RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 17 MAGGIO 2019, N. 21731/2019 RICORRENTE A. GIUDIZIO. Prova dichiarativa assunta in sede di incidente probatorio Utilizzabilità in sede dibattimentale Condizioni e limiti. L'anticipazione del contraddittorio in sede preliminare, se da un lato garantisce circa le modalità di raccolta delle dichiarazioni dall'altro rappresenta indubbiamente un 'vulnus' al principio di immediatezza, intesa come assenza di 'mediazioni' tra il soggetto giudicante che assiste all'atto con rilievo probatorio e il soggetto chiamato a valutarne la persuasività ai fini del decidere. Da ciò deriva la disciplina di legge di cui all'articolo 511, comma 2, c.p.p., ove si afferma che, pur trattandosi di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento 'la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo'. L'interpretazione letterale della locuzione normativa porta a ritenere che salve le deroghe di legge la lettura diventa strumento acquisitivo, con sacrificio della 'immediatezza', solo quando a l'esame non ha luogo perché diventato impossibile, essendosi concretizzato quel pericolo che aveva giustificato l'anticipazione probatoria b l'esame non ha luogo perché nessuna delle parti lo richiede, con contegno processuale definibile in termini di accordo, espresso o tacito, alla utilizzabilità piena dei verbali raccolti in sede di incidente probatorio. Diversa è, in chiave derogatoria, la disciplina di legge ove ricorrano le ipotesi tassative di cui all'art. 190 bis c.p.p. si procede per uno dei reati indicati nel corpo dell'art. 51 comma3 bis o per una delle ipotesi descritte al comma 1 bis del medesimo articolo 190 bis , norma che facoltizza la lettura dei verbali dichiarativi raccolti in sede di incidente probatorio senza nuova citazione della fonte e prescindendo dall'accordo tra le parti ferma restando la doverosità dell'esame se chiesto su circostanze diverse e la facoltà del giudice, in ogni caso, di ammetterlo ove ritenuto necessario . Conforme, Sesta Sezione, n. 13844/17, CED 270366. SEZIONI UNITE 15 MAGGIO 2019, N. 20808/2019 RICORRENTE S. ed altro. GIUDIZIO. Attenuanti generiche Esclusione in considerazione dei precedenti penali Non postula il riconoscimento della recidiva. La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee in tal caso la recidiva non rileva ai fini dei calcolo dei termini di prescrizione del reato. La pronunzia fa proprio l'indirizzo maggioritario. Cfr. per tutte, Sesta Sezione n. 54043/17, CED 271714. Contra Quinta Sezione, n. 38287/16, CED 267862. TERZA SEZIONE 14 MAGGIO 2019, N. 20781/2019 RICORRENTE P.M. in proc. E. RITI ALTERNATIVI. Patteggiamento Omessa applicazione di misura di sicurezza Ricorribilità in cassazione. La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre, o di valutare, l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'alt. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, non ostandovi la previsione dell'alt. 448, comma 2 bis , c.p.p., introdotta dall'alt. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'illegalità della misura di sicurezza che deve ritenersi sussistente quando nessuna analisi del giudice del patteggiamento è stata effettuata sulla sussistenza o no delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza. Conforme, Terza Sezione, n. 4252/19. SECONDA SEZIONE 14 MAGGIO 2019, N. 20772/2019 RICORRENTE P.M. in proc. R ed altro. RITI ALTERNATIVI. Patteggiamento Sindacato del giudice in ordine all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p Il richiamo fatto dall'art. 444 c.p.p. all'art. 129 dello stesso codice comporta che il giudice deve emanare pronuncia di proscioglimento quando riconosce indipendentemente dall'evidenza che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità. Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito. Ne consegue che correttamente il Giudice di merito esperisce la sua indagine in ordine alla sussistenza sotto il profilo oggettivo e psicologico dei reati contestati, non arrestandosi rispetto alla evidenza o meno della insussistenza degli stessi, non radicando l'accordo tra le parti una presunzione di colpevolezza in capo all'imputato incidente sulla regola di giudizio tanto che il suo superamento presupponga l' evidenza della causa di non punibilità, secondo un parametro sostanzialmente constatativo di essa. Principio controverso. Nello stesso senso Sesta Sezione, n. 27987/18. Contra, nel senso che la sentenza ex art. 129 c.p.p. postula l'evidenza delle cause di non punibilità Sesta Sezione n. 1088/16.