RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 6 DICEMBRE 2019, N. 49700/2019 RICORRENTE F. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione Firmato dalla parte con autentica del difensore Inammissibilità. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso presentato personalmente dall'imputato. Né vale ad escludere la proposizione personale di esso ricorso la particolarità che l'atto di impugnazione risulti sottoscritto per autentica anche dal difensore di fiducia. Invero, l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non comporta la ratifica del contenuto dell'atto stesso. Il professionista si limita, piuttosto, ad attestare, nell'esercizio dei poteri che gli derivano nel contesto endoprocessuale, che l'atto proviene dalla parte che lo sottoscrive al suo cospetto art. 2703 cod. civ. . L'impugnazione, dunque, non sottoscritta in proprio dal difensore, ma semplicemente autenticata, con l'apposizione in calce alla sottoscrizione della parte privata della firma dell'avvocato nominato, resta atto esclusivo della parte privata. Come tale esso incorre nello sbarramento della normativa testé citata, che vieta il ricorso personale per cassazione. Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 4 DICEMBRE 2019, N. 49287/2019 RICORRENTE B. DIFENSORE. Sostituzione del difensore d'ufficio in difetto dei presupposti Nullità Esclusione. L'inosservanza dell'art. 97, comma 5, cod.proc.pen. che prevede che il difensore di ufficio possa essere sostituito solo per giustificato motivo non dà luogo, in difetto di espressa previsione, ad alcuna nullità, atteso che l'assistenza dell'imputato è comunque assicurata ove non intervenga nomina di un difensore di fiducia dal nuovo difensore di ufficio. Nella pronunzia si dà atto dell'orientamento della stessa Corte, che in una fattispecie in cui l'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. era stato notificato a difensore d'ufficio diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, ha statuito che, pur a volere ritenere che l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod.proc.pen., dia luogo ad un'invalidità processuale, quest'ultima si traduce in una nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Conclusione, questa, coerente con la linea interpretativa volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, il cd. 'criterio di pregiudizio effettivo', che, ai fini della verifica degli errores in procedendo, fa leva sul principio di offensività processuale, declinato nel senso che, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Ciò perché le forme processuali sono un valore nella misura in cui servono a garantire la celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sull'effettivo esercizio del diritto alla difesa. Da qui l'onere, che incombe sul soggetto interessato a far valere l'invalidità processuale, di specifica allegazione del fatto suscettibile di generare il vulnus subito nel concreto esercizio del diritto di difesa onere cui il ricorrente non ha correttamente adempiuto. Principi affermati, tra le altre, da Sezioni Unite, n. 7697/17, CED 269028. SEZIONI UNITE 29 NOVEMBRE 2019, N. 48590/2019 RICORRENTE S. ed altri CONNESSIONE TRA PROCEDIMENTI. Individuazione del momento in cui gli effetti processuali della connessione diventano irreversibili Provvedimenti di competenza del giudice dell'udienza preliminare. Gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento del rinvio a giudizio e, qualora venga meno la connessione per effetto di pronuncia di sentenza di proscioglimento e residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica. PRIMA SEZIONE 28 NOVEMBRE 2019, N. 48499/2019 RICORRENTE P.M. in proc. V. ESECUZIONE PENALE. Ordine di carcerazione con contestuale sospensione Sopravvenienza della legge 31 gennaio 2019, n. 3 Revoca della sospensione Illegittimità. L'inizio della pendenza del rapporto in executivis, che costituisce una sequenza unitaria, a carico del singolo, segna lo statuto normativo applicabile. Da ciò la conseguenza che le modifiche normative sopravvenute non possono applicarsi ai rapporti esecutivi oramai pendenti, per i quali si siano già avviati procedimenti da delibare secondo il quadro normativo in vigore nel momento genetico. La conseguenza è che la sopravvenienza normativa legge 31 gennaio 2019, n. 3 che ha inserito nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis ord.pen. della legge 26 luglio 1975, n. 354 i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione non può invalidare né il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ritualmente compiuto sotto il vigore della legge precedente, né gli effetti di esso ormai irreversibilmente prodottisi, ossia la possibilità del condannato di presentare l'istanza di misure alternative nel termine di trenta giorni, nonché il suo diritto a mantenere il regime di sospensione sino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza Conformi, tra le altre, Prima Sezione, n. 24831/10, CED 248046 Prima Sezione, n. 2388/19. QUINTA SEZIONE 27 NOVEMBRE 2019, N. 48258/2019 RICORRENTE C. ed altro REATO. Sospensione del processo per messa alla prova Durata del lavoro di pubblica utilità Criteri di determinazione da parte del giudice. La previsione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità costituisce il nucleo 'sanzionatorio' del sistema della sospensione con messa alla prova si tratta, cioè, di una sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo dotata di una indefettibile componente afflittiva. Tanto premesso, la connotazione sia pur latamente sanzionatoria del lavoro di pubblica utilità impone di rilevare, come una lacuna significativa, la mancata previsione dei criteri cui il giudice deve attenersi nel vaglio di congruità della sua durata complessiva e della sua intensità. Dalle norme che disciplinano l'istituto si evince una durata minima di dieci giorni e una massima che, in mancanza di diverse indicazioni, non può che coincidere con i termini massimi di sospensione del procedimento uno o due anni, a seconda della natura della pena edittale un'intensità massima di otto ore giornaliere, senza indicazione del minimo. Non essendo previsto che la prestazione del lavoro gratuito debba necessariamente coprire l'intero periodo della sospensione perché non avrebbe senso, altrimenti, la previsione di un limite minimo di dieci giorni occorre individuare indici di commisurazione sufficientemente certi. Il criterio più affidabile, anche per i più solidi riferimento normativi, è quello dell'applicazione in via analogica degli indici dettati dall'art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena, con una prospettiva che tenga conto a un tempo della valutazione virtuale della gravità concreta del reato e del quantum di colpevolezza dell'imputato, nonché delle sue necessità di risocializzazione. Sull'applicazione analogica dell'art. 133 cod. pen. nella valutazione di idoneità del programma di trattamento cfr. Terza Sezione, n. 55511/17, CED 272066.