RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 23 AGOSTO 2019, N. 36387/19 RICORRENTE L. REATI FISCALI. Omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta Termine di consumazione del reato. Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto di imposta si consuma, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, allo scadere del termine dei 90 giorni successivi all'originario termine tributario. Il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5. Coerentemente con questa interpretazione, si è affermato che il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale. Conforme, Terza Sezione, n. 19196/17, CED 269635. TERZA SEZIONE 23 AGOSTO 2019, N. 36371/19 RICORRENTE B. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI Reati in materia di stupefacenti Inapplicabilità dell'attenuante comune del danno di speciale tenuità. La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 , c.p., non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti, in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 costituire indice per l'eventuale configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto del medesimo articolo, l'eventuale riconoscimento dell'attenuante sì risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto una volta ai fini dell'inquadramento tassonomico della fattispecie, una seconda come elemento che legittimerebbe, tramite la concessione dell'attenuante, una ulteriore riduzione della pena. Principio controverso. Nello stesso senso l'indirizzo maggioritario cfr. tra le altre, Terza Sezione, n. 46447/17, CED 272078 . Contra Sesta Sezione, n. 36868/17, CED 270671. TERZA SEZIONE 21 AGOSTO 2019, N. 36308/19 RICORRENTE C. REATO. Reato continuato Pene accessorie previste solo per il reato satellite Applicazione. Nel caso di concorso di reati, a norma dell’art. 77 c.p., ai fini della determinazione delle pene accessorie deve aversi riguardo al singolo reato per il quale è pronunciata la condanna ed alla pena principale che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbe infliggere per ciascuno di essi, essendo questa la pena principale” e la durata della pena accessoria deve essere commisurata in concreto dal giudice, secondo i parametri di cui all’art. 133 c.p Conforme, tra le altre, Quinta Sezione, n. 51526/13. TERZA SEZIONE 19 AGOSTO 2019, N. 36221/19 RICORRENTE P.M. in proc. M. ed altro. REATI IN MATEARIA DI PROCREAZIONE ASSISTITA. Commercializzazione di gameti Illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa Ambito residuo di rilevanza penale della fattispecie. L’art. 12, comma 6, l. n. 40/2004, all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 162/14, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione. In tale ambito del penalmente rilevante rientrano quelle condotte di reclutamento di donatori/donatrici dietro la propettazione/corresponsione di una remunerazione, chiaramente dirette alla immissione nei mercato dei gameti, in vista della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Dunque la condotta vietata delineata dall’art. 12 comma 6 deve essere interpretata, con riferimento al divieto di commercializzazione dei gameti, alla luce della praticabilità e liceità di tale tipo di fecondazione, che implica necessariamente il trasferimento di gameti”. Per individuare il perimetro di liceità, la pronunzia si richiama ai principi della direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che, all’art. 12 prevede la gratuità” e volontarietà” della donazione dei tessuti e cellule umane. Non risultano precedenti in termini. TERZA SEZIONE 19 AGOSTO 2019, N. 36215/19 RICORRENTE S. REATI EDILIZI. Preclusione connessa al principio del ne bis in idem Diverso atteggiarsi con riguardo alle distinte ipotesi contravvenzionali. Con riferimento al reato di costruzione sine titulo di cui all’art. 44, comma 1, lett. b , d.P.R. n. 380/2001, la sentenza irrevocabile di assoluzione con cui sia stata accertata l’esistenza validità, efficacia del permesso di costruire in base al quale sono stati eseguiti i lavori contestati come abusivi, il principio del ne bis in idem consacrato nell’art. 649 c.p.p., preclude l’apertura di un procedimento penale avente ad oggetto lo stesso fatto, anche se riferito alla prosecuzione dell’attività edificatoria consentita dallo stesso titolo. L'opposto principio vale solo per la ipotesi in cui il reato urbanistico consista nella realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire. In tal caso il giudicato sulla realizzazione di talune opere non impedisce il nuovo esercizio dell’azione penale qualora la condotta abusiva prosegua. Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe una sorta di salvacondotto a chi, già processato, porti a compimento l’opera abusiva dopo il primo giudicato, con condotta che è certamente ‘altra’ rispetto a quella già giudicata. Conforme, Terza Sezione, n. 55474/17, CED 272361. TERZA SEZIONE 19 AGOSTO 2019, N. 36212/19 RICORRENTE P.M. in proc. M. REATI FISCALI. Circostanza aggravante speciale prevista dall’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 Connotazioni. L’aggravante di cui all’art. 13 bis , comma 3, d.lgs. n. 74/2000, introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, che prevede l’aumento sino alla metà delle pene comminate per i reati fiscali ivi richiamati, è condizionata all’esistenza di un duplice presupposto. Il primo, soggettivo, concernente la qualità dell’agente, individuato nel professionista termine in cui va ricompreso chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell’esercizio della sua professione dunque commercialisti, avvocati, consulenti e così via e nell’intermediario finanziario e bancario. Sussistendo tale qualità, è irrilevante che il professionista agisca in proprio o nell’interesse del cliente. Il secondo, oggettivo, è rappresentato da un ben definito schema comportamentale, che si estrinseca nella elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale”. Tale locuzione evoca il presupposto della serialità del modus agendi . L’aggravante, in definitiva, deve ritenersi applicabile non con riferimento alla predisposizione o diffusione di accorgimenti estemporanei volti a realizzare una singola evasione fiscale, ma nel ricorso ad iniziative elusive sistematiche, a modelli evasivi seriali, riproducibili in futuro a beneficio di altri potenziali evasori. La pronunzia richiama alcune argomentazioni svolte da Terza Sezione, n. 1999/18, CED 272713.