RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

SESTA SEZIONE 13 GIUGNO 2019, N. 26255/2019 RICORRENTE P.G. in proc. B. ed altro. CONFISCA. Confisca per equivalente Reati tributari Rateizzazione del debito con l'Erario Va disposta. La confisca del profitto non può essere disposta solo nel caso di restituzione integrale all'erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria. Va quindi escluso che un adempimento parziale possa autorizzare a non disporre la confisca del profitto. L'elisione del profitto illecito può avvenire soltanto come conseguenza di 'integrale pagamento del profitto realizzato' e non in presenza di un programma di rateizzazione delle somme dovute, dall'esito incerto fino all'ultima rata. A tale applicazione dell'istituto non potrebbe conseguire una duplicazione dei versamenti, atteso che la stessa confisca sarà interamente operativa solo con il verificarsi delle condizioni del mancato pagamento dei ratei e quindi, dopo il passaggio in giudicato della decisione, il Pubblico Ministero potrà mettere in esecuzione la misura qualora sia stato accertato l'inadempimento dell'accordo ed il mancato versamento dei ratei previsti. Conforme, tra le altre, Terza Sezione, n. 44446/13, CED 257628. SESTA SEZIONE 13 GIUGNO 2019, N. 26228/2019 RICORRENTE P. ed altri. REATI CONTRO LA P.A. Rivelazione di segreti d'ufficio Notizie segrete e disciplina del diritto di accesso agli atti. L'ambito di tutela garantito dalla generale disposizione di cui all'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, presuppone che il divieto di divulgazione e di utilizzo comprende non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di 'notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete' assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione pur prevista in un momento successivo sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. Conforme, tra le altre, Sesta Sezione, n. 9726/13, CED 254593. TERZA SEZIONE 10 GIUGNO 2019, N. 25538/2019 RICORRENTE J. REATO. Reato continuato Continuazione con reati colposi Casi in cui è configurabile. Non vi è dubbio che 'l'unicità del disegno criminoso' di cui all'art. 81, secondo comma, c.p. mal si concili con i reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente e la condotta non può perciò considerarsi finalizzata all'evento stesso. A tale principio fa però eccezione il caso in cui l'agente abbia posto in essere il reato colposo agendo nonostante la previsione dell'evento, nel quale, quindi, è contestata la circostanza aggravante della colpa con previsione di cui all'art. 61, n. 3 , c.p La Corte ha ritenuto configurabile la continuazione tra reati di illecita detenzione di stupefacenti, di resistenza a pubblico ufficiale e quelli colposi di omicidio stradale e lesioni colpose gravi e gravissime, aggravate ex art. 61 n. 3 c.p. riscontrata nella circostanza che le manovre compiute a più riprese dall'imputato erano talmente dissennate da metterlo in condizione di prevedere la morte e le lesioni dei passeggeri. Conforme, Quarta Sezione, n. 3579/07, CED 236018. TERZA SEZIONE 7 GIUGNO 2019, N. 25349/2019 RICORRENTE I. ed altro. RITI ALTERNATIVI. Patteggiamento Sospensione condizionale della pena Subordinazione del beneficio disposta d'ufficio. Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen, rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo. Principio controverso. Nei sensi di cui alla pronunzia in rassegna, Terza Sezione, n. 19788/03, CED 224887. Contra, tra le altre, Sesta Sezione, n. 19882/18, CED 273275. PRIMA SEZIONE 6 GIUGNO 2019, N. 25212/2019 RICORRENTE P.M. in proc. P. ESECUZIONE PENALE. Ordine di carcerazione con contestuale sospensione Sopravvenienza di norma che escluda l'accesso ai benefici per quella categoria di reati Revoca della sospensione Esclusione. Nei casi in cui già siano stati emessi l'ordine di carcerazione e il provvedimento di contestuale sospensione e sia stata avanzata dal condannato richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, l'atto complesso costituito dalla sospensione dell'ordine, dalla proposizione dell'istanza e dalla decisione del Tribunale di sorveglianza è stato già compiuto, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in alcuni dei suoi tasselli essenziali, sicché la sopravvenienza normativa che aumenta il novero di delitti di cui al catalogo contenuto nell'art. 4-bis ord. pen., richiamato dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. ai fini del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, non può comportare la revoca della sospensione già disposta e il mutamento delle regole per la eventuale concessione delle misure alternative richieste. La pronunzia fa proprio, con importanti approfondimenti, il principio affermato da Prima Sezione, n. 24831/10, CED 248046.