RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE 5 GIUGNO 2019, N. 25124/2019 RICORRENTE P.M. in proc. F. ATTI DEL GIUDICE. Atto abnorme Revoca del decreto di archiviazione a seguito di istanza della persona offesa. E' abnorme il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari, a seguito di istanza della persona offesa, revoca un decreto di archiviazione pronunciato de plano , essendo tale tipologia di provvedimento suscettibile di modificazione solo a seguito di un'istanza di riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero di una decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio. Il giudice, nel revocare il decreto di archiviazione, esercita una sorta di 'ius poenitendi' del tutto eccentrico rispetto al sistema, dal momento che la revocabilità dei provvedimenti è prevista in ipotesi tassative e, così facendo, si erge a garante della posizione dell'offeso, pretermesso dal contraddittorio, sacrificando, tuttavia, quella dell'indagato che, anche in ragione della sua tutela costituzionale, non deve dipendere da imprevisti ripensamenti. Principio controverso. La pronunzia si inserisce nel solco dell'indirizzo dominante cfr., tra le altre, Sesta Sezione, n. 14538/15, CED 263114 . Secondo altra interpretazione, invece, tale provvedimento non solo non crea alcuna stasi del procedimento, ma, anzi, si pone in coerenza con il potere dovere del giudice di rinnovare l'atto nullo riconducendo la procedura di archiviazione nel suo corretto paradigma processuale e, come tale, risulterebbe attuativo dei principi costituzionali di efficienza processuale e di ragionevole durata del processo cfr., per tutte, Quinta Sezione, n. 45161/10, CED 249124 . QUINTA SEZIONE 5 GIUGNO 2019, N. 25095/2019 RICORRENTE M. NOTIFICAZIONI. Omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato comparso all'udienza preliminare ma allontanatosi prima della lettura del provvedimento Conseguenze. Secondo la regola generale stabilita dall'art. 420-quinquies, comma 2, cod. proc. pen. ora trasfusa nell'art. 420-bis, comma 3 l'imputato che, dopo essere comparso si allontana dall’aula di udienza, è considerato presente. A tale principio fa eccezione l'art. 429, comma 4, cod. proc. pen. laddove stabilisce che il decreto che dispone il giudizio è notificato all'imputato 'non presente alla lettura del provvedimento'. Con tale espressione il legislatore valorizza non il requisito della 'presenza' all'udienza inteso nei termini generali sopra indicati ma quello della presenza effettiva alla lettura del provvedimento, così derogando al concetto di presenza giuridica in favore di quello della presenza fisica . La omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato non presente all'udienza preliminare determina un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. attenendo alla mancata costituzione del contraddittorio. A diverse conclusioni deve però pervenirsi nella diversa ipotesi in cui l'imputato abbia partecipato all'udienza preliminare per il suo intero svolgimento, essendosi allontanato solo dopo la discussione delle parti. In questo caso si versa, non in una ipotesi di invalidità radicale, insanabile, bensì in un caso di vizio del procedimento notificatorio consistito nell'adozione di un modello diverso da quello prescritto, che ha garantito la conoscenza dell'atto all'imputato o, che, al più, potrebbe integrare una nullità a regime intermedio, nullità che l'imputato non può far valere sia per avervi dato causa art. 182, cod. proc. pen. sia perché ha rinunciato ad eccepirla art. 183 lett. a, cod. proc. pen. . Non risultano precedenti in termini. TERZA SEZIONE 5 GIUGNO 2019, N. 25064/2019 RICORRENTE P.M. in proc. I. IMPUGNAZIONI. Ricorso avverso sentenza di patteggiamento per omessa pronuncia obbligatoria di natura accessoria a contenuto predeterminato Inammissibilità Esperibilità della procedura per la correzione degli errori materiali. A seguito dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che limita la proposizione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo, esclusivamente, per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, non è ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che abbia omesso l'applicazione dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La pronunzia, al di là del caso concreto, sembra affermare un principio, più generale, secondo cui l'omissione di statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria non determina nullità della sentenza e va emendata con la procedura della correzione degli errori materiali è evidente che sulla scorta di tale affermazione potrebbero evitarsi dispendiosi ricorsi, consentendo un più rapido passaggio in giudicato della sentenza. Conforme Terza Sezione, n. 39081/17, CED 270793. SEZIONI UNITE 4 GIUGNO 2019, N. 24906/2019 RICORRENTE S. REATO. Circostanze aggravanti Aggravante del falso in atto pubblico fidefaciente Contestazione in fatto Insufficienza. Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra. L'ordito logico della pronunzia si articola attraverso i seguenti passaggi a il diritto dell'accusato alla informazione dettagliata sulla natura dell'accusa, sancito dall'art. 6 comma 3 lett. c CEDU, comprende anche le circostanze aggravanti b la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante deve porre l'imputato in condizione di difendersi sull'oggetto dell'addebito c da tale condizione discende che l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali d in particolare, la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le aggravanti le cui fattispecie si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità e diversamente avviene con riguardo alle aggravanti nelle quali la previsione normativa include componenti valutative, atteso che in questi casi esse sono ritenute o meno ricorrenti in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal p.m. e poi sottoposta alla verifica del giudizio ove il risultato di detta valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione sarà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale f tale seconda ipotesi si ravvisa con riferimento all'aggravante oggetto dell'ordinanza di rimessione, che include anche un elemento valutativo, concernente un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefaciente dell'atto donde l'affermato principio di diritto.