RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 20 FEBBRAIO 2020, N. 6608/2020 RICORRENTE G. IMPUGNAZIONI. Sospensione condizionale concessa d’ufficio Interesse dell’imputato ad appellare per chiederne la revoca Individuazione. La sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio -non richiesto sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato. In applicazione di tale principio va escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma 1, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo. Conforme, Terza Sezione, n. 39406/13, CED 256698. SEZIONI UNITE 13 FEBBRAIO 2020, N. 5788/2020 RICORRENTE H. RITI ALTERNATIVI. Giudizio abbreviato Integrazione probatoria Possibilità di modifica dell’imputazione o di contestazione suppletiva sulla base di elementi preesistenti alla integrazione Esclusione. Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. Riconoscere che il pubblico ministero possa, nel giudizio abbreviato condizionato, modificare l'imputazione sulla base di quanto già in atti, si traduce nell'inosservanza delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 140 del 2010, secondo cui le nuove contestazioni sono legittimamente formulate in quanto ancorate a fatti nuovi o nuove circostanze emerse a seguito della modificazione della base cognitiva conseguenti all'attivazione dei meccanismi di attivazione probatoria. Ciò in quanto con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta di essere giudicato con il rito semplificato in rapporto ai reati già contestatigli dal pubblico ministero, rispetto ai quali solo egli esprime l'apprezzamento della convenienza del rito sicché non sarebbe costituzionalmente accettabile che egli venisse a trovarsi vincolato dalla sua scelta anche in relazione ad ulteriori reati concorrenti che gli potrebbero essere contestati a fronte di evenienze patologiche. Sfuggono ovviamente alla rigida applicazione delle regole indicate i casi in cui il pubblico ministero proceda, dopo l'ammissione del rito, a mere rettifiche di imprecisioni contenute nell'atto di accusa e che non incidano sugli elementi essenziali dell'addebito in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive. E’, infine, legittima la formulazione di una contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero anche successivamente alla richiesta dell'imputato di ammissione al rito speciale, quando questa non sia stata ancora disposta dal giudice con ordinanza infatti, prima della formale instaurazione del rito speciale deve ritenersi che è ancora in corso l'udienza preliminare e l'imputato può pur sempre revocare la scelta processuale precedentemente compiuta. PRIMA SEZIONE 12 FEBBRAIO 2020, N. 5552/2020 RICORRENTE G. MISURE CAUTELARI. Istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare Reati commessi mediante violenza alla persona Notifica alla persona offesa che non sia assistita da difensore e non abbia eletto domicilio Esclusione. In difetto di una nomina di difensore ovvero della dichiarazione o elezione di domicilio della parte offesa nessun obbligo informativo in favore di queste ultime grava sull'indagato o imputato che chieda la revoca o la sostituzione della misura Principio controverso. Conforme Seconda Sezione n. 36167/17. Contra Sesta Sezione, n. 8691/18. SEZIONI UNITE 12 FEBBRAIO 2020, N. 5464/2020 RICORRENTE D. SPESE PROCESSUALI. Giudizio di cassazione Condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla Parte civile ammessa al ‘gratuito patrocinio’ Giudice competente alla quantificazione di dette spese. Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'alt. 541 c.p.p., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002. Tale interpretazione assicura la salvaguardia del diversi Interessi in gioco, nei limiti già previsti dall'ordinamento. La soluzione evita paralisi procedimentali, non sacrifica alcun interesse tutelato e appare sistematicamente coerente e rispettosa delle diverse logiche e discipline, codicistica e speciale. In definitiva, con la sentenza pronunciata nei tempi e modi propri della specifica causa esce dal processo dando luogo ad un autonomo procedimento incidentale, integralmente ed esaustivamente disciplinato dalla disciplina speciale ogni problematica relativa alla quantificazione delle spese di lite in favore della parte civile e quindi del compenso al suo difensore , mentre vi rimane quella sull'obbligo della rifusione. E tutti i soggetti interessati parte civile e suo difensore, imputato, pubblico ministero trovano ampia possibilità di far valere le proprie ragioni quantitative nell'ambito della medesima procedura speciale. QUINTA SEZIONE 10 FEBBRAIO 2020, N. 5382/2020 RICORRENTE B. CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA. Reato di molestie Reciprocità o ritorsione Insussistenza. Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall’art. 660 cod. pen. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso manca la connotazione di petulanza o altro biasimevole motivo cui è subordinata l'illiceità penale del fatto e che connota la stessa tipicità normativa. Conforme, Prima Sezione, n. 23262/16, CED 267221 QUARTA SEZIONE 10 FEBBRAIO 2020, N. 5315/20 RICORRENTE P.C. in proc. R ed altri DELITTI CONTRO LA PERSONA. Lesioni colpose Condotta medica che incida sui tempi di guarigione Rilevanza. Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ‘ex se’ un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute. La decisione appare innovativa rispetto al concetto tradizionale di malattia che comprende solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. Contra, tra le altre, Quarta Sezione, n. 22156/16, CED 267306.