RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III TER 15 MARZO 2011, N. 2353 ACCESSO. Soggetti passivi del diritto d'accesso. Ai fini della individuazione dell'amministrazione obbligata all'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 25 l. 7 agosto 1990, n. 241, il criterio della formazione del documento è quello principale e generale, mentre quello della detenzione dello stesso assume un rilievo secondario e sussidiario. Ne consegue che legittimata passiva deve intendersi e presumersi l'amministrazione che ha confezionato l'atto e, solo nell'ipotesi di successiva trasmissione della detenzione dello stesso a quella che lo detiene stabilmente, l'istanza di accesso può essere legittimamente rivolta a quest'ultima. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III TER 15 MARZO 2011, N. 2352 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Cause di esclusione - Adozione di provvedimenti cautelari. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 è necessaria solo quando, in relazione alle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento o ad altro profilo, la stessa sia idonea ad apportare una qualche utilità all'azione amministrativa affinché questa, sul piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario del provvedimento in mancanza di siffatta utilità, pertanto, l'obbligo della comunicazione viene meno. Ove si verta in ipotesi di instaurazione di un procedimento disciplinare, al dipendente interessato deve essere data comunicazione dell'avvio del procedimento per consentire allo stesso, non solo di conoscere i relativi atti, ma altresì di svolgere adeguatamente le proprie difese. Viceversa, quando l'instaurazione del procedimento è finalizzata all'adozione di un provvedimento di natura cautelare, consistente nella sospensione dal servizio del dipendente assoggettato ad un procedimento penale per un determinato titolo di reato attinente ai compiti di istituto, la partecipazione di questi al procedimento de quo non potrebbe comunque apportare alcun elemento nuovo. In questo caso, peraltro, le esigenze di celerità e tempestività con cui occorre allontanare il ricorrente dal posto di lavoro impone di intervenire con urgenza, dispensando l'Amministrazione dal procedere alla previa comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione. La sospensione cautelare dal servizio non richiede la certezza della esistenza dei fatti contestati e del grado di imputabilità di essi al dipendente, essendo al riguardo sufficiente una sommaria cognizione dei fatti, posto che la ratio della sospensione cautelare è ravvisabile nell'interesse pubblico ad evitare il pregiudizio per la regolarità del servizio e per il prestigio dell'Amministrazione che deriverebbe dalla permanenza in servizio di quei soggetti ai quali sono attribuiti i fatti di reato. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I 14 MARZO 2011, N. 2263 AMBIENTE. Danni all'ambiente - Ripristino ambientale. Gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant'altro occorrente a seguito della constata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell'inquinamento. In subordine, però, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall'ordinamento posti a carico del proprietario, ancorché incolpevole dell'inquinamento , attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati. Il proprietario del sito contaminato non è estraneo, ancorché incolpevole, alle vicende successive al constatato inquinamento, né immune dall'attribuzione finale , pur con le modalità e cautele previste, delle obbligazioni risarcitorie. E proprio perché può essere il titolare finale di dette obbligazioni risarcitorie, il proprietario è titolare di un interesse legittimo a che l'amministrazione eserciti ogni attività volta alla individuazione del responsabile, pretenda da questi le attività di ripristino necessarie per legge in relazione alla contaminazione constatata, ovvero ponga a suo carico le spese di quanto si è dovuto attuare di ufficio. Allo stesso tempo, laddove l'amministrazione non avesse a ciò provveduto, ben può il proprietario impugnare il provvedimento eventualmente emanato ai sensi dell'art. 253, co. 3, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere di cui tale atto risulterebbe affetto. TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III 14 MARZO 2011, N. 493 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento. In materia di gare pubbliche, vige il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, così da dare conoscenza all'amministrazione dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti. In materia di gare pubbliche, il principio della immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche è diretto ad impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all'ATI e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall'associazione almeno nel caso in cui quella che resti a farne parte risulti titolare, da sola, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione . In materia di gare pubbliche, il principio della immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche non può essere bypassato nel momento in cui, una volta disposta l'esclusione dell'impresa mandante di una a.t.i., interviene la dichiarazione della capogruppo e mandataria di eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.