ufficio. TAR UMBRIA, PERUGIA, SEZ. I 31 MAGGIO 2011, N. 154 BENI CULTURALI. Autorizzazioni ? Beni paesaggistici - Termine per esercitare i poteri di autotutela. In materia di autorizzazioni paesaggistiche, l'art. 159, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio attribuisce all'Amministrazione statale un termine perentorio di sessanta giorni per l'esercizio del potere di annullamento detto termine decorre dalla completa ricezione, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato. Il mancato rispetto del termine perentorio per l'esercizio del controllo determina la consumazione del potere in capo all'organo tutorio, con conseguente illegittimità del provvedimento di annullamento o di non approvazione dell'atto sottoposto al sindacato di legittimità. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I QUATER 24 MAGGIO 2011, N. 4605 EDILIZIA. Condono edilizio - Disciplina del 2003. Quando viene presentata una domanda di condono edilizio, in base al disposto dell'art. 38 l. n. 47/85, l'amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall'istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 23 MAGGIO 2011, N. 752 GIURISDIZIONE. Giudice ordinario ? Casi in cui è coinvolta una P.A. - Giudice legittimato a decidere sull'azione risarcitoria proposta dalla P.A. contro il privato. La P.A. deve agire innanzi al giudice ordinario per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dal rifiuto dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto. Il Tar di Catanzaro chiarisce che la P.A. deve agire innanzi al giudice ordinario per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dal rifiuto dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto. A sostegno dell'assunto, il Consesso svolge sostanzialmente due considerazioni. In primo luogo, si osserva che già il Consiglio di Stato, declinando la propria giurisdizione, ha avuto modo di precisare che gli artt. 6, comma 1, legge 21 luglio 2000, n. 205 e 33, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della stessa legge n. 205, si riferiscono alle controversie relative alla procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, ossia alla fase di evidenza pubblica concernente la scelta del privato contraente, che si conclude con l'aggiudicazione definitiva e non includono la successiva fase che termina con la stipula del contratto. In tale successiva fase occorrerebbe, di volta, in volta, accertare la consistenza delle posizioni soggettive investite, al fine di applicare l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione, tenuto anche conto che, come precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204, è escluso che nel vigente assetto costituzionale sia sufficiente un generico coinvolgimento dell'interesse pubblico nella controversia affinché questa sia devoluta in via esclusiva al giudice amministrativo Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2008, n. 5588 id, 29 novembre 2004, n. 7772 . In tale prospettiva, pertanto, il Tar rileva che non sussisterebbe la giurisdizione esclusiva di cui alle invocate disposizioni di legge relativamente alla controversia in esame, in quanto la stessa si colloca in un momento successivo alla fase dell'evidenza pubblica conclusasi con l'aggiudicazione della gara, con l'ulteriore conseguenza che la detta controversia, in base all'ordinario criterio di riparto, sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, giusta la posizione di diritto soggettivo fatta valere dal Comune ricorrente. In secondo luogo, il Tar di Catanzaro evidenzia che la particolarità della fattispecie riposa nel fatto che è una P.A. ad agire contro un privato a nulla rileva, quindi, eccepire la presunta spendita di poteri pubblicistici da parte della P.A In altri termini, il Consesso chiarisce che nel caso in esame, essendo l'Amministrazione che agisce nei confronti del privato - e non viceversa ?, al fine di ottenere il risarcimento dei danni in conseguenza della condotta dallo stesso tenuta, non vi può essere questione inerente all'esercizio del potere il Comune, infatti, contesta il comportamento lesivo del privato, comportamento che avrebbe prodotto una danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, fattispecie all'interno della quale non assumono alcun rilievo atti o provvedimenti che costituiscono espressione di potere pubblico. Da qui, la logica conclusione secondo cui la cognizione della controversia deve essere devoluta al giudice ordinario.