RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA DEL 16 FEBBRAIO 2021, N. 6087 REATI CONTRO LA P.A. Peculato omesso versamento dei proventi da parte del gestore degli apparecchi da gioco. Integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente. L’ordito logico-giuridico della soluzione adottata dalle Sezioni Unite si articola, essenzialmente, attraverso i seguenti passaggi a Tutti i proventi del gioco presenti negli apparecchi, al netto del denaro restituito quale vincita agli scommettitori, appartengano all’Amministrazione Sezioni Unite civili n. 14697/19, CED 653988 b Il privato concessionario gestisce in via esclusiva un'attività propria dell'Amministrazione, rientrante nell'ambito di un monopolio legale, e come tale riveste il ruolo di agente contabile ex art. 178, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 c Il concessionario di rete, è responsabile del reato di peculato lì dove si appropri degli incassi anche per la parte destinata a PREU imposta , perché si tratta di denaro pubblico , che egli gestisce in veste formale di agente contabile d quanto alla figura del gestore o dell’esercente, è evidente che il denaro che le figure di supporto dell'attività del concessionario hanno in gestione non può mai definirsi a loro appartenente. In ogni caso, il gestore non assume mai il possesso autonomo del denaro, secondo gli schemi della convenzione di concessione che non consente di cedere la concessione, ma solo di avvalersi di soggetti addetti ai dati compiti, imponendo contenuti ai contratti di collaborazione per funzioni di garanzia del corretto esercizio dell'attività e Il gestore, comunque, non riveste in proprio il ruolo di agente contabile. Tale ruolo risulta già attribuito al concessionario, né la convenzione di concessione, che pure disciplina il rapporto dei gestori, assegna loro alcun ruolo autonomo nel maneggio degli incassi, quanto ad autonomia e responsabilità di gestione, ma solo di ausiliari del concessionario f ma -è questo il passaggio decisivo-il gestore riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio quando abbia la gestione degli incassi, trovandosi a detenere nomine alieno il denaro per ragione del suo servizio pubblico. Difatti partecipa, per la parte delegatagli, all'esercizio delle attività in concessione e, in particolare, partecipa anche all'esercizio della stessa attività di agente contabile del concessionario, svolgendo rispetto a questa, pur nell'ambito del rapporto di dipendenza, funzioni che non sono di mero concetto, essendogli delegate parte delle necessarie attività di contabilizzazione e movimentazione che il gestore svolge in piena autonomia ed al di fuori del diretto controllo del suo committente g in definitiva, la condotta del gestore cui, si rammenta, va equiparato l'esercente di appropriazione degli incassi degli apparecchi da gioco, in quanto denaro altrui del quale ha il possesso per ragione del suo ufficio di incaricato di pubblico servizio, va qualificata come peculato. SEZ. IV SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2021, N. 6510 PROCEDIMENTI SPECIALI Giudizio abbreviato Riduzione della pena fino alla metà per le contravvenzioni Applicazione retroattiva Condizioni. La riduzione per il rito abbreviato operata in misura di un terzo e non della metà in relazione ad un reato contravvenzionale trova applicazione anche in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della I. 103/2017 che l'ha introdotta. Tuttavia, se nel giudizio di appello, celebrato nella vigenza della nuova legge, l'applicazione della più favorevole riduzione non sia stata chiesta né con i motivi di appello e nemmeno in sede di conclusioni dinanzi a quel giudice, la stessa non potrà essere fatta valere con il successivo ricorso per cassazione non trattandosi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale. Non risultano precedenti in termini. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2021, N. 6551 ESECUZIONE PENALE. Condizioni di detenzione Conformità all’art. 3 CEDU Spazio minimo disponibile-Rilevanza di fattori compensativi. Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello. I fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen SEZ. IV SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 2021, N. 6879 PROCEDIMENTI SPECIALI Richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità Dopo l’emissione di decreto penale di condanna. Quando è stato emesso decreto penate di condanna, l'imputato può chiedere la sostituzione delia pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell'atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il GIP può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione. Non risultano precedenti in termini.