RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 4 OTTOBRE 2019, N. 40847/2019 RICORRENTE B. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro probatorio Annullamento in sede di riesame Ambito di operatività del divieto di restituzione. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. Le Sezioni unite risolvono il contrasto interpretativo facendo propri i principi espressi dall'indirizzo ampiamente maggioritario cfr. Sesta Sezione, n. 54792/18, CED 274637 . QUARTA SEZIONE 4 OTTOBRE 2019, N. 40817/2019 RICORRENTE C. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Ordinanza cautelare Omessa motivazione sulle 'eccezionali esigenze' in caso di misura applicata a soggetto ultrasettantenne Possibilità di integrazione da parte del Tribunale del riesame Esclusione. In tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il Tribunale deve provvedere all'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nel caso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., poiché anch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formare oggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela. Conforme, Quinta Sezione, n. 21201/17, CED 270098. PRIMA SEZIONE 27 SETTEMBRE 2019, N. 39797/2019 RICORRENTE M. ESECUZIONE. Stato di salute incompatibile con il regime carcerario Nozione Salute psichica Rilevanza. La Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47-ter, comma 1 -ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter. Assodato ciò deve ritenersi che lo stato di salute ora anche psichica incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare l'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen., non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità. Una volta accertata in modo congruo l'entità della malattia in questo caso psichica, il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico Principi affermati, con riferimento all'infermità fisica, tra le altre, da Prima Sezione, n. 37062/18, CED 273699. PRIMA SEZIONE 26 SETTEMBRE 2019, N. 39570/2019 RICORRENTE P. ed altri REATI IN MATERIA D' IMMIGRAZIONE. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Configurabilità dell'aggravante della transnazionalità. In tema di disciplina dell'immigrazione, è legittima la contestazione dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, In relazione al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, giacché quest'ultimo non ha necessariamente natura transazionale alla stregua dei requisiti di cui all'art. 3 della citata legge e, anche qualora in concreto manifesti siffatta natura, la stessa non assorbe il disvalore della predetta aggravante, per la configurabilità della quale è specificamente necessario che la commissione del reato sia stata determinata, o anche solo agevolata, in tutto o in parte, da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più di uno Stato Conforme, Prima Sezione, n. 57440/17, CED 272395. TERZA SEZIONE 25 SETTEMBRE 2019, N. 39320/2019 RICORRENTE P.G. in proc. A. ed altri REATI URBANISTICI. Lottizzazione abusiva Confisca in caso di prescrizione del reato Presupposti. La confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 in caso di proscioglimento del prevenuto per effetto della prescrizione, presuppone che il giudice abbia proceduto, sia pure incidentalmente, all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato attraverso un'analisi idonea ad accertare l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi. Tra gli elementi determinanti ai fini della adozione della sanzione amministrativa, proprio in ragione della sua natura extrapenale, non è però contemplata anche la perdurante offensività della condotta tenuta dal prevenuto. La pronunzia ha cassato la sentenza della corte territoriale che, pronunziando la prescrizione del reato, aveva revocato la disposta confisca, sulla base della riflessione che le opere abusive erano state rimosse e che l'attuale assetto del territorio era conforme alla legge. Non risultano precedenti negli esatti termini. QUARTA SEZIONE 25 SETTEMBRE 2019, N. 39268/2019 RICORRENTE P.G. ed F. SENTENZA. Correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza Omicidio colposo Valorizzazione di profili di colpa diversi Immutazione del fatto Condizioni. Il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di reati colposi, non vi è violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza qualora sia aggiunto un ulteriore profilo di colpa non menzionato nell'imputazione, presuppone pur sempre che il profilo di colpa 'nuovo' attenga al medesimo fatto storico oggetto di imputazione. In altri termini, non bisogna confondere le nozioni di 'fatto' e di 'colpa' è indubbio che da un 'fatto' possano derivare uno o più distinti profili di 'colpa', non tutti necessariamente oggetto di specifica contestazione nell'originario capo d'accusa. Tale orientamento implica che il 'nuovo' profilo di colpa emerso nel corso del processo derivi comunque dalle circostanze fattuali compendiate e descritte nel capo di imputazione, limitandosi a costituirne una definizione giuridica diversa, secondo la dizione normativa contenuta nell'art. 521 cod. proc. pen. Al contrario, l'analisi colposa riconducibile ad un fatto ulteriore, posto a sorpresa a base della condanna, non potrebbe che incidere negativamente sulle prerogative difensive dell'imputato, ed integrerebbe la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. per violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521. La Corte ha ritenuto viziata la sentenza che -in materia di colpa medica sulla base della perizia disposta nel corso del giudizio aveva ravvisato un ulteriore profilo di colpa connessa al decorso della gravidanza della vittima non menzionato nell'imputazione che riguardava la cattiva gestione da parte degli imputati di un'emergenza operatoria e post-operatoria. Cfr. Quarta Sezione, n. 31968/09, CED 245313.