RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 10 MARZO 2020, N. 9528/20 RICORRENTE P.M. in proc. M. GIUDICE ESECUZIONE. Reato continuato Applicazione in sede esecutiva Aumenti di pena Limiti. In sede di applicazione della disciplina del reato continuato, a norma dell'art. 671 c.p. p., quando la pena più grave è inerente ad una violazione già ritenuta nella sentenza di condanna in continuazione con altri reati, il giudice dell'esecuzione non può determinare aumenti di pena diversi da quelli stabiliti dal giudice della cognizione nella medesima sentenza, fermo restando il suo potere di autonoma determinazione degli incrementi di pena per gli ulteriori reati satelliti, separatamente giudicati e riconosciuti in continuazione con i primi, nel rispetto dei limiti statuiti in materia dagli articoli 81 e 671 c.p.p. Non risultano precedenti in termini TERZA SEZIONE 12 MARZO 2020, N. 9883/20 RICORRENTE C. REATI FISCALI. Attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 13, comma 2-bis, d.lgs.n. 74/2000 Inapplicabilità in caso di assenza di debito tributario. Premesso che fra i reati previsti e sanzionati dal d.lgs n. 74/2000 ve ne sono alcuni, fra i quali quelli disciplinati dagli artt. 8, 10 e 11, la cui integrazione non è condizionata dall'esistenza di un'omissione tributaria o comunque di un danno patrimoniale a carico dell'Erario, va ritenuto che laddove il reato sussista pur in assenza di un'evasione di imposta, la circostanza attenuante speciale di cui, ora, all'art. 13 bis , comma 1, d.lgs n. 74/2000 ed allora di cui all'art. 13, comma 2 bis del medesimo decreto legislativo non è applicabile. Tale soluzione è necessitata dal contenuto della norma, che richiama i concetti di debiti tributari e di loro estinzione, che indubbiamente presuppongono la esistenza di un pregresso carico tributario non tempestivamente adempiuto derivante direttamente dalla commissione di uno dei delitti disciplinati dal d.lgs n. 74/2000. Il Legislatore ha in tal modo inteso premiare con un trattamento sanzionatolo più blando il soggetto che, attraverso il pagamento delle imposte fino a quel momento evase, ha dimostrato concretamente una forma di avvenuta resipiscenza rispetto al suo precedente atteggiamento antigiuridico. Non risultano precedenti in termini TERZA SEZIONE 13 MARZO 2020, N. 9970/2020 RICORRENTE P.M. in proc.M. GIUDICE DELL’ESECUZIONE. Ne bis in idem in sede esecutiva Condizioni. La preclusione del bis in idem in sede esecutiva comporta che a la decisione del giudice dell'esecuzione preclude la possibilità di presentare nuove domande con identico petitum e basate sui medesimi elementi di fatto e/o di diritto b tale preclusione processuale determina la inammissibilità della nuova domanda, insuscettibile di costituire in capo al giudice il potere/dovere di decidere sul petitum c la preclusione non si verifica se la nuova domanda si basa su elementi di fatto e di diritto diversi da quella precedente d in tal caso il giudice è tenuto a pronunciare nel merito anche se la precedente ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione e se, in caso di domanda inammissibile, il giudice dell'esecuzione pronuncia nel merito, il giudice dell'impugnazione può rilevare anche d'ufficio l'inammissibilità della domanda e, nel caso, dichiararla con sentenza f se invece l'inammissibilità della domanda costituisce motivo specifico di impugnazione, la Corte di cassazione, ove ritenga fondato il ricorso, deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato in quanto pronunciato in assenza del potere del giudice di provvedere nel merito. La pronunzia richiama ed estende principi affermati, tra le altre, da Sezioni Unite, n. 40151/18, CED 273650. PRIMA SEZIONE 30 MARZO 2020, N. 10867/2020 RICORRENTE P.M. in proc. C. REATO. Sospensione condizionale Subordinata al pagamento di una somma di denaro Individuazione del termine di adempimento. Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di adempimento dell'obbligo di pagamento di una somma di danaro, nel suo ammontare determinata, all'adempimento del quale abbia subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, tale termine coincide con quello della irrevocabilità della sentenza di condanna, conformemente a quanto previsto dall'art. 1183, comma 1, primo periodo, c.c Una parte della stessa giurisprudenza afferma che, nel silenzio sul punto della sentenza di condanna, il termine per gli adempimenti coincide con quello dì cinque ovvero di due anni, in quanto l'omessa specificazione del termine crea oggettivamente una situazione di incertezza che non può pregiudicare la posizione dell'obbligato, il quale, in difetto di puntuali indicazioni contenute nel titolo esecutivo, può sentirsi autorizzato ad attendere per provvedere sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale. La pronunzia in esame contesta tale impostazione evidenziando che stante la natura affatto eterogenea delle obbligazioni di pagare somme di danaro a titolo di risarcimento, anche solo parziale, del danno di restituire danaro o altri beni alla persona offesa dal reato di curare la pubblicazione della sentenza di condanna di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato mediante un fare di prestare, previo consenso, attività lavorativa non retribuita in favore di terzi il cui adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione condizionale della pena, il termine, di fonte legale, di adempimento dell'una ovvero dell'altra obbligazione, da rinvenire nel caso di omissione della fissazione dello stesso da parte della sentenza irrevocabile di condanna, non può che collegarsi a natura e contenuti specifici di tali obbligazioni. Pertanto, quando l'obbligo da adempiere da parte del condannato consiste nel pagare danaro alla persona offesa dal reato, a titolo di restituzione da illecito oggettivo ovvero di risarcimento, anche solo parziale, dell'equivalente pecuniario del danno, anche non patrimoniale, determinato dal commesso reato, il termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dal codice civile derivando tali obbligazioni direttamente dalla legge civile, con la conseguenza che la sentenza penale di condanna non può che ad essa conformarsi. E ciò a fronte del chiaro precetto contenuto nell'art. 1183, primo comma, cod. civ., secondo cui se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente”, salvi i casi in cui in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine , che in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice . Conforme, Prima Sezione, n. 47649/19, CED 277458 QUINTA SEZIONE 3 APRILE 2020 N. 11337/2020 RICORRENTE P.M. in proc. G ed altri ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Ingiustificata restituzione atti al P.M Premesso che per il delitto di furto in abitazione, anche a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha apportato modifiche ai limiti edittali, si procede con citazione diretta a giudizio, è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis c.p. nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta perché già annullato e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato. Conforme, Quarta Sezione, n. 53382/16, CED 268487.