RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2021, N. 1460 MISURE CAUTELARI Onere dell’imputato di notificare la richiesta di revoca o modifica alla persona offesa Non sussiste se questa non abbia nominato un difensore, né provveduto ad eleggere o dichiarare domicilio. L'imputato, o indagato, non ha l'onere di notificare la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare alla persona offesa, che non abbia nominato un difensore, e non abbia neppure provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio. In tal senso milita, anzitutto, la lettera dell’articolo 299 comma 3 cod. proc. penumero là dove l'inciso ‘salvo che ’ introduce, per l'ipotesi di persona offesa non assistita da difensore, un'espressa limitazione al suo diritto di ricevere la notificazione. Appare evidente che, in una tale situazione, si imponga il contemperamento di beni costituzionalmente rilevanti, rappresentati, da un lato, dalle esigenze di difesa delle persone assoggettate a misure processuali limitative, e dall'altro dal bisogno di tutela delle vittime del reato. Tale contemperamento è reso possibile, solo ove queste ultime abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal citato articolo 299, comma 3, cod. proc. penumero , cosi mostrando un concreto interesse a conoscere le vicende processuali dell'accusato, che abbia esercitato violenza nel loro confronti, e si teme possa continuare a farlo, e al contempo mettendo costui nelle reali condizioni di effettuare celermente le notificazioni necessarie a consentire la definizione del procedimento incidentale che lo riguarda. Questione molto controversa. Conforme, tra le altre, Prima Sezione, numero 5552/20, CED 278483. Contra, tra le altre, Quinta Sezione, numero 4485/20, CED 278141 SEZ. UNITE SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2021, N. 1626 IMPUGNAZIONI Ricorso cautelare per cassazione-Luogo di presentazione. Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'articolo 311, comma 2, cod. proc. pen, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. SEZ. I SENTENZA DEL 15 GENNAIO 2021, N. 1742 MISURE CAUTELARI REALI Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente Nomina di amministratore giudiziario dei beni sequestrati-Limiti. In caso di sequestro funzionale a confisca per equivalente che abbia già raggiunto in sede di esecuzione la corrispondenza di valore tra profitto del reato e beni appresi, il provvedimento che dispone la gestione produttiva e non la semplice custodia dei beni non può essere emesso, posto che la percezione di ulteriori utili in capo all'amministrazione giudiziaria altera la ineliminabile proporzione economica tra profitto del reato e valore dei beni in sequestro. La gestione ‘produttiva’, tesa all'incremento di valore, ove possibile, dei beni in sequestro è aspetto che caratterizza il sequestro di prevenzione, la confisca estesa ai sensi dell'attuale articolo 240-bis cod.penumero e le misure reali che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di legge dettate per le misure di prevenzione patrimoniali d.lgs. numero 159 del 2011 , ma tale attività non è da ritenersi né obbligatoria ai sensi dell'articolo 104 bis co.1 quater disp.att. cpp -, né consentita in caso di emissione di un sequestro per equivalente che all'atto della esecuzione abbia già assicurato le finalità della misura cautelare, in rapporto al valore dei beni oggetto di apprensione. Il che rende altresì illegittima l’estensione del vincolo cautelare ai frutti della cosa sequestrata ove il valore di mercato della stessa copra l'importo fissato nel provvedimento di sequestro. Conforme, Terza Sezione, numero 46716/18, CED 274487. SEZ. V SENTENZA DEL 15 GENNAIO 2021, N. 1757 INTERCETTAZIONI TELEFONICHE Utilizzabilità per reati connessi Limite. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti penali iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, numero 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, numero 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, numero 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'articolo 12 cod. proc. penumero , ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 cod. proc. penumero La pronunzia spiega che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati non ricompresi fra quelli per i quali è consentita l’intercettazione è una ‘piana applicazione’ della legge, considerato che l’articolo 266 cod. proc. penumero vieta l’impiego delle intercettazioni per i reati che non superino una soglia minima di gravità e per quelli tassativamente indicati. Ragionando diversamente, si aggiunge, si consentirebbe un ‘surrettizio, inevitabile aggiramento’ dei limiti posti dalla legge, ‘con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’articolo 266 cod. proc. penumero che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all’articolo 15 della Costituzione. Infine, rispetto alla nuova formulazione dell’articolo 270 c.p.p., la pronunzia evidenzia che la novella si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 e che le scelte operate dal legislatore con la legge numero 7 del 2020 formeranno oggetto di meditazione nell’ambito dei procedimenti ai quali si applicheranno ratione temporis, ma non sono in grado di fornire una chiave interpretativa della norma previgente. La pronunzia approfondisce il principio, molto controverso, enunziato da Sezioni Unite, numero 51/20, CED 277395. SEZ. VI SENTENZA DEL 18 GENNAIO 2021, N. 1869 REATI CONTRO LA P.A. Reato di millantato credito-Reato di traffico di influenze Successioni di norme. Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. s , legge 9 gennaio 2019, numero 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato articolo 346-bis cod. penumero , atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un’influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro o altra utilità quale prezzo della propria mediazione. Ne consegue che il trattamento sanzionatorio è illegale se applica la non più prevista pena pecuniaria e illegittimo nella parte relativa alla pena detentiva se calcolata nell'ambito della previgente più grave cornice edittale. Al riguardo va ribadito il diritto dell'imputato, desumibile dall'articolo 2, comma quarto, cod. penumero , ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità. Il principio è controverso. Conforme, Sesta Sezione numero 17980/19, CED 275730. Nega la continuità normativa tra le due fattispecie, tra le altre, Sesta Sezione numero 5221/19, CED 278451. SEZ. VI SENTENZA DEL 18 GENNAIO 2021, N. 1876 GIUDIZIO Sospensione del procedimento in caso di irreperibilità dell’imputato Incidenza sul termine di prescrizione. In tema di calcolo della prescrizione, in caso di sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente ai sensi dell'articolo 420-quater cod. proc., l'aumento della durata della sospensione della prescrizione del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 159, settimo comma, e 161, comma secondo, cod. penumero , non può superare un quarto del termine ordinario di prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 157 cod. penumero , aumento che può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. penumero , ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 cod. penumero Non risultano precedenti in termini. Il principio è discusso e controverso nella giurisprudenza di merito.