RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I 17 MARZO 2021, N. 10373 ESECUZIONE. Titoli ostativi alla sospensione Delitto di maltrattamenti aggravato ex art. 572 co. 2 cod. pen. commesso prima della introduzione della circostanza aggravante speciale E’ tale. In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell'art. 572, comma 2, cod. pen., introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l'ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall'art. 656, comma 9 lett. a , il cui testo è rimasto sempre immutato Principio controverso. Di contrario avviso, Prima Sezione, n. 34492/20, CED 280000 SEZ. UNITE 17 MARZO 2021, N. 10381 REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. Applicabilità ai conviventi ‘more uxorio’ L'art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. L'esimente in questione costituisce manifestazione di un principio immanente al sistema penale, quello cioè della inesigibilità di una condotta conforme a diritto in presenza di circostanze particolari, tali da esercitare una forte pressione sulla motivazione dell'agente, condizionando la sua libertà di autodeterminazione. Nel nostro ordinamento è ben presente il principio generale volto ad escludere che possa esservi una condotta colpevole in presenza di un precetto penale che non risulti esigibile. La causa di esclusione della colpevolezza di cui al citato art. 384 è espressione del principio generale contenuto nell'art. 27 Cost., tale da giustificare un'applicazione analogica nei casi simili . Una volta riconosciuta all'art. 384, primo comma, cod. pen. la natura di scusante soggettiva ed esclusa di conseguenza ogni valenza eccezionale della disposizione stessa, la sua applicazione anche alle coppie di fatto trova piena giustificazione. Insomma, si tratta di operare una interpretazione di una norma di favore concernente la colpevolezza in piena conformità alla ratio della scusante stessa, che determina una lettura analogica della stessa. SEZ. II 31 MARZO 2021, N. 12377 MISURE CAUTELARI. Onere dell’imputato di notificare la richiesta di revoca o modifica alla persona offesa Sussiste anche se questa non abbia nominato un difensore, nè provveduto ad eleggere o dichiarare domicilio. L'imputato, o indagato, ha l'onere di notificare la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare alla persona offesa, anche se questa non abbia nominato un difensore, e non abbia neppure provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio. Non può infatti ritenersi, alla stregua di una corretta esegesi letterale e sistematica, che il mancato esercizio della facoltà di nominare un difensore nel processo o di eleggere o dichiarare un domicilio per le notificazioni privi la persona offesa quale sintomo di disinteresse alle vicende del processo del diritto alla informazione sul richiesto mutamento dello status libertatis del proprio offensore. Questione molto controversa. Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 4485/20, CED 278141.Contra, tra le altre, Prima Sezione, n. 5552/20, CED 278483 e Prima Sezione, n 1460/21 SEZ. II 31 MARZO 2021, N. 12427 REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Truffe on-line Aggravante della minorata difesa Sussiste. Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'att. 61, n. 5, cod. pen. richiamato dall’art. 640 co. 2 n. 2 bis cod. pen , abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on-line . Infatti, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta Conforme, tra le altre, Sesta Sezione n. 17937/17, CED 269893 SEZ. II 13 APRILE 2021, N. 13787 GIUDIZIO. Registrazione occulta di conversazioni tra presenti Strumentazione fornita dalla p.g. Prova documentale. La registrazione fonografica di conversazioni realizzata clandestinamente da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, anche se si tratti la fonoregistrazione effettuata dalla parte offesa all'insaputa dell'imputato con strumenti forniti da agenti di p.g. presenti nelle vicinanze e pronti ad intervenire per arrestare l’imputato. Principio controverso. Contra, tra le altre, Seconda Sezione n. 42939/12, CED 253819, secondo cui le registrazioni effettuate con strumenti di captazione forniti da organi investigativi, in assenza di provvedimenti autorizzativi deve considerarsi inutilizzabile. SEZ. III 16 APRILE 2021, N. 14234 GIUDIZIO. Lettura di dichiarazioni pre-dibattimentali Irreperibilità del dichiarante Condizioni. Ai fini della lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese dal testimone irreperibile non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale. La pronunzia ha ritenuto insufficienti le ricerche effettuate dai giudici di merito che avevano omesso di svolgere accertamenti all'estero presso il Marocco, paese natio della persona offesa, Stato con il quale l'Italia ha sottoscritto una convenzione di reciproco aiuto giudiziario. Cfr. tra le altre, Prima Sezione, n. 14243/15, CED 266601 SEZ. II 16 APRILE 2021, N. 14369 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Falsa dichiarazione dell’Avvocato in verbale di udienza di essere antistatario delle spese Non integra reato. Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, per effetto della sola, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa. La dichiarazione in questione ha effetti esclusivamente processuali, individuando le parti del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite in conseguenza della soccombenza, senza incidere sulla esistenza dell'obbligazione stessa, fra cliente e avvocato per tali ragioni il giudice civile non è tenuto a sindacare la veridicità di quanto dichiarato. In definitiva, tale dichiarazione, ancorché contenuta in un atto pubblico verbale di udienza , non è destinata a provare la verità di quanto attestato, con conseguente insussistenza del reato di falso, ex art. 483 cod.pen Non risultano precedenti in termini. La pronunzia richiama ed applica principi espressi, in termini generali, da Quinta Sezione, n. 5365/18, CED 272110.