RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Carlo Vantaggiato

di Daniele Giannini SEZ. V 27 MAGGIO 2011, N. 3190 ACCESSO. Rapporti con la riservatezza di terzi. Per controinteressati in materia di accesso devono intendersi non già tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva, ma solo coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro diritto alla riservatezza pertanto, non basta che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento. Nel corso del giudizio avverso il diniego di accesso, è ammissibile che la P.A. integri la iniziale motivazione dell'atto di diniego. La richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti di cui si chiede l'ostensione, in quanto molto spesso il privato non sa in quali fonti siano contenute le informazioni ricercate per questo motivo, spetta proprio all'Amministrazione individuare i documenti recanti le informazioni richieste, sempre che sussistano i presupposti per consentire l'accesso. L'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990 ha per oggetto i documenti amministrativi nelle tipologie indicate dall'art. 22, comma 2, e cioè gli atti detenuti dall'Amministrazione nella loro materialità. Non è invece riconducibile all'area precettiva della norma l'accesso c.d. informativo, che concerne un'attività di cognizione e di giudizio non ancora tradotta nello strumento documentale. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b della legge n. 241/1990 che annovera pur sempre tra i soggetti interessati anche i portatori di interessi pubblici , anche un soggetto pubblico può avvalersi, ove ritenga, dell'istituto dell'accesso ai documenti. SEZ. IV 27 MAGGIO 2011, N. 2937 EDILIZIA. Lottizzazione di aree ? Lottizzazione abusiva cartolare. Il concetto di lottizzazione cartolare viene delineato dall'art. 18 della legge n. 47/1985, a tenore del quale si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio non solo quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione ma anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio . Il bene giuridico protetto dall'art. 18, L. n. 47 del 1985 è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche e soprattutto quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione cioè dal Comune , cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito. SEZ. V 23 MAGGIO 2011, N. 3078 OTTEMPERANZA. Presupposti ? Violazione del giudicato. L'oggetto del giudizio di ottemperanza non è rappresentato da qualsivoglia provvedimento amministrativo adottato dopo la sentenza del giudice e relativo al contenzioso oggetto del pregresso giudizio di cognizione, ma è costituito dalla verifica della corretta attuazione del giudicato art. 34, co. 1, lett. e , art. 112, co. 1, c.p.a. il presupposto per il giudizio di esecuzione, infatti, è una inottemperanza, sicché ci si rivolge al giudice dell'ottemperanza oltre che in caso di inerzia totale o parziale, in caso di atti violativi o elusivi del giudicato. AD. PLEN. 10 MAGGIO 2011, N. 7 UNIONE EUROPEA. Visto, asilo e immigrazione - Emersione del lavoro irregolare - Disapplicazione dell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998. L'entrata in vigore della Direttiva n. 115 del 2008 ha prodotto l'abolizione del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, e ciò, a norma dell'art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l'esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.