RASSEGNA DELLA CORTE DEI CONTI di Paola Ragozzo

di Paola Ragozzo SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE LAZIO SENTENZA 1° OTTOBRE 2010 N. 1852 /R GIUDIZIO CONTABILE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. ENPAS ente soppresso - Direzione Generale di Roma - Ufficio Protocollo - Decreto di Sequestro conservativo a garanzia del pagamento di sentenza di condanna per danno erariale di dipendente dell'ente - Trattenute nei limiti del quinto sugli stipendi, pensioni ed ogni compenso dovuto dalla P.A. di appartenenza - Omissione della trasmissione del sequestro alla sede della Direzione Provinciale di Napoli competente - Pagamento dell'intera indennità di servizio all'ex dipendente da parte dell'INPDAP, senza trattenute - Danno erariale - Responsabilità del Dirigente dell'Ufficio Protocollo - Corresponsabilità di altri soggetti - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione. Nel giudizio contabile l'integrazione del contraddittorio, fatta riserva per il litisconsorzio necessario previsto dall'art. 102 c.p.c., è facoltativo e affidato alla discrezionalità del giudice. Ciò posto, l'introduzione della normativa di cui alla legge n. 20/1994, come modificata dalla legge n. 639/1996, secondo cui il giudice contabile può attribuire al soggetto convenuto esclusivamente la quota di danno allo stesso imputabile, in particolare l'art. 1 quater della predetta legge, che impone al giudice, nell'ipotesi di danno determinato da più persone, di valutare le singole responsabilità e condannare ciascuno per la parte che vi ha preso , implica, nella specie, non la valutazione sulla opportunità o meno di integrare il contraddittorio, ma piuttosto la determinazione della quota parte di responsabilità di danno erariale da attribuire al convenuto evocato in giudizio. AZIONE DI RESPONSABILITÀ - DIRIGENTI - COLPA GRAVE. ENPAS ente soppresso - Dirigente dell'Ufficio Protocollo - Mancata trasmissione di Decreto di Sequestro conservativo alla Direzione Provinciale di Napoli competente - Esborsi della P.A. non dovuti - Colpa grave - Configurabilità. Sussiste la responsabilità a titolo di colpa grave del Dirigente dell'ufficio protocollo per essere venuto meno all'obbligo, posto a suo carico, di trattare provvedimenti particolarmente delicati, tra i quali sono da ricomprendere i decreti di sequestro conservativo. Di particolare interesse la sentenza in rassegna, che in applicazione del principio di ripartizione della responsabilità erariale ex art. 1 quater della legge n. 20/1994 vigente, ha respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri corresponsabili del fatto dannoso dedotto in giudizio avanzata dalla difesa del convenuto, ritenendo che il giudice contabile dovesse stabilire, non se vi fossero i presupposti per la chiamata in giudizio anche di altri soggetti, bensì la riferibilità al convenuto in giudizio della sua quota parte di responsabilità erariale, in rapporto alla condotta tenuta come fonte della singola responsabilità , con conseguente determinazione del danno a suo carico. Sono fatte salve le ipotesi di dolo con illecito arricchimento, che determinano il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., mentre l'integrazione c.d. facoltativa di cui all'art. 107 c.p.c. e 47 R.D. 1933/1038 è rimessa alla discrezionalità del giudice, attivata per ragioni di economia processuale ed al fine di evitare conflitti di giudicati. Nel merito, il Collegio, ha ritenuto la responsabilità per danno erariale del convenuto, determinato dal pagamento dell'INPDAP in cui è confluito l'ENPAS dell'indennità di fine servizio a favore dell'ex dipendente dell'ente soppresso, senza operare la trattenuta nei limiti indicati dal decreto di sequestro conservativo emesso dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti, in esecuzione della sentenza di condanna del giudice contabile. La responsabilità esclusiva in capo al solo Dirigente dell'Ufficio protocollo della Direzione Generale del cessato ENPAS è derivata dalla sua condotta omissiva in merito alla trasmissione dell'atto all'Ufficio legale dell'ente, ritenuta causativa del danno erariale, perché posta in essere in violazione degli obblighi posti a suo carico come Dirigente di aver cura degli atti particolarmente delicati, come i decreti di sequestro condotta connotata da colpa grave, per non avere lo stesso esercitato alcun tipo di controllo sull'operato degli impiegati preposti all'Ufficio Protocollo, e per non aver fornito precise direttive in merito alle modalità di svolgimento del servizio. SEZIONE II CENTRALE SENTENZA 4 OTTOBRE 2010 N. 376/A AZIONE DI RESPONSABILITÀ - DANNO ERARIALE - PROVA. Comune - Comandante dei vigili urbani - Verbali di dissequestro per abusi edilizi - Riscossione somme - Mancato versamento nelle casse comunali - Danno erariale - Prova - In genere - Sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. - Utilizzo e limiti. Gli accertamenti svolti in sede penale, unitamente agli accertamenti amministrativi e alle prove testimoniali tutti concordanti sui fatti e sulle modalità della realizzazione dell'illecito, costituiscono elementi idonei a dimostrare la sussistenza e la quantificazione del danno erariale. Seppure la sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel giudizio