RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 7 FEBBRAIO 2020, N. 5252/20 RICORRENTE P.C. in proc. T. SENTENZA. Patteggiamento Condanna alle spese in favore della Parte Civile Presupposti. Il divieto di costituzione di parte civile in presenza di richiesta concordata di applicazione della pena, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, ha riguardo solo alla limitata ipotesi della costituzione intervenuta nell'udienza fissata ex articolo 447 cod. proc. pen. ovvero, data l’identità di ratio , in relazione alle udienze fissate per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato. Nelle altre ipotesi il diritto della Parte civile a vedersi rimborsate le spese sostenute è legato non già alla qualità del contributo difensivo, bensì all'anteriorità della costituzione rispetto all'accordo per l'applicazione della pena, in particolare all'udienza preliminare, cioè in una situazione processuale che legittima la sua aspettativa a che il processo possa concludersi con una condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Conforme Quinta Sezione, n. 48342/18, CED 27414. SESTA SEZIONE 7 FEBBRAIO 2020, N. 5236/20 RICORRENTE T. DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE. Reato di cui all'articolo 570-bis cod. pen. Non si configura nel caso in cui la parte si sia attenuta ad accordo transattivo non omologato. Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis cod. pen., qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario. Nella motivazione si precisa, peraltro, che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico. Conforme, Sesta Sezione, n. 36392/19, CED 276833 . SEZIONI UNITE 3 FEBBRAIO 2020, N. 4535/2020 RICORRENTE P.M. in proc. S. SPESE DI GIUSTIZIA. Liquidazione delle spese di custodia Competenza a provvedere sull’istanza presentata dopo l’archiviazione del procedimento. La competenza a provvedere ai sensi dell'articolo 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l'archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione. Dopo l'emissione del decreto di archiviazione, l'adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sorte delle cose sequestrate nel caso in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto nella fase delle indagini preliminari ed alla liquidazione dei compensi al custode spetta al giudice, in virtù del principio stabilito dall'alt. 263 cod. proc. pen., che prevede una competenza limitata del pubblico ministero alla sola fase delle indagini preliminari comma 4 e riserva, invece, al giudice tale competenza, attribuendola espressamente al giudice dell'esecuzione dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione comma 6 , e di quanto previsto dal menzionato articolo 168 del T.U. del 2002, che attribuisce la liquidazione delle indennità di custodia al magistrato che procede , che va necessariamente identificato nel giudice dell'esecuzione, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia definito il procedimento accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. La previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato definito , ossia non esista più un giudice di cognizione, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione. La enunciata regola deve quindi applicarsi anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. pen Il magistrato che procede di cui all’articolo 168 del T.U. è dunque il giudice per le indagini preliminari quale giudice dell'esecuzione, rilevando, ai fini della competenza, non già la collocazione fisica del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilità del medesimo in ragione della funzione esercitata. QUINTA SEZIONE 23 GENNAIO 2020, N. 2724/2020 RICORRENTE C. GIUDIZIO. Giudizio abbreviato celebrato dal GUP per reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio Nullità assoluta per incompetenza funzionale Esclusione. Qualora l'azione penale venga esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio per un reato per il quale non è prescritta, ai sensi dell'articolo 550 cod. proc. pen., l'udienza preliminare e poi nel corso di questa l'imputato chieda che si proceda nelle forme del rito abbreviato e il giudizio si svolga innanzi al giudice dell'udienza preliminare, non sussiste una violazione delle norme in materia di competenza funzionale che integri una nullità assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. Del resto, nell'ipotesi contraria, ossia laddove venga emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per un reato per il quale è prescritta l'udienza preliminare, la relativa eccezione deve essere sollevata e non è rilevabile d'ufficio entro il termine di decadenza di cui all'articolo 491, comma 1, cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Sulla base di tale disciplina si è quindi concluso che la questione è del tutto estranea alla tematica del giudice naturale. Principio controverso. La pronunzia si inserisce nel solco dell’orientamento più recente cfr. Quinta Sezione, n. 39207/15, CED. 265082 . In precedenza, per la nullità assoluta della sentenza, siccome pronunziata da giudice funzionalmente incompetente, Quarta Sezione, n. 3805/15, CED 261949. QUARTA SEZIONE 22 GENNAIO 2020, N. 2263/2020 RICORRENTE G. GRATUITO PATROCINO. Procedimento di ammissione al beneficio Assenza di termini preclusivi. L'intero procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto. Sulla base di tali considerazioni deve escludersi che il procedimento oppositivo sia regolato dalle preclusioni e dalle decadenze propri del giudizio civile di cognizione in punto di produzione documentale, in ossequio alla disciplina proprio del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato che, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l'acquisizione anche in un momento successivo con riferimento alla certificazione consolare vedi articolo 94 terzo comma DPR 115/2002 ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva. Invero stante l'effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è primario compito del giudice della opposizione procedere all'esame dell'istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi, ben potendone acquisire il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, anche in ragione dei poteri integrativi riconosciuti dalla legge. Conforme, Quarta Sezione, n. 17667/19, CED 267086. TERZA SEZIONE 21 GENNAIO 2020, N. 2213/2020 RICORRENTE M. REATO. Circostanza attenuante di cui all’articolo 62 n. 6 cod. pen Termine in cui deve avvenire il risarcimento nel caso giudizio abbreviato. L’attenuante del risarcimento del danno, quando si proceda con rito abbreviato, non può essere concessa se tale risarcimento avvenga dopo l’ordinanza di ammissione del rito, ex articolo 438, quarto comma cod. proc. pen. La lettera dell’articolo 62 n. 6 cod. pen. mostra che il legislatore ha voluto porre un limite alla possibilità di effettuare la riparazione/risarcimento, individuando egli stesso quale limite preclusivo quello dell’inizio del processo. E poiché tale momento non può che essere quello comune a tutti i procedimenti, ovverosia quello coincidente con la costituzione delle parti, deve concludersi che anche per il rito abbreviato l'inizio del giudizio debba identificarsi, in sintonia con quanto accade nel rito ordinario e nel rito immediato, con l'ordinanza di ammissione ex articolo 438, quarto comma cod. proc. pen. Principio controverso. Conforme Sesta Sezione, n. 20836/18, CED 272933. Secondo un diverso orientamento il termine preclusivo deve ravvisarsi, invece, nell'inizio della discussione ex articolo 421 cod. proc. pen Terza Sezione, n. 10490/15, CED 262652 .