RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini TAR LOMBARDIA, BRESCIA SEZ. II, 28 GENNAIO 2011, N. 183 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Atti per i quali non è necessaria. Il decreto di ammonimento di cui all'art. 8 del D.L. 23.02.2009, n. 11 conv. in L. 23.04.2009, n. 38 non presuppone l'acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall'art. 612-bis del c.p., ma - nel quadro di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell'amministrazione - richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori. Per questo motivo, il Questore deve soltanto apprezzare la fondatezza dell'istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice in questo caso, dunque, qualora emergano consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole, non è indispensabile l'attivazione del contraddittorio tra le parti né che il provvedimento sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per provvedimenti aventi precipua finalità cautelare. TAR TOSCANA, FIRENZE SEZ. I, 27 GENNAIO 2011, N. 158 CONTRATTI PUBBLICI. Contenzioso - Arbitrato. Spetta al giudice ordinario decidere in merito ad una controversia relativa ad una delibera con la quale la P.A. ha esercitato il diritto di recesso da una procedura arbitrale, nell'ambito della fase esecutiva di un contratto pubblico. TAR TOSCANA, FIRENZE SEZ. I, 27 GENNAIO 2011, N. 154 CONTRATTI PUBBLICI. Strumenti di tutela - Strumenti di tutela in generale. Spetta al giudice ordinario la competenza a decidere in merito ad una domanda di declaratoria di inefficacia di un contratto pubblico scaturente da un atto di auto-annullamento degli atti di evidenza pubblica. L'autoannullamento degli atti di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione intimata non esercita effetto caducante sui negozi stipulati con i privati, sicché solo il giudice civile è competente a conoscere delle questioni inerenti il rispetto degli accordi contrattuali intercorsi tra loro. Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, ora trasfuse negli artt. 121 e 122 del codice del processo amministrativo, in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente anche nei casi di violazioni gravi se mantenere o meno l'efficacia del contratto nel frattempo stipulato il che significa che l'inefficacia non è conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, che determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba o meno continuare a produrre effetti. TAR LAZIO, ROMA SEZ. I, 31 GENNAIO 2011, N. 879 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. Giudizi numerici nelle procedure concorsuali. Nelle procedure concorsuali, ove la valutazione del merito del candidato esprime un giudizio strettamente valutativo del grado di preparazione e di idoneità culturale e non una ponderazione fra una pluralità di interessi in gioco ai fini dell'adozione di una statuizione provvedi mentale , il voto numerico è di per sé idoneo a identificare il livello di sufficienza o di insufficienza della prova sostenuta, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative.