RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 13 GENNAIO 2020, N. 843 RICORRENTE O. IMPUGNAZIONI. Sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi Non opera per le impugnazioni proposte prima della entrata in vigore della legge. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, lett. d , c.p.p. inserito dall'art. 1, comma 55, l. 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base a! quale l' impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità d dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell'atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l’aspettativa dell'appellante alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore. La pronunzia, isolata, suscita perplessità atteso che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 103, il codice di rito, in forza del combinato disposto degli artt. 591 comma 1 lett. c e 581, sanzionava con l'inammissibilità l'impugnazione non connotata dalla specificità dei motivi cfr. per tutte, Sezioni Unite, n. 8825/17, CED 268822 . SEZIONI UNITE 13 GENNAIO 2020, N. 698 RICORRENTE S. NOTIFICAZIONI Giudizio abbreviato Notifica dell'estratto della sentenza all'imputato assente Esclusione. A seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, c.p.p. e 134, disp. att. c.p.p., all'imputato assente. La pronunzia perviene alla suddetta conclusione sull'assunto che, a far data dal 2 gennaio 2000, e cioè dall'entrata in vigore della legge n. 479 del 2000, agli imputati giudicati con il rito abbreviato e dichiarati contumaci , si applicò, in via esclusiva, la norma di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p. e non più quella dell'art. 442, comma 3 c.p.p., essendo stata questa tacitamente abrogata. Abrogazione tacita che trova fondamento normativo nell'art. 15 delle preleggi. Dall'entrata in vigore della legge n. 479 del 2000, l'imputato giudicato con il rito abbreviato e dichiarato contumace , seguì, poi, le sorti della successiva vicenda legislativa dell'istituto della contumacia e cioè della sua abrogazione per effetto della legge n. 67/2014 con sostituzione dell'istituto dell'assenza anche nel rito abbreviato così come nel rito ordinario , infatti, l'imputato che non intenda partecipare al processo, viene dichiarato assente e, quindi, per effetto del nuovo meccanismo del processo in absentia . Nel valutare, poi, possibili contrasti con principi del giusto processo, si evidenzia che l'imputato assente che si avvalga del rito abbreviato, non è stato privato tout court del diritto alla notifica della sentenza che aveva sotto la vigenza della legge n. 479 del 1999, ove fosse stato dichiarato contumace . Ciò in quanto l'abrogazione di quel diritto è stata controbilanciata dalla nuova normativa con una stringente sequenza processuale artt. 420 bis , 420 ter , 420 quater , 420 quinquies c.p.p. che prevede una serie di accertamenti in fatto molto rigorosi prima che si possa procedere in absentia e che rende, pertanto, del tutto superflua la notifica dell'estratto di quella sentenza della quale l'Imputato è sicuramente a conoscenza. Non è, quindi, ravvisabile l'asserita violazione della garanzia processuale derivante dall'abrogazione tacita dell'art. 442, comma 3, c.p.p. in quanto per la Corte EDU, che interpreta le norme sul giusto processo in un'ottica sostanzialistica , ciò che rileva è se vi sia una lesione delle garanzie da parte dell'ordinamento nazionale, non le modalità con le quali quelle garanzie vengono tutelate. QUARTA SEZIONE 8 GENNAIO 2020, N. 268 RICORRENTE D. CIRCOLAZIONE STRADALE. Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida Inapplicabilità in sede giudiziaria. Il giudice il quale pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato ex art. 168 ter , comma 2, c.p. per positivo esito della messa alla prova, non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria, che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara ex art. 224, comma 3, CDS . La pronunzia evidenzia la distinzione con l'istituto disciplinato dal comma 9-bis dell'art. 186 CDS e dal comma 8-bis dell'alt. 187 CDS, i quali pur potendo consentire di pervenire alla finale estinzione del reato presuppongono il passaggio necessario attraverso l'inflizione all'imputato di una condanna, la cui pena viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, data dal lavoro di pubblica utilità. Non risultano precedenti in materia. La pronunzia è in linea con quanto stabilito con riferimento ad altre ipotesi di estinzione del reato, quale l'oblazione cfr. Quarta Sezione, n. 41818/09, CED 245455 . TERZA SEZIONE 7 GENNAIO 2020, N. 166 RICORRENTE P.M. in proc. C. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente Applicabilità al reato di pericolo di cui all'art. 10 D.lvo n. 74 del 2000 Condizioni. Nel delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000, allorquando l'importo dell'evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2 bis , c.p.p. dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha introdotto l'art. 12 bis nel corpo del d.lgs. 74/2000 , con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta. Nel caso in cui si proceda per i delitti in materia di dichiarazione previsti nel capo primo del titolo secondo del d.lgs. 74 /2000 in concorso con quello di occultamento o distruzione di documenti contabili ed il profitto di entrambi i reati coincida con l'illecito vantaggio economico commisurato al medesimo debito tributario, si applicherà il principio del ne bis in idem sostanziale, che opera anche in materia di confisca quantomeno in sede di esecuzione, non potendo la stessa eccedere l'importo esigibile dal Fisco il profitto confiscabile o sequestrabile in via cautelare sarà determinato una sola volta per l'importo corrispondente al medesimo debito d'imposta. Se invece la condotta delittuosa di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000 è commessa in relazione all'accertamento di un illecito fiscale non costituente reato ma mero illecito amministrativo, non si porranno ovviamente profili di duplicazione del profitto confiscabile e, in via cautelare, sequestrabile . La situazione è ben possibile, trattandosi di delitto il cui dolo specifico non necessariamente postula profili di rilevanza penale della evasione, sì che la condotta di distruzione od occultamento di scritture o documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione può essere commessa nell'ambito di una verifica fiscale effettuata a fronte di omesse dichiarazioni dei redditi che non comportino il superamento delle soglie previste dall'alt. 5 d.lgs. 74 del 2000. Per cui il debito tributario semplicemente non dichiarato dal contribuente, che non costituisce profitto di reato confiscabile quando la fattispecie dichiarativa penale non sia ravvisabile per mancato superamento della soglia, diviene vantaggio illecito direttamente conseguente al delitto di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 allorquando il debitore tenga la fraudolenta condotta di distruzione od occultamento idonea ad ostacolare l'attività degli organi accertatori. Non risultano precedenti in termini.