RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 17 LUGLIO 2020, N. 21369/20 RICORRENTE P.G. in proc. M. IMPUGNAZIONI. Patteggiamento-Ricorso su statuizioni riguardanti sanzioni amministrative accessorie-Ammissibilità. In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero , è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. penumero La pronunzia pone alla base dell’affermato principio esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, che richiedono un controllo di legittimità in relazione alla statuizione relativa alla disposta sanzione amministrativa accessoria, non recettiva di una non sussistente pattuizione e applicata, e legittimamente anche di ufficio, senza la interlocuzione dell'interessato, in un complesso, articolato e interconnesso sistema ordinamentale, in cui il principio del diritto al ricorso di legittimità, oltre che nel contenuto essenziale imposto dall'art. 111, comma 7, cost., trova ampia tutela nell'art. 568, comma 2, cod. proc. penumero , in combinato disposto con l'art. 111, comma 6, Cost., e nella regula iuris della ricorribilità delle sentenze inappellabili, per i motivi di cui al primo comma, fissato dal secondo comma dell'art. 606 cod. proc. penumero Dette esigenze vanno estese anche alla ipotesi della omessa applicazione delle sanzioni amministrative che, previste per la fattispecie penale giudicata, seguono di diritto alla sentenza di condanna e a quella di ‘patteggiamento’, salve le possibili alternative tutele offerte dall'ordinamento. SEZIONI UNITE 17 LUGLIO 2020, N. 21368/20 RICORRENTE S ed altri. IMPUGNAZIONI. Patteggiamento-Ricorso su statuizioni aventi ad oggetto misure di sicurezza Ammissibilità. A seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. penumero , è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti. La pronunzia, dato atto che l'interpolazione della disciplina del ‘patteggiamento’ ha ampliato l’ambito di operatività dell’istituto, con la possibilità che l'accordo riguardi anche le misure di sicurezza, previste espressamente come applicabili con la sentenza resa ex art. 444, comma 2, alla stregua del disposto dell'art. 445, comma 1, cod. proc. penumero , ha delineato il seguente quadro di sintesi se la misura di sicurezza è parte dell’accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. penumero -se, a seguito del ricorso per cassazione, l'applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare illegale”, la conseguenza sarà l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento , dal momento che la rilevata illegalità rende invalido l'intero accordo l'applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, può essere comunque disposta, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. penumero , con la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2 in tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le partì, la statuizione relativa che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di patteggiamento , è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. penumero SEZIONE III 17 LUGLIO 2020, N. 21367/20 RICORRENTE D. REATO. Prescrizione Sospensione del decorso per effetto dei decreti anti-covid 19 Fondamento giuridico. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, d.l. numero 18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione, destinata ad essere applicata ai processi penali pendenti, e quindi ad avere efficacia retroattiva. Il dubbio di costituzionalità concernente il profilo della violazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole di cui all'art. 25 comma 2 Cost., che, quanto al caso in esame, attiene alla prevedibilità per l'imputato dei termini di prescrizione dei reati commessi e del relativo computo degli stessi, è superabile attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in questione, che impone che la sospensione del corso della prescrizione, per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia così modulata, per i processi fissati e rinviati d'ufficio fino all'11 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020. Fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020. Nella motivazione si evidenzia che l’interpretazione secondo le ordinarie categorie giuridiche è messa in crisi dal fatto extra ordinem. La necessità di fronteggiare la diffusione del contagio, da cui dipende la salvaguardia di diritti, la vita e la salute, ha messo in chiaro il potenziale conflitto con altri diritti di pari rango la cui composizione non può prescindere dalla natura dell'intervento legislativo destinato ad operare in un contesto specifico e di durata temporanea. E ciò in quanto ogni principio costituzionale è di per sé limite ad ogni altro. In tale ambito giova richiamare le parole della stessa Corte costituzionale che, nella sentenza numero 85 del 2013 sul caso Ilva , ha affermato che ‘tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. SEZIONE II 15 LUGLIO 2020, N. 20926/20 RICORRENTE P ed altri. REATO ASSOCIATIVO. Associazione a delinquere di stampo mafioso Nuova formazione Derivazione dal clan originario Sussistenza. Il reato di cui all'art. 416-bis cod. penumero è configurabile con riferimento ad una nuova articolazione periferica c.d. locale di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella madre del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. Un ‘nuovo’ gruppo criminale, orientato al perseguimento di finalità mafiose, ben può sfruttare volgendole a proprio vantaggio di sodalizio neonato proprio la notorietà ed il conseguente assoggettamento omertoso derivante dalla attività pregressa e perdurante di gruppi mafiosi già occupanti in maniera stabilmente radicata il medesimo ambito territoriale. Non si assiste, dunque, ad una novazione, bensì ad una successione a titolo particolare di un consesso che utilizza lo stesso metodo e si pone le medesime finalità criminali del precedente e destinato ad insistere in una realtà territoriale notoriamente già adusa a confrontarsi con realtà criminali di tal fatta. Si verifica, in sostanza, una ‘assimilazione per rendita di posizione’ o di utilizzo a propri fini dell’’avviamento criminale’ ascrivibile ai consessi ivi insistenti, derivante dalla presenza sul territorio di associazioni nominativamente riconducibili al genus ed al paradigma di cui all'art. 416-bis cod. penumero , nel cui alveo il ‘nuovo’ gruppo si è formato e consolidato, condividendone gli scopi ed i metodi e realizzando la stessa tipologia di reati. La pronunzia evidenzia come sia ben diverso il caso di una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. penumero , tra cui la manifestazione all'esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante. La pronunzia richiama ed arricchisce principi affermati da Quinta Sezione, numero . 47535/18, CED 274138. Sulla ben distinta realtà diffusa delle c.d. locali di 'ndrangheta, e sulle cosiddette nuove mafie locali , cfr. Seconda Sezione, numero 10255/20, CED 278745