RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 5 MARZO 2020, N. 8968/2020 RICORRENTE P.C. in proc. P ed altro RESPONSABILE CIVILE. Responsabilità civile per delitto commesso dal dipendente In materia di violenza sessuale. Il reato di violenza sessuale commesso dal conducente dell'autobus durante la sosta al capolinea, nei confronti di passeggeri a bordo, deve essere ritenuto commesso nello svolgimento dell'attività lavorativa, la quale non comprende solo la guida, ma anche la vigilanza del mezzo con la conseguenza che il nesso di occasionalità necessaria, che configura la responsabilità del responsabile civile datore di lavoro, deve essere ritenuto sussistente. Non risultano precedenti in termine. QUARTA SEZIONE 5 MARZO 2020, N. 8860/2020 RICORRENTE C. REATO. Delitto di furto Circostanze aggravanti previste da uno stesso numero dell’art. 625 cod.pen. Concorrono Condizioni. Le circostanze previste dal n. 2 del comma 1 dell'art. 625 cod. pen. violenza sulle cose e mezzo fraudolento possano concorrere tra di loro, attesa la loro differente oggettività giuridica, così che, quando si realizzano entrambe si deve operare un aumento della pena per ciascuna di esse, nulla rilevando in contrario che esse siano previste in un medesimo numero dello stesso articolo di legge. Secondo la pronunzia in esame, la disposizione dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod pen. si inquadra tra quelle all'interno delle quali possono identificarsi più circostanze distinte, rispetto alle quali si pone il problema della loro applicabilità congiunta ovvero della esclusione di un tale concorso. Detto problema va risolto sulla base di un'interpretazione delle singole disposizioni al fine di accertare se le varie circostanze abbiano diversità di carattere, di oggetto, di efficacia sintomatica, nel quale caso concorrono, ovvero se invece esprimano una sostanziale equivalenza di comportamenti, ciò che comporta un'unica valutazione. La pronunzia si uniforma a precedenti risalenti, cfr. Quarta Sezione, n. 21728/04, CED 228576. SESTA SEZIONE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8142/2020 RICORRENTE P. REATI CONTRO L'A.G Patrocinio infedele Reato di evento Pregiudizio per il cliente da individuare specificamente e nel caso concreto. Proprio per la struttura del reato di patrocinio infedele che prevede quale elemento necessario della fattispecie il nocumento, ed a causa delle mutevoli variabili proprie di qualunque vicenda processuale, l'individuazione del nocumento presuppone una valutazione di tutte le peculiarità del singolo caso concreto, che non si prestano ad una schematica rappresentazione astratta, ben potendo una medesima condotta del patrocinatore assumere rilievo o meno a seconda degli effetti che in concreto ne siano derivati nella specifica vicenda processuale, assumendo rilevanza anche la linea difensiva adottata, non dovendosi confondere l'infedeltà con attività difensive discutibili o colposamente erronee. La mancata costituzione nel creditore-opposto nel giudizio dì opposizione conseguente all'emissione del decreto ingiuntivo, di per sé, non assume alcun rilievo ai fini penali, a meno che non si specifichi quale attività istruttoria sia stata pregiudicata per effetto della mancata costituzione in giudizio. Non risultano precedenti in termini. SECONDA SEZIONE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8096/20 RICORRENTE C. MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI. Confisca c.d. allargata Presupposti Necessario squilibrio tra beni e redditi dell’imputato. Premesso che la confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306/92 oggi art. 240-bis cod. pen. ha ad oggetto beni che non sono legati da una correlazione diretta e provata con un determinato delitto, come invece accade nel caso dei beni strumentali o costituenti provento, prezzo o profitto del reato assoggettabili alla confisca classica prevista dall'art. 240 cod. pen, la confisca c.d. allargata riconnette a due elementi la qualità di condannato per determinati reati e la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica la presunzione che il patrimonio stesso derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare. La confisca allargata italiana si caratterizza, quindi, rispetto al modello di confisca estesa prefigurato dalla direttiva 2014/42/UE la quale si limita, peraltro, a stabilire norme minime , senza impedire agli Stati membri di adottare soluzioni più rigorose , per il diverso e più ridotto standard probatorio. La sproporzione tra il valore dei beni e i redditi legittimi del condannato che in base all'art. 5 della direttiva costituisce uno dei ‘fatti specifici’ e degli ‘elementi di prova’ dai quali il giudice può trarre la convinzione che i beni da confiscare ‘derivino da condotte criminose vale, invece, da sola a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza dei beni, senza che occorra alcuna ulteriore dimostrazione della loro origine delittuosa’. La presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri con onere probatorio a carico della pubblica accusa la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso sproporzione che secondo i correnti indirizzi giurisprudenziali non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni. La pronunzia richiama principi affermati da Sezioni Unite n. 920/03, CED 226490 interpretati anche alla luce di Corte cost. n. 33 del 2018. SECONDA SEZIONE 27 FEBBRAIO 2020, N. 7802/20 RICORRENTE C. ed altro GIUDIZIO. Prova dichiarativa Qualifica soggettiva dell’acquirente di stupefacenti che abbia ceduto a sua volta la droga ricevuta dall’imputato cedente. In presenza della vendita o cessione illecita di sostanza stupefacente a soggetto che la acquisti a sua volta Illecitamente ovvero al fine di successive vendite o cessioni illecite , i soggetti contraenti pongono in essere ciascuno una delle diverse ed autonome condotte tipiche incriminate ex art. 73, d.P.R. n. 309 dei 1990 il primo, di vendita o cessione l'altro, di acquisto , delle quali devono, quindi, autonomamente, nelle rispettive soggettività essere chiamati a rispondere, non potendo essere configurato il concorso ex art. 110 c.p. dell'acquirente nella vendita o del venditore nell'acquisto, in quanto la funzione dell'art. 110 c.p è quella di attrarre nell'area del penalmente rilevante condotte atipiche causalmente collegate ad una condotta tipica, altrimenti penalmente irrilevanti e quindi non sanzionabili, laddove, nei caso di specie, ciascuno dei soggetti interessati pone in essere una diversa condotta tipica. Ne consegue che, ove si proceda nei confronti dei predetti soggetti separatamente, l'acquirente non deve essere esaminato con le forme previste dall'art. 210 c.p.p., non essendo concorrente nel reato di vendita di sostanze stupefacente, ed anzi, ricorrendone i presupposti, può essere esaminato con le forme previste dall'art. 197-bis, comma 2, c.p.p. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 22549/17, CED 270266.