RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. II 14 OTTOBRE 2020, N. 28501 RICORRENTE C. ed altro REATO. Sospensione condizionale subordinata al risarcimento del danno Valutazione da parte del giudice delle condizioni economiche dell’imputato Esclusione. Nel caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui siano manifestate o altrimenti emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere. Nell'ipotesi in cui dagli atti emergano, dunque, chiari e specifici elementi che consentono di dubitare della capacità dell'imputato di soddisfare la condizione imposta, ovvero quando lo stesso, in vista della decisione, abbia diligentemente provveduto ad allegare tali elementi, il giudice della cognizione è tenuto ad effettuare motivato apprezzamento delle sue condizioni economiche. Principio controverso. La pronunzia aderisce all’indirizzo ‘intermedio’ cfr. tra le altre, Sesta Sezione, n. 11371/18, CED 272544 . Secondo altro indirizzo, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione Quarta Sezione, n. 4626/19-20, CED 278290 . All’opposto, Quinta Sezione, n. 40041/19, CED 277604 ha affermato che il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ha in ogni caso l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato. SEZ. V 14 OTTOBRE 2020, N. 28575 RICORRENTE B. MISURE DI SICUREZZA. Applicazione provvisoria della libertà vigilata Obbligo di dimora in comunità di recupero Ammissibilità e limiti. E’ legittima la misura di sicurezza della libertà vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, che ne prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all'esecuzione di tale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura di sicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura. Non è invece compatibile con detta misura l’imposizione, tra le prescrizioni da osservare, del divieto di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunità terapeutica, senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari responsabili. Tale prescrizione, imposta senza alcun limite, innanzitutto temporale, o comunque finalistico implica una sostanziale trasfigurazione della libertà vigilata in una misura detentiva. Cfr. Prima Sezione, n. 50383/19, CED 277338. SEZ. FERIALE 16 OTTOBRE 2020, N. 28741 RICORRENTE M. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Istanza di revoca o sostituzione della misura Obbligo di previo interrogatorio dell’imputato Quando sussiste. In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a procedere all'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma 3-ter, cod. proc. pen., qualora, il medesimo senza indicare fatti nuovi e diversi rispetto a quelli sulla base dei quali è stata applicata la misura cautelare si limiti a prospettare una mera ed alternativa tesi difensiva che venga motivatamente disattesa dal giudice. La pronunzia intende l’espressione ‘elementi nuovi o diversi’ di cui all’anzidetta disposizione come ‘fatti’ e non come diversa deduzione difensiva. SEZ. II 20 OTTOBRE 2020, N. 29001 RICORRENTE B. REATO. Sospensione condizionale subordinata Necessità del consenso dell’imputato Esclusione. La richiesta incondizionata del beneficio della sospensione condizionale, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione del predetto alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata. Il contrario indirizzo, in forza del quale la non opposizione del condannato alla prestazione di attività non retribuita dovrebbe necessariamente esplicitarsi in una manifestazione positiva di volontà, trova smentita nel tenore letterale dell’art. 165 cod.pen., che non richiede affatto l'espresso consenso dell'imputato ma semplicemente la mancanza di opposizione. Ne consegue logicamente che tale mancanza di opposizione può desumersi anche dal comportamento tenuto dall'imputato e in particolare dalla circostanza che gli abbia sollecitato il riconoscimento della sospensione condizionale, ben sapendo che, avendone già usufruito, l'eventuale concessione non potrà che essere subordinata a taluno degli obblighi di legge e nel caso in esame, non essendovi un danno da riparare e una persona offesa, alla prestazione di attività lavorativa non retribuita. Conforme Sesta Sezione, n. 1665/20, CED 278103. Contra, Terza Sezione, n. 26259/18, CED 273320. SEZ. II 20 OTTOBRE 2020, N. 29009 RICORRENTE D. AZIONE PENALE. Pseudonotizie di reato Autoarchiviazione da parte del P.M. Abnormità Ipotesi. Non è abnorme il provvedimento con cui il PM abbia disposto direttamente la trasmissione in archivio del fascicolo relativo a un esposto iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato mod. 45 , senza investire il giudice nonostante il denunciante abbia fatto istanza di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., potendo configurarsi una stasi procedimentale soltanto qualora l’esponente abbia formulato specifica istanza di sottoposizione degli atti all’esame del giudice ai fini del controllo sull’infondatezza della notizia di reato ed il P.M. abbia rifiutato di adeguarsi alla stessa. La giurisprudenza ha man mano avvertito l'esigenza di affermare la necessità di un controllo sul potere di autoarchiviazione del PM tanto da ritenere abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il pubblico ministero, in caso di iscrizione di denuncia nel registro degli atti non costituenti notizie di reato mod. 45 , seguita dallo svolgimento di indagini preliminari, disattenda l’istanza del denunciante di trasmissione degli atti al giudice delle indagini preliminari, determinando tale rifiuto una insuperabile stasi processuale Cfr. Terza Sezione, n. 55511/18. SEZIONE II 21 OTTOBRE 2020, N. 29215 RICORRENTE B. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Rapina impropria Ostacolo fisso all’intervento della Polizia Predisposto prima della condotta di impossessamento Sussiste. Integra il reato di rapina impropria la condotta dell'agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità, impedisca alle forze dell'ordine tramite la pregressa apposizione di automezzi in prossimità del luogo di commissione del fatto, in numero e in posizione tale da ostacolare l'accesso di automezzi delle stesse forze dell'ordine di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nell'esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all'identificazione e all'eventuale arresto in flagranza del reo nonché al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova in tal caso, la predetta condotta impeditiva, configura un'ipotesi di violenza alla persona, intesa come violenza impropria, avendo la stessa coartato la libertà di autodeterminazione degli appartenenti delle forze dell'ordine che, conseguentemente, per il semplice ritardo imposto a loro intervento, sono stati costretti a fare, tollerare od omettere le azioni doverose di contrasto a cui erano tenuti Non risultano precedenti in termini.