RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 21 GIUGNO 2019, numero 27737/2019 RICORRENTE B. PROVA DICHIARATIVA. Testimonianza indiretta Richiesta di sentire il teste-fonte Tempistica. La richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, c.p.p., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali. Conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 41003/13, CED. 257238. SECONDA SEZIONE 18 GIUGNO 2019, numero 26969/2019 RICORRENTE P. ed altri. MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente Delitto di peculato individuazione del profitto. In ipotesi di peculato avente ad oggetto voci stipendiali percepite illecitamente da un lavoratore dipendente ai fini del sequestro ex art. 322 ter c.p. dovrà procedersi alla quantificazione del profitto con esclusione delle voci stipendiali relative ad imposte e tasse da corrispondersi all' Erario. Ciò in quanto il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito e deve corrispondere ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicché non rappresenta profitto un qualsivoglia vantaggio futuro, immateriale, o non ancora materializzato in termini strettamente economico-patrimoniali non può parlarsi, con riferimento alla ritenute fiscali, mai entrate nel patrimonio dell’agente, di profitto del reato. La pronunzia richiama alcuni principi espressi, in tema di profitto del reato, da Sezioni Unite, n. 31617/15, CED 264436. QUARTA SEZIONE 18 GIUGNO 2019, numero 26888/2019 RICORRENTE B. CIRCOLAZIONE STRADALE. Obbligo di prestare assistenza Non fa carico al trasportato. Non può richiedersi al 'trasportato' l'obbligo attivo di imporre all'utente di ottemperare a quanto previsto dai commi 6 e 7 della norma, in ordine all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. E' fatta salva, tuttavia, l'ipotesi in cui emerga un vero e proprio concorso da parte del trasportato nella commissione dei reati di cui all'art. 189 c.d.s., consistente nella sollecitazione alla violazione delle norme o nel rafforzamento dell'intento di fuga o di omissione di soccorso, od in qualunque altra condotta volontariamente posta in essere che tenda a quel risultato. Ma ciò dipende dall'azione posta in essere dal trasportato rispetto agli obblighi gravanti sul conducente, non dagli obblighi di cooperazione, definiti dal comma 2 dell'art. 189 c.d.s., che lo riguardano direttamente. Nella pronunzia si ritiene non responsabile dei reati in questione il passeggero che, dopo l’incidente, fugga insieme al conducente senza prestare soccorso. Ciò in quanto se è indubitabile che il codice della strada, con l'art. 189 estende anche coloro che, pur coinvolti, non sono né conducenti, né pedoni, specifiche regole di condotta, nondimeno l’anzidetto articolo non prevede una parificazione fra tutti i soggetti, poiché se con il comma 2 si prescrive a tutte le persone coinvolte, e quindi anche ai trasportati, di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità , agli utenti, categoria richiamata dai commi 5, 6, e 7 della norma, vengono imposti obblighi ulteriori. E cioè quello di fermarsi commi 5 e 6, seppur si tratti di condotte diversamente punite a seconda che i danni siano solo alle cose o anche alle persone e di prestare assistenza alle persone ferite comma 7 . Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 14 GIUGNO 2019, numero 26417/2019 RICORRENTE M. MISURE CAUTELARI REALI. Riesame Partecipazione dell’indagato detenuto Esclusione. Non si applica al riesame di una misura cautelare reale la disciplina dettata dall'art. 309 c.p.p. per l'impugnazione delle misure cautelari personali dinanzi al Tribunale della Libertà, quanto alle disposizioni relative ai commi 6 e 8-bis del citato articolo del codice di rito e, quindi, alla previsione della possibilità per l'indagato detenuto di chiedere, al momento della presentazione dell'istanza di riesame, di presenziare personalmente all'udienza ed al relativo diritto di comparizione personale che consegue da detta istanza non richiamate dall'espressa indicazione del comma 7 dell'art. 324 c.p.p., dedicato alle modalità e forme delle impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali. Non risultano precedenti in termini. SESTA SEZIONE 13 GIUGNO 2019, numero 26266/2019 RICORRENTE P.M. in proc. S. MISURE CAUTELARI PERSONALI . Evasione dagli arresti domiciliari Applicabilità della custodia in carcere Limiti. L'evasione dagli arresti domiciliari rileva sotto due distinti profili, pertinenti a separati procedimenti a la violazione della originaria misura coercitiva, che impone di rivalutare la sua adeguatezza rispetto alle esigenze cautelari che ne hanno imposto l'applicazione b la commissione del delitto di evasione, per il quale, anche fuori dai casi di flagranza ex art. 3 legge 12/07/1991, n. 203, è consentito l'arresto, ma non l'applicazione della custodia in carcere l'art. 391, comma 5, c.p.p. non consente di superare i limiti di applicabilità della custodia cautelare in carcere posti dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., perché in relazione ai delitti come l'evasione per i quali l'arresto è consentito anche fuori dai casi di flagranza ammette l'applicazione di una misura coercitiva in deroga ai limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c e 280 c.p.p., ma non alla norma generale di cui all'art. 275, comma 2 bis , c.p.p. né può interpretarsi in via analogica o estensiva, perché, pur non essendo norma di diritto penale sostanziale, deroga in malam partem alle limitazioni tassative che possono porsi alla libertà personale. Conforme, Sesta Sezione, n. 40994/15, CED 265609.