RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini SEZ. V 21 GENNAIO 2011, N. 409 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Avvisi, inviti, esclusione dalla gara. L'articolo 38, comma 1, lettera f , del D. Lgs. n. 163 del 2006, nel precludere la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti contratti denotando ciò un'inidoneità tecnico-morale a contrarre con la P.A. , fissa il duplice principio che la sussistenza di tali situazioni ostative può essere desunta da qualsiasi mezzo di prova e che il provvedimento di esclusione deve essere motivato congruamente. In tema di esclusione da una gara pubblica ex art. 38, comma 1, lettera f , del D. Lgs. n. 163 del 2006, la gravità dell'errore nell'esercizio della attività professionale deve essere idonea ad influire sull'interesse pubblico dell'Amministrazione a stipulare un nuovo contratto con l'impresa privata non a liberarsi dal precedente rapporto, come nel caso della risoluzione. In tema di esclusione da una gara pubblica ex art. 38, comma 1, lettera f , del D. Lgs. n. 163 del 2006, la gravità della generica negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali va commisurata al pregiudizio arrecato alla fiducia, all'affidamento che la stazione appaltante deve poter riporre, ex ante, nell'impresa cui decide di affidare l'esecuzione di un nuovo rapporto contrattuale. Il provvedimento di esclusione da una gara pubblica ex art. 38, comma 1, lettera f , del D. Lgs. n. 163 del 2006, non ha carattere sanzionatorio, poiché detta esclusione è viceversa prevista a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico. SEZ. V 25 GENNAIO 2011, N. 513 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento. I procuratori speciali della società muniti di poteri di rappresentanza non rientrano del novero dei soggetti di cui all'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 tenuti alle dichiarazioni sostitutive finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti di moralità della società stessa. Il rapporto contrattuale instaurato tra una Asl e un privato, con il quale viene affidato al medesimo la gestione di un servizio di bar e ristorazione all'interno di un complesso ospedaliero, ha natura di concessione, stante il carattere pubblico sia del bene, sia del servizio che ne costituiscono l'oggetto. SEZ. V 25 GENNAIO 2011, N. 511 GIURISDIZIONE. Giudice ordinario - Giurisdizione del G.O. per la tutela dei diritti soggettivi avverso la P.A. Sussiste una posizione di interesse legittimo, la cui tutela è rimessa al giudice amministrativo, a fronte dell'esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria espresso attraverso la fissazione della capacità operativa della struttura viceversa, sussiste una posizione di diritto soggettivo, azionabile esclusivamente dinanzi al giudice ordinario, relativamente alle controversie riguardanti diritti patrimoniali per il riconoscimento di prestazioni rese in eccedenza rispetto ai limiti massimi predeterminati per ciascuna struttura. SEZ. IV 24 GENNAIO 2011, N. 503 REVOCAZIONE. Casi di revocazione - Errore di fatto. L'errore di fatto revocatorio deve cadere su atti o documenti processuali conseguentemente, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa - che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita - ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice. L'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e dell'art. 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre distinti requisiti, consistenti a nel derivare da una pura e semplice errata od emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato b nell'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato c infine, nell'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando cioè un rapporto di causalità tra l'erronea supposizione e la pronuncia stessa. L'errore di fatto revocatorio si configura come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa esso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili. L'errore di fatto deve essere elemento determinante della decisione, la quale è l'effetto del primo. Di conseguenza, l'errore revocatorio può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea od omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal Giudice. Con l'ulteriore conseguenza della non rilevanza dell'errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio.