RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato SEZ. V 6 MAGGIO 2011, N. 2709 CONTRATTI PUBBLICI. Bandi di gara - Sulla omessa pubblicazione del bando in G.U. È legittimo l'operato di un ente locale che, al fine di affidare in gestione un immobile comunale, ha esperito una procedura di evidenza pubblica e che, nonostante nel bando di gara abbia fatto riferimento alla procedura aperta, attraverso il richiamo agli artt. 55 e 56 del codice dei contratti pubblici, non abbia osservato le formalità pubblicistiche di cui all'art. 124 del medesimo codice, previste per le gare pubbliche assegnazione di un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U. . Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente la legittimità o meno dell'operato di un ente locale che, per affidare in gestione un immobile, ha esperito una procedura di evidenza pubblica, senza pubblicare il bando nella G.U. Sul punto, il collegio rileva che è legittimo l'operato di un ente locale che, al fine di affidare in gestione un immobile comunale, ha esperito una procedura di evidenza pubblica e che, nonostante nel bando di gara abbia fatto riferimento alla procedura aperta, attraverso il richiamo agli artt. 55 e 56 del codice dei contratti pubblici, non abbia osservato le formalità pubblicistiche di cui all'art. 124 del medesimo codice, previste per le gare pubbliche assegnazione di un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U. . In tal caso, infatti, ad avviso della sezione, deve ritenersi che la p.a. abbia richiamato gli artt. 55 e 56 sopra richiamati esclusivamente per riprodurre il modello strutturale del confronto concorrenziale, nel senso che la partecipazione alla procedura doveva ritenersi libera, senza necessità di previo invito, ma ciò non ha fatto venir meno la disciplina di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici, in quanto la gara ha ad oggetto l'affidamento in concessione di un bene immobile e la relativa gestione, con conseguente insussistenza dell'obbligo di osservare la formalità della pubblicazione del bando sulla G.U. SEZ. III 5 MAGGIO 2011, N. 2693 OTTEMPERANZA. Domanda di risarcimento del danno. È inammissibile una azione risarcitoria proposta con un ricorso per esecuzione del giudicato innanzi al Consiglio di Stato, atteso che l'art. 112, comma 4, del codice del processo amministrativo consente la proposizione dell'azione risarcitoria per la prima volta in sede di ottemperanza, aggiungendo che in tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario . Il Consiglio di Stato, con la decisione in epigrafe, è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente l'ammissibilità o meno, ex art. 112, comma 4, del codice del processo amministrativo, di una azione risarcitoria proposta con ricorso per l'esecuzione del giudicato innanzi al Consiglio di Stato. Sul punto, il collegio rileva che è inammissibile una azione risarcitoria proposta con un ricorso per esecuzione del giudicato innanzi al Consiglio di Stato, atteso che l'art. 112, comma 4, del codice del processo amministrativo consente la proposizione dell'azione risarcitoria per la prima volta in sede di ottemperanza, aggiungendo che in tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario . Con tale disposizione, infatti, ad avviso della sezione, il codice del processo amministrativo ha recepito l'indirizzo minoritario previdente, che ammetteva la proposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei danni discendenti dall'originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, a condizione, inter alios, che venisse introdotta davanti al Tar, per evitare la violazione del principio del doppio grado di giudizio. SEZ. IV 3 MAGGIO 2011, N. 2646 CONTRATTI PUBBLICI. Aggiudicazione - Comunicazione dell'aggiudicazione - Decorrenza del termine per l'impugnazione. Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, la comunicazione dell'aggiudicazione non può rappresentare uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza ed a fare quindi decorrere il termine per l'impugnazione nel caso in cui non rechi la compiuta indicazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 79 del codice dei contratti pubblici in particolare, la comunicazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non può limitarsi ad indicare l'aggiudicatario e l'importo, ma deve indispensabilmente contenere anche gli elementi connotanti l'offerta prescelta. Con la decisione in epigrafe, il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente le condizioni che devono sussistere affinché la comunicazione dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ex art. 79 del codice dei contratti pubblici, possa far decorrere il termine per l'impugnazione. Sul punto, il collegio osserva che, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, la comunicazione dell'aggiudicazione non può rappresentare uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza ed a fare quindi decorrere il termine per l'impugnazione nel caso in cui non rechi la compiuta indicazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 79 del codice dei contratti pubblici in particolare, la comunicazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non può limitarsi ad indicare l'aggiudicatario e l'importo, ma deve indispensabilmente contenere anche gli elementi connotanti l'offerta prescelta. Ciò posto, la sezione precisa che, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, la comunicazione mediante telefax non può rappresentare uno strumento idoneo a determinare la piena conoscenza dell'aggiudicazione e/o di un atto o documento, nel caso in cui non sia stata espressamente autorizzata dal concorrente infatti, in base alla disposizione normativa di cui al comma 5 bis dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici, la comunicazione a mezzo fax degli atti di una procedura di evidenza pubblica è consentita solo se espressamente autorizzata dal concorrente. SEZ. V 28 APRILE 2011, N. 2542 OTTEMPERANZA. Decisioni ottemperabili - Lodo arbitrale e giudizio di ottemperanza. A seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, è ammissibile il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e divenuto inoppugnabile. Il Consiglio di Stato, con la decisione in epigrafe, è chiamato a pronunciarsi su una questione concernente l'ammissibilità o meno del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e divenuto inoppugnabile, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 112 del codice del processo amministrativo. Sul punto, il collegio osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, è ammissibile il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato esecutivo e divenuto inoppugnabile. Ciò posto, la sezione precisa che il nuovo codice del processo amministrativo ha consacrato l'equiparazione di cui all'art. 824 bis c.p.c. secondo cui il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria , prevedendo expressis verbis, all'art. 112, comma 1, lett. e , la proponibilità del rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell'esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.