RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato AD. PLEN. 10 MAGGIO 2011, N. 8 UNIONE EUROPEA. Attuazione delle norme, dei regolamenti e delle direttive da parte dello Stato - Sull'abolizione del reato di immigrazione clandestina. In conformità a quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 28 aprile 2011, in causa C-61/11, deve ritenersi che sia immediatamente applicabile anche nel territorio italiano la Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato italiano e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate va ritenuto anche, sempre secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza, che la Direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. La Direttiva comunitaria 2008/115 ha prodotto l'abolizione del delitto di violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale era previsto l'arresto obbligatorio e ciò, a norma dell'art. 2 c.p., ha effetto retroattivo, facendo cessare l'esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato. AD. GEN., PARERE 6 MAGGIO 2011, N. 1721 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A Reformatio in peius divieto. L'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 non ha espunto dall'ordinamento le norme che sanciscono il divieto di reformatio in pejus, disciplinato dall'art. 202 d.P.R. n. 3/1957 nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica quest'ultima norma deve, pertanto, ritenersi tuttora vigente. L'art. 202 d.P.R. n. 3/1957 si applica solo nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ma sempre che si tratti di amministrazioni statali in senso stretto passaggi che interessano posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario . Tale disposizione non costituisce, infatti, espressione di un principio generale, applicabile a tutti i pubblici dipendenti, dovendosi essa interpretare nel senso che la disciplina relativa all'assegno ad personam, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne soltanto i casi di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, e non anche i passaggi ad amministrazione non statale, ovvero tra diverse amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa. La CONSOB è un'Autorità indipendente, istituita con d.l. n. 95/1974, convertito dalla l. n. 216/1974, dotata di poteri di regolamentazione e vigilanza del mercato dei valori mobiliari. La natura della CONSOB quale Autorità indipendente è indubbia, avendone la stessa gli elementi caratterizzanti e gli indici rilevatori, da ultimo puntualmente individuati, in via generale, dal Consiglio di Stato. L'autonomia di cui gode la CONSOB si estende anche al trattamento giuridico ed economico del proprio personale. Le Università degli Studi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche statali, atteso che l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, ora confluito nell'articolo 1 d.lgs. n. 165/2001, nell'elencare le amministrazioni pubbliche non statali, in esse espressamente ricomprende le Università degli Studi. Si tratta, in effetti, di soggetti che, come chiarito sia dal giudice delle leggi che dal giudice della legittimità, in quanto portatori di interessi specifici, sono dotati di autonomia normativa e negoziale nelle materie riservate alla competenza dei relativi statuti, ed entro questi limiti in grado di prevalere anche su norme di rango primario. AD. PLEN. 5 MAGGIO 2011, N. 6 PROCESSO AMMINISTRATIVO - REGOLE GENERALI. Competenza ? Regime della competenza - Ambito di applicabilità della nuova disciplina della competenza territoriale. Così come affermato in precedenza, deve ritenersi che la nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore 16 settembre 2010 , dovendosi intendere instaurati i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso. Il criterio di riparto della competenza del c.d. foro speciale dell'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, posto dal comma 2 dell'art. 3 l. Tar, coincidente con la sede di servizio dell'impiegato, si applica solo nel caso di controversie riguardanti pubblici dipendenti, non potendosi applicare, invece, nel caso di procedura per il conseguimento di un titolo presupposto all'instaurazione di quel rapporto di impiego pubblico procedura questa che non si colloca, dunque, nel contesto di altro eventuale rapporto precario di impiego pubblico in ipotesi in essere. AD. PLEN. 5 MAGGIO 2011, N. 5 PROCESSO AMMINISTRATIVO - REGOLE GENERALI. Competenza ? Regime della competenza - Rilevabilità della incompetenza territoriale. La nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore 16 settembre 2010 , dovendosi intendere instaurati i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso.