RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Carlo Vantaggiato

di Carlo Vantaggiato SEZ. VI 18 APRILE 2011, N. 2359 GIURISDIZIONE. Materie oggetto della giurisdizione esclusiva - Criteri di riparto. Il principio della sancito dall'art. 5 c.p.c. secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale, in quanto diretto a favorire, e non già ad impedire, la perpetuatio iurisdictionis, e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non invece nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. L'art. 133, comma 1, lett. l , del codice del processo amministrativo secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa si applica anche ad una controversia proposta innanzi al g.a. prima dell'entrata in vigore del codice stesso. SEZ. III 13 APRILE 2011, N. 2291 AUTOTUTELA. Gara d'appalto - Revoca. È legittimo provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non era stato ancora concluso, motivato con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa l'art. 21 quinquies l. n. 241/1990, infatti, consente un ripensamento da parte della amministrazione là dove questa ritenga di operare motivatamente una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. SEZ. IV 12 APRILE 2011, N. 2275 RICORSO GIURISDIZIONALE. Legittimazione ad agire - Legittimazione processuale del promissario acquirente. Non può ritenersi legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale un Comune ha annullato in autotutela un piano di lottizzazione il promissario acquirente del terreno interessato dal medesimo piano di lottizzazione, ove questi, nonostante la stipula del contratto preliminare di compravendita dell'area, non abbia acquisito la effettiva e materiale disponibilità del terreno stesso, che si potrebbe configurare in caso di preliminare cosiddetto ad effetti anticipati, con il quale quantomeno si anticipa l'effetto della consegna dell'immobile. SEZ. IV 12 APRILE 2011, N. 2266 EDILIZIA. Sanzioni amministrative - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - ordine di demolizione. In materia di abusi edilizi, destinatario dell'ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la disponibilità dell'opera, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata circostanza, questa, che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell'ordine di demolizione . La demolizione di un'opera abusiva non richiede alcuna specifica motivazione, che è necessaria, invece, nei casi di contrarie determinazioni. L'ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è, quindi, sufficientemente motivato con l'affermazione della accertata abusività dell'opera stessa. Dall'art. 14 l. n. 47/1985 il quale prevede, per le opere abusive eseguite su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, che il Sindaco ordini la demolizione, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo risulta con chiarezza che la comunicazione all'ente proprietario del suolo abbia una mera funzione conoscitiva, per rendere edotto l'ente delle vicende relative al bene di cui esso ente è proprietario. In alcun modo si può ritenere che tale comunicazione sia un requisito di legittimità dell'ordine di demolizione.