RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 24 SETTEMBRE 2019, N. 38954/2019 RICORRENTE P.M. in proc. D. INDAGINI PRELIMINARI. Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto Iscrizione nel casellario giudiziale. Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. La pronunzia valorizza, da un lato, la Relazione ministeriale allo schema del d. lgs. n. 28 del 2015, dove espressamente si afferma la necessità di iscrivere nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione del nuovo istituto, ancorché adottato mediante decreto d'archiviazione, atteso che il requisito della 'non abitualità' del comportamento impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di archiviazione adottati per tali cause. Dall'altro il fatto che la novella di cui al predetto d.lgs. sia intervenuta anche sulle disposizioni artt. 24 e 25 che stabiliscono il contenuto dei certificati del casellario, vietando che gli stessi menzionino provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale ed ha esteso agli stessi provvedimenti l'obbligo di eliminazione delle iscrizioni previsto dall'art. 5 del Testo Unico trascorsi dieci anni dalla loro pronunzia. E' dunque evidente -si legge nella motivazione che le descritte modifiche apportate nel 2015 nell'evocare i provvedimenti giudiziari e non solo quelli definitivi presuppongono l'avvenuta iscrizione nel casellario di tutti i provvedimenti concernenti la particolare tenuità del fatto, compresi quelli di archiviazione, dissolvendo così l'ambiguità del periodo aggiunto dalla stessa novella all'art. 3, comma 1, lettera f del Testo Unico. La pronunzia segna una svolta rispetto al consolidato indirizzo di segno contrario cfr., per tutte, Quinta Sezione, n. 3817/18, CED 272282. QUINTA SEZIONE 20 SETTEMBRE 2019, N. 38900/2019 RICORRENTE L. REATO. Furto – Aggravanti Cose esposte alla pubblica fede Nozione. In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale. Rientrano, pertanto, in tale nozione tutti gli effetti personali, documenti, monili d'oro, occhiali le buste contenenti spese di generi alimentari e non oggetti vari che l'offeso detenga all'Interno dell'autovettura, lasciati nel veicolo per necessità e comodità di custodia. Principio controverso. Conforme, Seconda Sezione, n. 33557/16, CED 267504. Secondo altro indirizzo, invece, non sono esposti alla pubblica fede oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura oggetti che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza cfr. Quinta Sezione, n. 44035/14, CED 262117 . SECONDA SEZIONE 20 SETTEMBRE 2019, N. 38837/2019 RICORRENTE P.M. in proc. B. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Indebita utilizzazione di carte di credito Mancata disponibilità del documento Irrilevanza ai fini dell'integrazione del delitto. Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, attualmente sanzionato dall'art. 493 te r cod. pen., l'effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall'agente fraudolentemente con il sistema telematico, a nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso. Infatti, l'espressione di 'indebito utilizzo', che definisce il comportamento illecito sanzionato, individua la lesione del diritto incorporato nel documento, prescindendo dal possesso materiale della carta che lo veicola e si realizza con l'uso non autorizzato dei codici personali. Conforme, Seconda Sezione, n. 47725/14, CED 260792. QUARTA SEZIONE 19 SETTEMBRE 2019, N. 38618/2019 RICORRENTE B. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida in stato di ebbrezza – Accertamento Requisiti dell'etilometro Prova incombe al P.M In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione. Ciò in applicazione del principio di carattere generale secondo cui l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all'imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto. La parte che allega un fatto nella specie superamento del tasso alcolemico , affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità. L'onere della prova dell'imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro. La pronunzia segna il superamento dell'indirizzo consolidato secondo cui allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non potendosi essa limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro e non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio Quarta Sezione, n. 42084/11, CED 251117 . Il revirement trae fondamento nei principi affermati da Corte Cost. n. 113 del 29 aprile 2015. SECONDA SEZIONE 18 SETTEMBRE 2019, N. 38551/2019 RICORRENTE D. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Usura-Estorsione Concorso di norme o concorso di reati. Ai fini dell'integrazione del reato di usura, non occorre che l'iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall'usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poiché la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione. E' configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo. In particolare, quando la violenza o la minaccia vengano poste in essere dal soggetto attivo per 'farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità' risulterà integrato il solo reato di estorsione, in virtù dell'elemento specializzante della violenza o minaccia per indurre il soggetto ad accettare la pattuizione usuraia, non l'usura, che sarebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto 'spontanea' di interessi o altri vantaggi usurari. L'usura e l'estorsione possono, tuttavia, concorrere, nel caso in cui la violenza o minaccia sia esercitata in un momento successivo rispetto all'iniziale pattuizione usuraia, ovvero al fine di ottenere l'ingiusto profitto consistente nella corresponsione dei pattuiti 'interessi o altri vantaggi usurari' che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere. Cfr., Seconda Sezione, n. 2988/08, CED 238747.