RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

TERZA SEZIONE 12 LUGLIO 2019, N. 30702/2019 RICORRENTE B. SEQUESTRO PROBATORIO. Istanza di dissequestro proposta dopo l'emissione del decreto di citazione ma prima della trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento Competenza Rimedio esperibile contro il rigetto. Il giudice per le indagini preliminari, al quale il pubblico ministero deve trasmettere gli atti con il proprio parere, è funzionalmente competente a provvedere in merito all'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, dopo che è stato emesso il decreto di citazione a giudizio e prima che il fascicolo per il dibattimento sia stato trasmesso al giudice competente per il giudizio, con la conseguenza che il relativo provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, adottato in tale fase dal giudice per le indagini preliminari, è ricorribile per cassazione. Tanto sul rilievo che il principio di tassatività delle impugnazioni non preclude l'interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche l'analogia tra diversi casi, purché si tratti di sopperire ad un'evidente deficienza del sistema tale da assumere, se non colmata, i tratti di una disciplina la cui lettura sarebbe costituzionalmente non giustificabile. Conforme, nel caso analogo di istanza di dissequestro proposta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'inizio dell'udienza preliminare, Quinta Sezione, n. 33695/09, CED 244908. TERZA SEZIONE 11 LUGLIO 2019, N. 30551/2019 RICORRENTE P. ESECUZIONE PENALE. Giudice dell'esecuzione Ordine di demolizione di immobile abusivo Natura Imprescrittibilità. La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell'abuso. Conforme Terza Sezione, n. 41475/16, CED 267977. TERZA SEZIONE 11 LUGLIO 2019, N. 30511/2019 RICORRENTE S. IMPUGNAZIONI. Scadenza del termine nel giorno di sabato Proroga Esclusione. In materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato, essendo stata in tal senso ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ., in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo, essendo stato evidenziato in proposito che è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale. Conforme, Seconda Sezione, n. 13505/18, CED 272469. SECONDA SEZIONE 11 LUGLIO 2019, N. 30480/2019 RICORRENTE D. ed altro REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Frode informatica Indebita utilizzazione di carte di credito Criteri distintivi. E' configurabile il reato di cui all'art. 640 ter cod.pen , se la condotta contestata è sussumibile nell'ipotesi dell'intervento senza diritto su informazioni contenute in un sistema informatico . Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi. Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 493 ter cod. pen. e non quello di frode informatica, il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato. Conforme, Seconda Sezione, n. 26229/17, CED 270182. SEZIONI UNITE 10 LUGLIO 2019, N. 30475/2019 RICORRENTE C. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Commercializzazione di cannabis sativa Illiceità. La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dei!'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione ai pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. La pronunzia fa proprio l'indirizzo maggioritario Quarta Sezione, n. 57703/18, CED 274770 , a cui si contrapponeva quello che dalla liceità della coltivazione di cannabis sativa L., ai sensi della legge n. 242 del 2016, faceva discendere la liceità anche della commercializzazione dei derivati quali foglie e infiorescenze, purché contenenti una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento Sesta Sezione, n. 4920/18, CED 274616 e quello che prospetta una soluzione intermedia la sostanziale liceità dei prodotti derivati dalla coltivazione di canapa consentita dalla novella del 2016, purché con percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento Terza Sezione, n. 10809/19 . QUINTA SEZIONE 5 LUGLIO 2019, N. 29498/2019 RICORRENTE A. NULLITA'. Interrogatorio richiesto oltre il ventesimo giorno dall'avviso di conclusione indagini Omissione Nullità Esclusione. Il mancato espletamento di un interrogatorio richiesto oltre i venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio sancita dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. Conforme, Sesta Sezione, n. 8369/07, CED 235906.