RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2021, N. 7007/21 REATI CONTRIO LA P.A. Abuso di ufficio Parziale abrogazione Effetti. La modifica del reato di abuso di ufficio operata cin d.l. numero 76 del 16 luglio 2020, convertito con mod. dalla legge 11 settembre 2020, numero 120, sebbene abbia notevolmente ristretto l'ambito di rilevanza penale del delitto, con inevitabili effetti di favore applicabili retroattivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2 c.p., non esplica alcun effetto con riguardo al segmento di condotta che, in via alternativa rispetto al genus della violazione di legge, riguarda esclusivamente e più specificamente l'inosservanza dell'obbligo di astensione, rispetto al quale la fonte normativa della violazione è da individuarsi nella stessa norma penale salvo che per il rinvio agli altri casi prescritti, rispetto ai quali non è pertinente la limitazione alle fonti primarie di legge, trattandosi della violazione di un precetto vincolante già descritto dalla norma penale, sia pure attraverso il rinvio, ma solo per i casi diversi dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ad altre fonti normative extra-penali che prescrivano lo stesso obbligo di astensione. Pertanto, ove si ravvisi l'ipotesi di un abuso di ufficio riferito anche alla specifica violazione dell'obbligo di astensione, la modifica normativa non ha alcun effetto abrogativo, permanendo la rilevanza penale della condotta anche rispetto alla violazione dell'obbligo di astensione per come regolato dall'art. 7 del d.P.R. 16/04/2013, numero 62, relativo al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Non risultano precedenti in termini. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 26 FEBBRAIO 2021, N. 7578/21 PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio abbreviato Riduzione della pena della metà per le contravvenzioni Inderogabilità anche se comporta una illegalità della pena, a favore dell’imputato. Il giudice di appello, investito dell'impugnazione de! solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'alt. 442 c.p.p. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l'imputato. SEZ. IV SENTENZA DEL 1° MARZO 2021, N. 7973/21 GRATUITO PATROCINIO. Ammissione al gratuito patrocinio Requisiti dell’autocertificazione Inammissibilità. In materia di gratuito patrocinio, la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, rende di per sé inammissibile la domanda, non potendo conferirsi effetto sanante alla eventuale possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante dalla documentazione prodotta a corredo della stessa. Principio che non contrasta con quanto stabilito dalla Corte cost. ord. N. 144/2004, la cui decisione riguarda la fattispecie dell’imputato straniero non provvisto di codice fiscale. Conforme, tra le altre, Quarta Sezione, numero 23591/04, CED 228783. SEZ. II SENTENZA DEL 2 MARZO 2021, N. 8260/21 MISURE CAUTELARI PERSONALI. Tribunale del riesame-Poteri istruttori Modalità di esercizio. Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, il tribunale può acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Ciò, peraltro, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178 primo comma c.p.p. La Corte ha annullato il provvedimento che il Tribunale ha emesso dopo aver richiesto d’ufficio un approfondimento sulle condizioni di salute del detenuto, che era stato posto agli arresti domiciliari sulla ritenuta incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, prima che la misura domiciliare fosse aggravata. Si è trattato di una motivazione a sorpresa , in quanto fondata su dati fattuali completamente nuovi, assunti d'ufficio dal giudice e sui quali le parti si sono trovate nell'impossibilità di contraddire e difendersi, non avendo ritenuto il tribunale di attivare il contraddittorio sull'esito delle indagini disposte d'ufficio. Conforme, Seconda Sezione, numero 42847/2014, CED 261244. SEZ. VI SENTENZA DEL 2 MARZO 2021, N. 8314/21 REATO. Sospensione condizionale subordinata Restituzione dei beni In assenza di costituzione di parte civile Esclusione. In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. Principio controverso. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, numero 23917/20, CED 279550. Contra Seconda Sezione, numero 42583/19, CED 277631. SEZ. III SENTENZA DEL 5 MARZO 2021, N. 9069/21 DELITTI CONTRO LA PERSONA. Atti persecutori Natura Rapporti con il reato di violazione di domicilio. Il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. è un reato necessariamente abituale per la cui perfezione è necessaria la consumazione di un altro reato la minaccia o le molestie e un 'quid pluris' che consiste nella produzione alternativa di uno dei tre eventi, nessuno dei quali costituisce di per sé reato tra il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. e quello di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p. non sussiste alcun rapporto di specialità, unilaterale o bilaterale, con la conseguenza che i due reati, fatta salva l'applicazione della clausola di riserva, concorrono materialmente il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. non assorbe mai quello di cui all'art. 614, comma 1, c.p., quando commesso esclusivamente mediante violazioni di domicilio non aggravate il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., quando commesso esclusivamente mediante più violazioni di domicilio aggravate, può essere assorbito nel reato di cui all'art. 614, u.c., c.p., solo se quest'ultimo è ritenuto in concreto più grave. Ne consegue che la pronunzia assolutoria per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all'alt. 614 c.p. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell'Intrusione nell'abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello stalking , non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di bis in idem , secondo l'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale numero 200 del 2016. Cfr. Quinta Sezione, numero 22043/20, CED 279357. SEZ. I SENTENZA DELL’8 MARZO 2021, N. 9308/21 ESECUZIONE PENALE. Sanzioni amministrative accessorie Applicazione d’ufficio dal giudice dell’esecuzione Esclusione. Le sanzioni amministrative accessorie pacificamente non hanno natura di pene accessorie e, pertanto, sfuggono alla regola di cui all'art. 676 c.p.p. che contiene un'elencazione tassativa delle altre competenze del giudice dell'esecuzione ne consegue che non spetta al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che il giudice della cognizione abbia erroneamente omesso di applicare con la sentenza di condanna o di patteggiamento, potendosi porre rimedio all'erronea omissione soltanto con l'impugnazione della sentenza. Conforme, Prima Sezione, numero 43208/12, CED 253792.