RASSEGNA DELLE SEZIONI PENALI DELLA CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE 10 MAGGIO 2019, N. 20248/2019 RICORRENTE R. ESECUZIONE. Illegittimità costituzionale parziale della norma incriminatrice Poteri del giudice dell'esecuzione Limite del rapporto esecutivo esaurito. E' inammissibile l’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione per la rideterminazione della pena detentiva illegale, derivante da dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando sia basata sul presupposto che la pena detentiva sia stata interamente espiata e la pena pecuniaria non versata, perché in tale ipotesi il rapporto esecutivo deve ritenersi esaurito. Non risultano precedenti in termini. QUARTA SEZIONE 7 MAGGIO 2019, N. 18945/2019 RICORRENTE N. GRATUITO PATROCINIO. Omessa indicazione di beni immobili nella istanza-Revoca automatica del provvedimento di ammissione Esclusione. L'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 non prevede al primo comma alcuna ipotesi di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui venga omessa l'indicazione della titolarità di beni immobili o mobili registrati, trattandosi di indicatori dai quali poter eventualmente presumere la percezione di redditi superiori al limite previsto per l'ammissione, e, comunque, non prevede alcuna ipotesi di revoca automatica dell'ammissione a fronte di una discrasia tra reddito dichiarato e reddito accertato. Il magistrato può procedere alla revoca in questione quando, dalle informazioni ricevute, possa ricavare la convinzione, da motivare adeguatamente, che il richiedente abbia un reddito superiore a quello individuato come limite dall'art. 76. Sono e devono, infatti, rimanere distinte l'ipotesi del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/02, che è ravvisabile se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio secondo Sezioni Unite n. 6591/2009 e quella della revoca ex artt. 112 e 96, che postula l'accertamento della insussistenza di quelle condizioni. Tra le ipotesi di revoca vi è certamente quella prevista dall'art. 95 al secondo comma dello stesso d.P.R. Ma non è ipotesi diversa, atteso che, ai fini della revoca, occorre una condanna passata in giudicato per quella specifica fattispecie aggravata di reato. Questione controversa. Contra Quarta Sezione n. 6416/12 del 6/11/2011 non mass. TERZA SEZIONE 6 MAGGIO 2019, N. 18844/2019 RICORRENTE P.G. in proc. S. ed altri. GIUDIZIO. Richiesta di rimessione n termini della persona offesa ai fini della costituzione di Parte civile Ammissibilità. La persona offesa, pur non essendo parte del processo in senso tecnico, può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile. Nella specie la FIGC, in un processo per il reato di frode in competizione sportiva, non aveva ricevuto il decreto di citazione a giudizio quale persona offesa dal reato. Nella pronunzia si osserva che, in tali ipotesi, ove si precludesse la facoltà di chiedere ed ottenere la restituzione nel termine per potersi costituire parte civile, si lederebbe irrimediabilmente il diritto di un soggetto destinato a diventare parte processuale a esercitare l'azione civile nel processo penale. La pronunzia sembra superare il precedente indirizzo, secondo cui l'istituto in questione si applica solo alle parti processuali cfr. Quinta Sezione, n. 10111/15, CED 262747 . QUINTA SEZIONE 2 MAGGIO 2019, N. 18305/2019 RICORRENTE P.M. in proc. H. IMPUGNAZIONI. Sentenza di non luogo a procedere Mezzo d'impugnazione. La sentenza di non luogo a procedere emessa, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha modificato l'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., è appellabile e non ricorribile per cassazione, neppure con ricorso per saltum sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso tale sentenza deve essere qualificato come appello. Non risultano precedenti in termini. QUINTA SEZIONE 2 MAGGIO 2019, N. 18259/2019 RICORRENTE M. GIUDIZIO. Prova per testi Omessa citazione testimoniale Revoca dell'ammissione. La mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvìi dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria. Conforme, Quarta Sezione, n. 22585/17, CED 270170. Secondo altro orientamento la mancata citazione del teste può essere valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa Terza Sezione, n. 20851/15, CED 263774. Un orientamento differente ritiene si configuri, invece, nel caso di revoca del teste in ragione della sua mancata citazione da parte della difesa, una nullità a regime intermedio la cui eccezione va proposta al momento del provvedimento di revoca cfr. Sesta Sezione, n. 11400/15, CED 262783 .