RASSEGNA TAR di Daniele Giannini

di Daniele Giannini Tar Lazio, Roma sez. II, 5 gennaio 2011, n. 22 GIURISDIZIONE. Giurisdizione in materia di Pubblico impiego. Riparto. Per la verifica della giurisdizione in relazione a controversie concernenti un atto negoziale di gestione del rapporto posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro, occorre avere riguardo al momento in cui l'atto è stato posto in essere in altri termini, per la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario in qualità di giudice del lavoro e giudice amministrativo, occorre dare rilievo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso - in relazione ai quali sia insorta la controversia. Tar Lombardia, Milano sez. III, 3 gennaio 2011, n. 1 ATTO AMMINISTRATIVO. IN GENERALE. Atti amministrativi. Impugnazione. Le condizioni che regolano l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale le quali richiedono che sia l'interesse sostanziale riferito al bene della vita che l'interesse ad agire siano caratterizzati dai requisiti della personalità e della attualità e che, conseguentemente, anche la lesione subita dall'interesse sostanziale del ricorrente sia contrassegnata dai caratteri della immediatezza, della concretezza e dell'attualità devono verificarsi alla stregua della oggettiva portata effettuale dell'atto contestato e non alla luce della percepibilità soggettiva della loro sussistenza. Ai procedimenti regolatori condotti dalle Autorità indipendenti non si applicano le generali regole dell'azione amministrativa, che escludono dall'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione l'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali. Nei settori regolati dalle Autorità, in assenza di un sistema completo e preciso di regole di comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore, la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sottoforma di garanzie del contraddittorio. Il principio di legalità opera anche sul piano soggettivo in sede di distribuzione dei poteri fra i diversi organi pubblici e trova referente nell'art. 97 della Costituzione, che rimette alla legge l'organizzazione dei pubblici uffici. Tale principio non riceva deroga con riguardo alle autorità indipendenti tuttavia il legislatore, nel selezionare le funzioni demandate a ciascuna autorità, si è servito di formule generali ed elastiche enunciate per obiettivi , accettandone per ciò solo una sua declinazione debole, compatibile con la Costituzione ogni qual volta non si versi a fronte di determinazioni provvedimentali di contenuto ablatorio delle situazioni soggettive dei destinatari. Tar Lazio, Roma sez. III, 31 dicembre 2010, n. 39288 CONTRATTI PUBBLICI. Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. Avvisi, inviti, esclusione dalla gara. In tema di esclusione da una gara pubblica per omessa dichiarazione ex art. 38, comma 2, D.lgs. 163/2006, quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 38 e la lex specialis non preveda espressamente delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire, facendo generico richiamo all'assenza delle cause impeditive ex art. 38, l'omissione della dichiarazione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un'ipotesi di falso innocuo , come tale insuscettibile, in carenza di una previsione normativa o della legge di gara, a fondare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative. Tar Lazio, Roma sez. III quater, 29 dicembre 2010, n. 38955 CONTRATTI PUBBLICI. Bandi di gara. Impugnazione. Qualora la lex specialis contenga clausole discriminatorie e, comunque, ostative alla partecipazione alla gara tali, la presentazione della relativa domanda si risolverebbe in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di esclusione, sicché l'interesse a impugnare il bando sussiste a prescindere dalla mancata presentazione della domanda. Non è sostenibile l'esigenza della presentazione della domanda di partecipazione nell'ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara siano in modo assoluto preclusive della partecipazione di determinati soggetti, aventi in astratto titolo a parteciparvi.