RASSEGNA TAR di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato TAR CALABRIA, REGGIO CALABRIA, SEZ. I 18 MAGGIO 2011, N. 435 AUTOTUTELA. Gara d'appalto - Revoca. La revoca di una gara d'appalto - specialmente dopo la stipula del contratto - abbisogna di puntuale ed accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell'interesse pubblico che ne aveva consigliato l'indizione. Con la decisione in epigrafe, il Tar è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la necessità di indicare con puntuale motivazione le ragioni che giustificano la revoca di una gara di appalto. Sul punto, il collegio osserva, in via preliminare, che il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e, a maggior ragione, quello di revoca dell'intera gara richiede l'avviso di avvio del procedimento, nel caso in cui risultanze della procedura siano state approvate e la relazione fra le parti sia entrata già nella fase paritetica dell'esecuzione delle prestazioni, senza che, in tal caso, sia neppure applicabile il disposto dell'art. 21 octies l. n. 241/1990. Tanto premesso, la sezione conclude nel senso che la revoca di una gara di appalto non può considerarsi legittima se il mutamento di avviso ha luogo a causa di una non meditata previa definizione dell'oggetto del contratto. In ogni caso, la revoca della gara - specialmente dopo la stipula del contratto - abbisogna di puntuale ed accurata motivazione sulla sopravvenuta diversa valutazione dell'interesse pubblico che ne aveva consigliato l'indizione. In applicazione di tale principio, nel caso di specie, la revoca della gara è stata ritenuta illegittima, atteso che la motivazione della revoca non era né puntuale né accurata, non essendo esplicitate le ragioni che avrebbero imposto la riorganizzazione del servizio. TAR ABRUZZO, L'AQUILA, SEZ. I 17 MAGGIO 2011, N. 265 CONTRATTI PUBBLICI. Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori caratteri generali - Project financing Finanza di progetto . In tema di procedure di project financing e/o comunque di partenariato pubblico-privato, deve ritenersi insussistente - una volta terminata la prima fase della finanza di progetto, ed accertata dalla stazione appaltante l'assenza di altre imprese interessate alla realizzazione del progetto con tanto di volontà di procedere con il promotore alla ulteriore fase negoziata - un vero e proprio obbligo di stipula del contratto e di affidamento della concessione al promotore. Ciò in quanto è proprio la residua fase negoziale ancora da concordare tra le parti ad escludere qualsiasi perfezionamento del reciproco consenso sugli esatti contenuti del futuro contratto di concessione. Sussiste la responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. di un ente locale che abbia improvvisamente ed immotivatamente interrotto le trattative in corso con una impresa, tendenti alla stipula di un contratto, susseguenti alla conclusione della prima fase di una procedura di project financing, nel caso in cui l'inerzia sia consistita anche nella omissione di qualsivoglia spiegazione alla ditta interessata sulle ragioni dell'improvviso abbandono delle trattative, nonostante l'indubbio stato avanzato di una procedura sicuramente impegnativa, quale è appunto quella della finanza di progetto, giunta alla fase negoziata ed ormai in dirittura di arrivo prima dell'improvviso - e mai spiegato - abbandono delle trattative, alla quale sono seguite inutili diffide. TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. I 12 MAGGIO 2011, N. 825 NULLITA'. Atto amministrativo privo di sottoscrizione - Nullità per mancanza di elementi essenziali. Va dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto avverso un provvedimento amministrativo, nel caso in cui il provvedimento stesso sia privo di sottoscrizione infatti, la sottoscrizione è un elemento essenziale dell'atto e/o provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la mancanza della stessa rende nullo il medesimo provvedimento. Il giudice amministrativo, con la decisione in epigrafe, è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente a nullità o meno di un atto amministrativo nel caso in cui sia privo della sottoscrizione. Sul punto, il collegio osserva, in via preliminare, che, in base della teoria degli atti amministrativi, e più in generale della teoria degli atti giuridici anche privati, la sottoscrizione dell'atto costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire la provenienza e l'attribuzione dell'atto, è da considerare vizio insanabile. Non si tratta, invero, di un vizio di legittimità - vale a dire di ipotesi concernenti elementi essenziali, che siano presenti ma, tuttavia, si rivelino difettosi o viziati - ma di un difetto radicale, dato dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale, tale da comportare la nullità dell'atto medesimo. Sulla scorta di tanto, la sezione conclude nel senso che va dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto avverso un provvedimento amministrativo, nel caso in cui il provvedimento stesso sia privo di sottoscrizione infatti, la sottoscrizione è un elemento essenziale dell'atto e/o provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la mancanza della stessa rende nullo il medesimo provvedimento. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III TER 10 MAGGIO 2011, N. 4081 ACCESSO. Accesso agli atti di gara. È legittimo il rigetto di una istanza ostensiva tendente ad ottenere copia degli atti di una gara di appalto avanzata da una ditta che non ha partecipato alla procedura di evidenza pubblica, che sia motivata con riferimento alla volontà di impugnare gli atti richiesti in ostensione, di ottenere la rinnovazione della procedura concorsuale e di parteciparvi. Con la sentenza in commento, il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la legittimità o meno del rigetto di una domanda tendente ad ottenere copia degli atti di una gara, avanzata da una ditta che non ha partecipato alla gara stessa, ove la domanda di accesso sia motivata con riferimento alla volontà di ottenere la rinnovazione della procedura e di parteciparvi. Sul punto, il collegio rileva che è legittimo il rigetto di una istanza ostensiva tendente ad ottenere copia degli atti di una gara di appalto avanzata da una ditta che non ha partecipato alla procedura di evidenza pubblica, che sia motivata con riferimento alla volontà di impugnare gli atti richiesti in ostensione, di ottenere la rinnovazione della procedura concorsuale e di parteciparvi. Ad avviso della sezione, infatti, in tema di diritto di accesso agli atti delle gare di appalto, il comma 6 dell'art. 13 del codice dei contratti pubblici collega l'interesse all'accesso alla posizione giuridica non di chiunque vi abbia interesse, ma del solo concorrente che abbia partecipato alla gara e che abbia intrapreso ovvero debba intraprendere un giudizio avente ad oggetto la procedura di gara in cui l'istanza di accesso è formulata.