RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO di Marilisa Bombi

SEZIONE IV 5 GENNAIO 2011, N. 18 SOGGETTO GIURIDICO. Fusione societaria. Legittimazione. L'incorporazione, per fusione, di una società in altra non comporta l'estinzione del soggetto giuridico incorporato e l'insorgenza di un soggetto giuridico nuovo e distinto dal primo che succeda a quest'ultimo a titolo universale. Ha ritenuto, infatti, il Giudice della nomofilachia Sezioni Unite della Corte di Cassazione cfr., numero 2637 del 2006 e da ultimo, tra le tante, numero 19509 del 2010 che, secondo la modificazione del contenuto dispositivo del comma 1 dell'articolo 2504-bis del codice civile, così come operata dal d.lgs. numero 6 del 2003, la fusione non è più prevista come evento determinante l'estinzione della società incorporata, bensì costituisce una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico non diversamente da quanto avviene con la trasformazione , senza che si produca alcun effetto successorio ed estintivo. Ciò ha statuito, precisando, inoltre, che la citata norma codicistica, soltanto nel regime precedente alla modifica introdotta dal citato d.lgs. numero 3 del 2003, prevedeva che la fusione di società desse luogo ad una situazione giuridica corrispondente alla successione universale e producesse l'estinzione delle società partecipanti alla fusione o della società incorporata, nonché la contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti ad esse capo. SEZIONE IV 5 GENNAIO 2011, N. 24 STRUMENTI URBANISTICI. SUAP. Variante urbanistica. Conferenza di servizi. Nel procedimento di variante urbanistica proposta al SUAP, la concessione in deroga e la variante dello strumento urbanistico non sono atti dovuti, ma costituiscono piuttosto oggetto di esercizio di poteri discrezionali di comparazione con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale . Di conseguenza è coerente la scelta normativa prevista per la disciplina della Conferenza di servizi di rimettere ad un organo della Regione nell'ipotizzato le determinazioni finali sulla proposta di edificazione e variante dello strumento generale in rapporto agli interessi ambientali. SEZIONE V 4 GENNAIO 2011, N. 8 TUTELA GIURISDIZIONALE. TERMINI DI IMPUGNAZIONE. Motivazione. Effettiva conoscenza. In via di principio, la piena conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa consapevole dell'incidenza dell'atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti Consiglio Stato, sez. IV, 26 gennaio 2010, numero 292 . Detti elementi essenziali devono essere tuttavia tali da consentire all'interessato di poter valutare se l'atto è illegittimo o meno e, in difetto, deve ritenersi che il destinatario abbia una mera facoltà, e non un onere, di impugnare subito l'atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell'atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto dell'atto, quindi dell'effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno Consiglio Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, numero 522 . Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 3, della L. numero 241 del 1990, la motivazione è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. Di conseguenza, la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto, non potendo il termine per l'impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l'atto è affetto, conseguita attraverso la valutazione della motivazione. SEZIONE V 4 GENNAIO 2011, N. 10 LAVORO PUBBLICO. TRASFERIMENTO. Motivazione. Fine diverso. Eccesso di potere. Quale che sia il potere esercitato, la riorganizzazione del servizio comporta comunque, ancorché atto generale, la necessità di motivazione ove questa venga realizzata mediante atti individuali, generanti conseguenze pregiudizievoli per i singoli soggetti coinvolti dall'azione amministrativa. Di conseguenza l'avvicendamento, quale che sia stato il procedimento che lo ha prodotto trasferimento o mobilità interna , se si era reso necessario a seguito di comportamenti censurabili, che avevano fatto venir meno il rapporto di collaborazione ed evidenziati nel corso del giudizio, rende il trasferimento viziato da eccesso di potere, costituito dal fatto che si utilizza il procedimento di mobilità interna per ottenere uno scopo diverso dalla sua causa propria, al fine di ottenere uno scopo diverso da quello cui è preposto. SEZIONE V 4 GENNAIO 2011, N. 11 APPALTO DI SERVIZI. AGGIUDICAZIONE. Autotutela. Annullamento aggiudicazione. L'Amministrazione ha il potere di annullare l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza e in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale, ovvero l'annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa, comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti. Infatti il contratto non ha una autonomia propria ed è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato restando caducato a seguito dell'annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione cfr. per alcuni profili Consiglio Stato, Adunanza plenaria, 30 luglio 2008 numero 9, secondo cui l'annullamento dell'aggiudicazione determina un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell'amministrazione, il cui contenuto non può prescindere dall'effetto caducatorio del contratto stipulato . SEZIONE VI 31 DICEMBRE 2010, N. 9599 TUTELA GIURISDIZIONALE. LEGITTIMAZIONE. Organi periferici dello Stato. La capacità processuale esclusiva ad agire nel giudizio non spetta al questore ma al Ministro dell'interno, organo di vertice dell' Amministrazione, al quale gli atti del questore, che difetta di autonoma capacità processuale, sono riferibili. Tale ricostruzione dell'organizzazione amministrativa trova, in concreto, specifica conferma nel caso in esame che riguardava un decreto ingiuntivo per il pagamento delle ore straordinarie, nel quale la volontà dell'atto è, come ha rilevato il TAR in primo grado, direttamente riferibile all'Amministrazione centrale. SEZIONE IV 31 DICEMBRE 2010, N. 9611 LAVORO PUBBLICO. RETRIBUZIONE. Commissioni tributarie. Onnicomprensività. La normativa introduttiva del principio di onnicomprensività del trattamento economico investendo in subjecta materia l'intero settore del pubblico impiego deve ritenersi prevalente rispetto alla disciplina dettata per i dipendenti delle Commissioni tributarie. In sostanza, sulla scorta di una sistematica e logica interpretazione della normativa dettata in materia, deve ragionevolmente considerarsi abrogata la disposizione ex articolo 14 comma 2 del DPR numero 636/72. Peraltro, il divieto di corresponsione di compensi integrativi è deducibile anche dalla normativa successivamente intervenuta sempre in tema di definizione del trattamento economico dei pubblici impiegati, ad opera dell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983 numero 93, recante la disciplina dello status giuridico -economico del pubblico impiego, che ribadisce il divieto di compensi al di fuori del trattamento onnicomprensivo ivi previsto. SEZIONE VI 29 DICEMBRE 2010, N. 9576 GARA IN GENERE. AVVALIMENTO. Istituto generale. Agricoltura. Ammissibilità. L'avvalimento è un istituto di carattere generale che ha come finalità precipua quella di consentire la massima partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica, permettendo alle imprese non in possesso dei requisiti di sommare, per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie, con quelle di altre imprese. La giurisprudenza, anche comunitaria, ha ormai chiarito che si tratta di un istituto di carattere generale e di portata applicativa indifferenziata, che trova applicazione, nell'ottica di assicurare la partecipazione alla gara, del maggior numero possibile di concorrenti, anche se non espressamente richiamato in sede di gara. Attesa la portata generale dell'istituto, e in assenza di una espressa previsione derogatoria, non vi sono ragioni per ritenere che l'avvalimento non trovi applicazione per la sola ragione che la gara in oggetto abbia ad oggetto prestazioni la fornitura di aiuti alimentari che interessano il settore dell'agricoltura. Si tratta, invero, sempre di una gara, che quindi soggiace ai principi generali desumibili dalla normativa comunitaria, tra i quali anche il principio dell'avvalimento. Né, del resto, nell'ambito del settore agricolo, emergono peculiarità tali da giustificare una deroga così visto ai principi comunitari.