RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato 7 APRILE 2011, N. 115 COMUNE. Organi di governo - Competenze del Sindaco - Conferimento di poteri amministrativi e principio di legalità sostanziale. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L, come sostituito dall'art. 6 d.l. n. 92/2008 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica , convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 125/2008, nella parte in cui comprende la locuzione anche prima delle parole contingibili e urgenti , così consentendo che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato , al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza. 7 APRILE 2011, N. 114 REGIONE. Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regione - Limiti. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, nella parte in cui prevede che qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale , atteso che l'art. 122, comma 9, del codice dei contratti pubblici - a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 1, comma 1, lettera bb , n. 2, d.lgs. n. 152/2008 - stabilisce che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci . Il legislatore regionale infatti - non avendo previsto che, nelle stesse ipotesi considerate a livello statale, non si possa disporre l'esclusione automatica - ha introdotto una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere garantito agli imprenditori operanti nel mercato. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, nella parte in cui non prevede che, oltre alle forme di pubblicità stabilite a livello regionale, si applichino anche quelle imposte dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici, atteso che l'adozione di adeguate misure di pubblicità costituisce un elemento imprescindibile a garanzia della massima conoscenza e della conseguente partecipazione alle procedure di gara. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, la quale - in contrasto con la disciplina statale - prevede che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità . Il legislatore nazionale ha, infatti, previsto che l'invito debba essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono, in tale numero, aspiranti idonei. La dichiarazione di incostituzionalità riguarda la parte in cui la norma regionale prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra almeno cinque soggetti . 1 APRILE 2011, N. 108 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. Reclutamento del personale - Modalità di accesso al pubblico impiego. Con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati. Simile modalità di assunzione, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, che autorizza la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l'art. 24 d.lgs. n. 150/2009 e l'art. 5 l. n. 15/2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili. Tale disposizione viola i principi di uguaglianza e buon andamento della p.a , di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, sia con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera l , Cost. ordinamento civile , sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica art. 117, comma 3, Cost. . Tale norma, infatti, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, la quale autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione. Tale norma infatti, ponendosi in contrasto con le nuove previsioni recate dall'art. 17, commi 10 - 13, d.l. n. 78/2009 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 102/2009, configura una modalità di accesso riservato agli uffici pubblici, da ritenere costituzionalmente illegittima. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, disponendo che i candidati vincitori dei concorsi precedentemente svolti siano riclassificati e che le relative graduatorie siano rese utilizzabili per i successivi tre anni. In tal modo, essa si pone in contrasto con il principio in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva. 11 MARZO 2011, N. 78 REGIONE. Competenza amministrativa in generale - Piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 31, commi 2, 3 e 8, lettera c , 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8 Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12 , nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria.