RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 3 LUGLIO 2019, N. 28909/2019 RICORRENTE T. GIUDICE DI PACE. Reati di competenza del Giudice di Pace - Competenza del Tribunale per connessione - Rimane ferma. L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen. sulla rilevabilità dell'incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza tuttavia nel caso in cui il giudice togato conosca del reato del giudice di pace per essere venuto meno il vincolo di connessione resta per effetto del principio della perpetuatio iurisdictionis, la sua competenza , purché in origine correttamente individuata. SEZIONI UNITE 3 LUGLIO 2019, N. 28908/2019 RICORRENTE B. GIUDICE DI PACE. Competenza del Giudice di Pace - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Non opera in caso di riqualificazione del fatto da parte del giudice togato. L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen. sulla rilevabilità dell'incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza tuttavia nel caso in cui il giudice togato riqualifichi il fatto in un reato di competenza del giudice di pace, resta ferma la sua competenza per effetto dei principio della perpetuatio iurisdictionis, purché l'originario reato gli sia stato attribuito nel rispetto delle norme sulla competenza per materia e la riqualificazione sia un effetto determinato da acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo. QUINTA SEZIONE 28 GIUGNO 2019, N. 28337/2019 RICORRENTE P.C. in proc. S. IMPUGNAZIONI. Ricorso della Parte civile avverso sentenza del giudice di pace che dichiara la non punibilità ex art. 131 bis c.p. - Inammissibilità. E' inammissibile, per difetto d'interesse, l'impugnazione della parte civile avverso sentenza del giudice di pace, con cui si lamenti la mancata applicazione dell'apposito istituto di cui all'art. 34, anziché di quello di cui all'art. 131 bis c.p L'art. 651 bis cod. proc. pen., nel prevedere che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, non lascia residuare alcun concreto pregiudizio per la parte civile conseguente all' 'errore del giudice di appello. La pronunzia dà applicazione ai principio generali dettati da Sezioni Unite, n. 33864/15, CED 264238. TERZA SEZIONE 27 GIUGNO 2019, N. 28151/2019 RICORRENTE D. REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI. Coltivazione di marijuana - Necessità di attuale effetto drogante-Esclusione. Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il coltivare è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico. Principio controverso. Conforme Sesta Sezione,n. 10931/17 CED 270495. A detto orientamento si contrappone quello, attualmente minoritario, che ritiene necessario verificare l'offensività in concreto della condotta, intesa come prova della effettiva ed attuale capacità a produrre un effetto drogante rilevabile nell'immediatezza cfr. Sesta Sezione, n. 2618/15, CED 265640 . QUARTA SEZIONE 27 GIUGNO 2019, N. 28102/2019 RICORRENTE H. GIUDIZIO. Processo la cui soluzione richieda specifiche competenze tecniche - Obbligo di disporre perizia. L'art. 220 cod. proc. pen. prevede l'espletamento della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La perizia va dunque disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell'uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum . Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato. Il giudice, infatti, può fare legittimamente propria l'una piuttosto che l'altra delle tesi scientifiche prospettate dai periti d'ufficio o dai consulenti di parte, nell'ambito della dialettica processuale, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha disatteso ma deve innanzitutto promuovere questa pluralità ed eterogeneità di contributi cognitivi. Viceversa, fondare la declaratoria di responsabilità sulle prospettazioni del consulente della parte civile, che si assumono corroborate dalla ricostruzione fattuale offerta dalla persona offesa, significa determinarsi all'interno di un contesto probatorio improntato all'unilateralità degli apporti conoscitivi, senza alcuna connotazione di dialetticità. Conforme Quarta Sezione, n. 1886/18, CED 27194301.