contabile, tuttavia le prove testimoniali e gli altri elementi di prova raccolti nel corso di detto processo possono essere oggetto di libera e autonoma valutazione da parte del giudice contabile. La Sezione di appello ha respinto l'appello proposto dal convenuto per la riforma della sentenza di primo grado deducendo un error in iudicando, in quanto, il PM contabile, non avrebbe dato prova dell'appropriazione indebita delle somme contestate, stante il carattere induttivo degli accertamenti di polizia giudiziaria, nonché la mancanza del danno erariale, in quanto puramente presunto e fondato su una delibera illegittima. Il giudice contabile ha ritenuto prove idonee atte a dimostrare la sussistenza del danno erariale e l'appropriazione delle somme in capo al convenuto, gli elementi acquisiti nel processo e derivanti dalle indagini espletate dalla polizia giudiziaria in occasione del giudizio penale, nonché gli esiti degli accertamenti amministrativi svolti dal Comune e dalle prove testimoniali raccolte dei dipendenti e dei soggetti che hanno effettuato il pagamento. Sull'utilizzo e i limiti della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la decisione in rassegna è conforme all'indirizzo univoco della giurisprudenza contabile, elaborata tenendo conto dell'inefficacia della decisione nei giudizi civili e penali della decisione di pena patteggiata, espressamente prevista dall'art. 445 c.p.p. cfr., ex multis, Corte dei conti, sezione prima centrale, sentenza n. 103/2003/A Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige, sentenza n. 62/2003/R . SEZIONE I CENTRALE SENTENZA 6 OTTOBRE 2010 N. 566/A AZIONE DI RESPONSABILITÀ - DIRIGENTI - IN GENERE. Ufficio Imposte dirette - Emissione avviso di accertamento - Maggiori imposte contestate ad una società - Obbligo della motivazione - Omissione - Contenzioso tributario della società - Accoglimento - Danno erariale - Responsabilità del Capo del servizio. E' compito del Capo servizio far fronte alle problematiche del proprio ufficio e porre maggiore attenzione e controllo nell'emissione di atti di particolare rilevanza economica, al fine di evitare, come nella specie, l'emissione di un avviso di accertamento per maggiori imposte sanzioni ed interessi senza motivazione, contestato e determinante danno erariale. Nella causazione del danno, anche se concorrono altri soggetti, non può escludersi la responsabilità del capo servizio, in quanto ad impulso, controllo e verifica delle procedure adottate dall'ufficio di sua reggenza. La Sezione centrale di appello ha rigettato l'appello e confermata la responsabilità, accertata in primo grado, del Capo servizio dell'Ufficio Diretto delle Imposte di Roma, per danno erariale causato dall'emissione di un avviso di accertamento per maggiori imposte, sanzioni ed interessi di un certo valore, ad una società, privo di motivazione, vizio accertato in sede di giudizio tributario. Il giudice di appello ha ritenuto sussistere la responsabilità del Capo servizio, sia pure in concorso con gli altri, indipendentemente da quanto era emerso in sede penale di esclusione circa intenzionale del convenuto di formare un atto nullo ed una sua sostanziale estraneità ai fatti, per ammissione di dipendenti di aver effettuato materialmente l'errore di omissione di motivazione nell'avviso di accertamento, poiché il responsabile, con la condotta emersa, non aveva assolto ai suoi compiti apicali. SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE LAZIO SENTENZA 17 NOVEMBRE 2010 N. 2187 /R GIUDIZIO CONTABILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE. Ditta individuale privata - Destinataria di contributi pubblici dell'Unione Europea - Falsa attestazione dei requisiti necessari al beneficio - Percezione illegittima di somme - Giudice contabile - Difetto di giurisdizione - Esclusione. Ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti è necessario un rapporto di servizio con la P.A., inteso quale inserimento del privato beneficiario del contributo pubblico nell'organizzazione amministrativa, nella specie rinvenibile dall'inserimento della ditta individuale nel procedimento amministrativo causativo di danno per l'erario, mediante la falsa attestazione di spesa propedeutica all'ottenimento di un finanziamento pubblico, condotta idonea ad individuare un rapporto di servizio. AZIONE DI RESPONSABILITÀ - SOGGETTI PRIVATI - PRESUPPOSTI. Ditta individuale - Fondi strutturali dell'Unione Europea erogati attraverso la Regione - Falsa attestazione dei presupposti per il beneficio - Illecita percezione di contributi - Danno erariale - Rapporto di servizio con la P.A. - Sussiste. Sussiste il rapporto di servizio con la P.A. e la piena responsabilità della ditta individuale e per essa del suo rappresentante legale, che, inserendosi nella procedura amministrativa, ha falsamente attestato l'acquisto di materiali nuovi di fabbrica allo scopo di ottenere, illegittimamente, l'erogazione di contributi pubblici europei dalla Regione competente. La Sezione territoriale del Lazio ha condannato la ditta individuale e per essa il suo rappresentante legale al pagamento della somma indebitamente percepita quale contributo pubblico, sulla base di una falsa attestazione dei presupposti per ottenerla. La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver