RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 18 LUGLIO 2019, N. 31976/2019 RICORRENTE S. IMPUGNAZIONI Appello della Parte Civile contro sentenza assolutoria Obbligo per il giudice di rinnovare la prova dichiarativa Ampiezza. Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare, senza alcuna motivazione, l'apporto della necessaria rinnovazione istruttoria ad una misura solo parziale, scegliendo quali testi sentire e quali non, secondo una propria scelta discrezionale non sorretta da idonea, ragionevole spiegazione e, soprattutto, in ogni caso, non può escludere dalla rinnovazione il contributo dichiarativo delle persone offese del reato. La pronunzia richiama i dicta delle Sezioni Unite numero 27620/16, Dasgupta, CED 267489 e numero 18620/17, Patalano, CED 269787. TERZA SEZIONE 18 LUGLIO 2019, N. 31631/2019 RICORRENTE V. MISURE CAUTELARI PERSONALI. Misure cautelari non custodiali Passaggio in giudicato della sentenza in ordine alla pena Caducazione di diritto. Il passaggio in giudicato della sentenza relativamente all'accertamento della responsabilità e alla pena irrogata determina ipso iure la caducazione della misura non custodíale in atto senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. La sola pendenza del ricorso in cassazione del P.M. sull'eventuale applicazione di una misura di sicurezza essendo relativa ad un capo completamente autonomo della decisione comporta il passaggio in giudicato del capo relativo all'affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio. La pronunzia si uniforma, essenzialmente al principio affermato da Sezioni Unite, numero 18353/11, CED 249480. TERZA SEZIONE 16 LUGLIO 2019, N. 31215/2019 RICORRENTE G. MISURE CAUTELARI REALI. Convalida del sequestro preventivo operato d'urgenza dalla p.g. Inoppugnabilità. Essendo inoppugnabile la decisione sulla convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cod. proc. penumero , nel giudizio di riesame proposto avvero il decreto di sequestro preventivo contestualmente disposto dal g.i.p. non può sindacarsi l'insussistenza delle ritenute condizioni di urgenza in cui la polizia giudiziaria ebbe a disporre il vincolo in via provvisoria. La pronunzia evidenzia come nessuna impugnazione sia prevista per le ordinanze che, ai sensi dell'alt. 321, comma 3 ter, cod. proc. penumero , decidono sulla convalida dei sequestri adottati in via d'urgenza dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. Contro detti provvedimenti non è proponibile la richiesta di riesame, limitata dall'art. 322 cod. proc. penumero al solo decreto di sequestro preventivo, conclusione che vale anche quando il giudice abbia operato la convalida e il sequestro con provvedimento formalmente unico. Del pari improponibile è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. penumero , posto che l'espressione ordinanze in materia di sequestro preventivo indica le ordinanze che negano la misura o decidono sul suo mantenimento e non quelle che hanno ad oggetto l'autonomo problema del corretto uso dell'attribuzione interinale del potere di disporre il vincolo in via d'urgenza da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria. Si richiamano principi espressi, in motivazione, da Sezioni Unite numero 21334/05, CED 231055. TERZA SEZIONE 16 LUGLIO 2019, N. 31204/2019 RICORRENTE P.M. in proc. B. ed altro. MISURE CAUTELARI REALI. Custodia in carcere in mancanza di luoghi di esecuzione degli arresti domiciliari Derogabilità dell'art. 280 comma 2 cod. proc. penumero Esclusione Compatibilità costituzionale della disciplina. La disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. penumero non può essere interpretata nel senso di permettere l'applicazione della custodia cautelare, derogando al disposto dell'art. 280, comma 2, cod. proc. penumero che la consente solo per i reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, cod. proc. penumero è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280, comma 2, cod. proc. penumero , in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente la custodia cautelare per i reati per i quali sia prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, cod. proc. penumero è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, comma 5, cod. proc. penumero , in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990, non permettendo di derogare ai limiti di pena fissati dall'art. 280 per i reati di cui al comma 1 dell'art. 381 cod. proc. penumero , ma solo per quelli di cui al successivo comma 2 dello stesso articolo. Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 12 LUGLIO 2019, N. 30743/2019 RICORRENTE L. SENTENZA. Omessa liquidazione delle spese in favore della Parte civile Procedura per la correzione degli errori materiali. La procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. penumero è applicabile alla pronunca della Corte di cassazione, ma anche alle sentenze di merito, che abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile. Ciò in quanto la condanna alle spese della parte civile ha natura di statuizione accessoria a contenuto predeterminato, atteso che la liquidazione si risolve in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi. La pronunzia richiama il principio espresso da Sezioni Unite, numero 7945/08, CED 238426 in materia di sentenza di patteggiamento, ritenendolo estensibile anche a pronunzie di altra natura. Si richiama altresì la recente pronunzia delle Sezioni Unite civili secondo cui, in caso di mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza anche emessa ex art. 429 cod. proc. civ. la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss cod. proc. civ. per ottenerne la quantificazione e non agli ordinari mezzi di impugnazione Sezioni Unite civ., numero 16415/18, CED 649295 . Contra, nel senso di limitare la possibilità di emenda con la procedura della correzione degli errori materiali solo in caso di omessa liquidazione delle spese nella sentenza di patteggiamento, tra le altre, Quinta Sezione, numero 13111/16, CED 267624.