RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I 8 LUGLIO 2020, N. 20296/20 RICORRENTE P. IMPUGNAZIONI. Ricorso a mezzo PEC Normativa emergenziale Covid-19 Inammissibilità ed eccezioni. Nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione del propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221 è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. penumero e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria. E' stato infatti chiarito che la previsione dell'art. 64 disp. att. cod. proc. penumero , che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt. 149 e 150 cod. proc. penumero , tra i quali la PEC, riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l’Impugnazione. Ciò premesso, deve rilevarsi che tale modalità di deposito del ricorso di legittimità non è ammessa, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, in quanto l'art. 83, comma 11, D.L. numero 18 del 17 marzo 2020/ come convertito dalla L. 24 aprile 2020, numero 27, prevede tale possibilità solo per i ricorsi civili. Il principio generale è affermato, tra le altre, da Sesta Sezione, numero 41283/19, CED 277369. SEZ. III 7 LUGLIO 2020, N. 20095/20 RICORRENTE A. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo di immobile Reato di lottizzazione abusiva dichiarato prescritto. Il sequestro preventivo potrà essere mantenuto solo ove in concreto possa essere disposta la confisca urbanistica all'esito del processo, fermo restando altresì il principio, per cui in tema di lottizzazione abusiva, anche alla luce della pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. ed altri contro Italia, il proscioglimento per intervenuta prescrizione osta alla confisca del bene lottizzato qualora la causa estintiva del reato sia stata dichiarata con sentenza predibattimentale ex art. 469 cod. proc. penumero , atteso che le caratteristiche di questa non permettono di compiere quell'accertamento incidentale sulla sussistenza dell'illecito nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi necessario per poter disporre la misura ablatoria. Conforme, tra le altre, Terza Sezione numero 1514/19, CED 277975. SEZ. III 6 LUGLIO 2020, N. 20010/20 RICORRENTE I. INGIUSTA DETENZIONE. Diritto alla riparazione per ingiusta detenzione -Riqualificazione del reato in sentenza. Va riconosciuto il diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione al condannato per un delitto, diversamente qualificato rispetto a quello contestato con l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione al quale non poteva essere disposta la misura custodiale per difetto delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 280, comma 2, cod. proc. penumero . Non risultano precedenti in termini, anche se il principio appare cristallino. SEZ. I 6 LUGLIO 2020, N. 20020/20 RICORRENTE B. PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA. Impedimento del difensore di fiducia per concomitante impegno professionale Rilevanza. la norma di cui all'art. 429 ter, comma 5, cod. proc. penumero si applica anche nel procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. penumero e, quindi, anche nel procedimento di sorveglianza e anche nel caso di impedimento del difensore per impegno professionale. Per cui il difensore, se legittimamente impedito a comparire, ha diritto a ottenere il differimento dell'udienza stessa a prescindere dalle ragioni dell'impedimento, in quanto comune è il dato della obiettiva impossibilità a che il diritto di difesa possa essere esercitato con la modalità, scelta dal legislatore, della personale presenza del difensore all'udienza ove sii attua il contraddittorio processuale. La pronunzia si discosta dall’orientamento espresso dalla stessa sezione, secondo cui nel procedimento di sorveglianza, ai fini dell'eventuale rinvio dell'udienza camerale, non è rilevante l'impedimento del difensore a seguito di concomitante impegno professionale, attesa l'assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, che risiede nella necessità di assicurare celerità all'applicazione del giudicato, dovendo sopperirsi alla mancanza del difensore di fiducia con la nomina di uno d'ufficio, espresso, da ultimo da. di salute del difensore, espresso con la recentissima sentenza 16 giugno 2020, numero 18304. Conforme, Prima Sezione, numero . 10565/20, CED 278488. Contra, oltre a quella sopra citata, Prima Sezione, numero 50160/17, CED 271542. SEZ. IV 2 LUGLIO 2020, N. 19881/20 RICORRENTE D. ed altri MISURE CAUTELARI PENALI. Esigenze cautelari Pericolo di recidiva Attualità. In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 c.p.p., lett. c , nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, numero 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Il requisito dell'attualità del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza. La pronunzia segue l’indirizzo su cui cfr. anche, Quinta Sezione, numero 11250/19, CED 277242 che supera quello, meno recente, secondo cui a seguito della ricordata legge numero 47/2015 non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti cfr. Sesta Sezione, numero 24476/16, CED 266999 . SEZ. VI 1 LUGLIO 2020, N. 19765/20 RICORRENTE P.G. e P.M. in proc. S. REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Calunnia Scriminante dell’esercizio del diritto di difesa Limiti. In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l'accusa implicita od esplicita formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti. L'accusa infondata a carico di altri deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione. Il criterio di stretta correlazione funzionale ai fini della scriminante vale anche se la falsa incolpazione sia avvenuta in sede di autonoma denuncia di reato e non in atti del procedimento a proprio carico e il falso addebito sia formulato in termini che non eccedano l'essenzialità per una efficace confutazione dell'accusa. Tra l’altro, sotto diversa prospettiva ovvero la necessità di iscrizione e richiesta di archiviazione della denuncia per calunnia presentata dall'indagato contro il suo accusatore – si deve ritenere che la denuncia per calunnia presentata dall'indagato, fondata sulla sola circostanza che le accuse nei suoi confronti sono false, non può essere considerata automaticamente una notizia di reato, spettando, invece, al P. M. la valutazione se qualificare l'atto in questione come una mera difesa e come tale inserirla nel fascicolo principale o se procedere all'iscrizione nei registro notizie di reato, risultando di conseguenza necessario, in quest'ultimo caso, richiedere al Gip l'eventuale archiviazione. Conforme, Sesta Sezione, numero 14042/15, CED 262072. Secondo l’indirizzo ‘tradizionale’, invece, sussiste sempre il delitto di calunnia quando l'imputato non si limiti a ribadire l’ insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore di cui pure si conosce l’innocenza nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell’inizio di una indagine penale da parte dell’autorità Sesta Sezione, numero 18755/15, CED 263550 .