scrutinato le eccezioni sollevate dal convenuto. In particolare, in relazione al difetto di giurisdizione sollevato, la sezione regionale, nel richiamare la giurisprudenza sul punto, ha ritenuto, nella specie, la sussistenza del rapporto di servizio, quale presupposto per la giurisdizione contabile, individuato nell'inserimento nella procedura amministrativa del privato con la dichiarazione di falsa attestazione finalizzata all'ottenimento del beneficio, attesa la sua partecipazione negativa al programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione era stato chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo. Sulla di responsabilità dei soggetti privati per indebita erogazione di finanziamenti pubblici si veda Cassazione civile, SS.UU., ordinanza n. 4511/2006 più specificatamente sulla fattispecie, si veda Cassazione civile, SS.UU. n. 19661/2003 e n. 19667/2003, nonché da ultimo Cassazione civile, SS.UU., ordinanza n. 5019/2010. SEZIONE III CENTRALE SENTENZA 19 NOVEMBRE 2010 N. 789/A GIUDIZIO CONTABILE - ESTINZIONE - PRESUPPOSTI. Pendenza del giudizio contabile - Morte del convenuto - Trasmissibilità della responsabilità agli eredi - Mancanza di illecito arricchimento del dante causa ed indebito arricchimento degli eredi - Interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. - In applicabilità - Estinzione del processo - Configurabilità. La mancanza dei presupposti illecito arricchimento del dante causa ed indebito arricchimento degli eredi richiesti per la trasmissibilità a questi ultimi della responsabilità per danno erariale, comporta l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di decesso della parte l'azione di responsabilità deve essere dichiarata estinta. AZIONE DI RESPONSABILITÀ - ELEMENTI COSTITUTIVI. Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza II.PP.A.B. - Delibera dell'ente - Vendita di terreni a prezzi inferiori al loro valore di mercato - Danno erariale - Responsabilità degli amministratori - Nesso di causalità tra condotta ed evento - Valutazione della sentenza penale ex art. 444 c.p.p. Non può essere messo in dubbio il nesso di causalità fra condotta ed evento, nell'ipotesi in cui un membro del Comitato di amministrazione di un ente pubblico ha condiviso, con il proprio voto favorevole, le deliberazioni di vendita assunte dall'ente e rivelatesi per lo stesso dannose. Il procedimento di vendita di un bene di un ente è connotato dalla partecipazione di vari soggetti, con ruoli distinti, e l'amministratore opera affinché l'azione complessiva dell'ente si realizzi. Nella specie, anche dagli elementi emersi dal processo penale, è stata riscontrata un'opera degli amministratori dell'ente finalizzata ad illeciti obiettivi. La prima massima in rassegna evidenzia la presa di posizione dell'organo giudicante, per la verità sollecitata dalla difesa del convenuto, in merito agli effetti giuridici della morte della parte convenuta in pendenza del processo contabile, in assenza dei presupposti per la trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi ex art. 1 della legge n. 20/1994. Nella specie sono stati prodotti in giudizio sia il certificato di morte, sia l'atto di rinuncia all'eredità. La Corte ha affermato che, la morte della parte ritenuta responsabile durante il processo contabile, in assenza dei presupposti di legge per la trasmissibilità dell'obbligazione, non si applica la disposizione in materia di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., conseguentemente la morte della parte determina l'estinzione dell'azione di responsabilità. Nel merito, la Corte, ha respinto l'appello dell'altra parte convenuta, ed ha confermato la decisione di condanna, poiché ha ritenuto provato il nesso di causalità in punto di responsabilità della stessa sulla base della condotta accertata sulla base di diversi elementi, tra cui l'esame e la valutazione dei fatti emersi dalla sentenza penale emessa a carico della parte ex art. 444 c.p.c., sulla cui valutazione ai fini della responsabilità erariale, il PM contabile aveva chiesto al giudice contabile l'esame alla stregua degli altri elementi acquisiti al giudizio. Dal contesto della sentenza penale, nella specie, il giudice contabile ha avuto cognizione di un un impianto strutturale dell'ente per nulla impostato ad eliminare abusi ed illeciti di vario tipo nell'ambito della gestione del proprio patrimonio, quanto anzi, a porre in essere strumenti idonei ad agevolare il sistema di tangenti e di compensi comunque illeciti . Sugli effetti della sentenza penale ex art. 444 c.p.p., la consolidata giurisprudenza contabile, ha avuto modo di precisare che, il giudice contabile, per disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., deve spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, atteso che, giova sottolineare, la sentenza patteggiata in tanto può essere emessa in quanto il giudice penale non abbia riscontrato elementi a favore del proscioglimento dell'imputato art. 129 c.p.p. , si veda tra le tante Corte dei conti, sezione prima centrale, sentenza n. 187/2003/A Corte dei conti, sezione prima centrale, sentenza 149/2004/A e stessa sezione, sentenza n. 3/2004/A da ultimo Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio, sentenza n. 389/2010/R.