RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Daniele Giannini

di Daniele Giannini CGA, sez. giur. 5 gennaio 2011, n. 9 CONTRATTI PUBBLICI. Normativa antimafia. La decisione della stazione appaltante in ordine alla prosecuzione, o no, del contratto, pur avendo formalmente a oggetto l'esercizio di un potere di recesso, è in realtà espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi della controparte, il cui esercizio, che attiene alla scelta del contraente, è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto dal D.P.R. n. 252 del 1998 art. 11, comma 2 . Spetta al giudice amministrativo decidere una controversia relativa al recesso della P.A. dal contratto a seguito di informativa antimafia. Ai senso dell'art. 176, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il contraente generale è assoggettato alla disciplina dell'evidenza pubblica almeno con riguardo al segmento di attività relativo alle verifiche antimafia. In materia di accesso alle informazioni relative ad informative antimafia, non ogni notizia che concorre a integrare l'informativa antimafia può reputarsi inaccessibile ai sensi del predetto art. 3 del D.M. n. 415/1994 a fronte di tale parziale accessibilità corrisponde un'altrettanto parziale conoscibilità di dette notizie in sede giurisdizionale la parte privata interessata e, a maggior ragione, l'autorità giudiziaria possono richiedere in copia integrale i documenti recanti le notizie rifluite nella informativa antimafia, fatta salva la potestà dell'amministrazione in possesso della relativa documentazione di oscurare con qualunque tecnica idonea, ivi inclusa l'apposizione di omissis , le parti di documento da mantenere riservate tali parti contenenti informazioni non propalabili sono quelle ricavate da atti sussumibili in una delle categorie espressamente menzionate nel succitato art. 3 non sono pertanto ostensibili, a titolo esemplificativo, le relazioni di servizio utilizzate e, più in dettaglio, i nomi, le qualifiche e i reparti di appartenenza degli autori di dette relazioni, oltre ovviamente alle fonti soggettive delle informazioni sono invece sempre rivelabili i provvedimenti della magistratura penale, qualora non più coperti da segreto istruttorio. sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 18 EDILIZIA. Permesso di costruire - Legittimazione. La decorrenza del termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso atti abilitativi dell'edificazione si ha, per i soggetti diversi da quelli cui l'atto è rilasciato ovvero che in esso sono comunque indicati dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica. In materia di impugnazione del permesso di costruire, è sufficiente la c.d. vicinitas , quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità dei consociati, di talché è corretto riconoscere a chi si trovi in tale situazione un interesse tutelato a ché il provvedimento dell'Amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti in materia. sez. VI 29 dicembre 2010, n. 9577 CONTRATTI PUBBLICI. Avvalimento. In tema di avvalimento, laddove l'art. 233, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, richiama l'art. 49, nei limiti di compatibilità, non intende affatto consentire che nei settori speciali la legge di gara fissi una disciplina più rigorosa dell'avvalimento, ma al contrario intende evitare che ai settori speciali siano estese norme di eccessivo rigore incompatibili con il dettato comunitario. In tema di avvalimento, la disciplina nazionale va intesa non solo nel senso che anche nell'ambito di un'a.t.i. è ammesso l'utilizzo dell'avvalimento, ma anche nel senso che persino la quota minima di requisiti che ciascun componente di un'a.t.i. deve possedere può essere dimostrata mediante ricorso all'avvalimento. In materia di contratti pubblici, quanto alla dichiarazione formale che deve rendere l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. e , del Codice dei contratti pubblici, di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara , essa va correttamente interpretata alla luce delle direttive comunitarie, secondo cui l'avvalimento è ammesso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata. sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9421 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia di concessioni amministrative. Rientra nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto un atto a contenuto generale, poiché si tratta di un atto che costituisce esercizio di potestà che ha per sua natura un contenuto ampiamente discrezionale e infatti, in questo caso, le situazioni soggettive dei destinatari del suddetto atto hanno sempre natura di interessi legittimi, anche quando l'atto regolamenti l'esercizio dei poteri dell'Amministrazione nell'ambito della gestione delle concessioni che abbia conferito a terzi.